Sentenza Nº 49564 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2016

Presiding JudgePALLA STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:49564PEN
Judgement Number49564
Date22 Novembre 2016
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
dell'art 274 lett c) cpp, poiché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la srl di cui era
esponente Risi fosse ancora in esercizio, evidenziando sul punto che il PM con delega di indagini
di febbraio 2016 aveva chiesto di verificare l'operatività delle società coinvolte negli illeciti. Ha
aggiunto il ricorso che gli altri indagati, ad eccezione del ritenuto capo dell'organizzazione,
avevano ottenuto la revoca della misura ed il Tribunale aveva omesso di valutare che Risi è
persona di oltre 70 anni, incensurata.
1.1 Nel secondo motivo è stata criticata la motivazione in quanto contraddittoria, poiché
l'ordinanza aveva considerata la posizione di Satragno di minor rilievo rispetto a quella di Risi, in
quanto la prima avrebbe svolto compiti meramente operativi, trascurando che dagli atti
emergeva che la donna era addetta a funzioni di contabilità e ricerca clienti, quindi di maggior
peso all'interno della società.
All'odierna udienza il PG, dr Di Leo, dr ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto in via preliminare che in data 21 Settembre 2016 il difensore di fiducia
dell'indagato, avvocato Mazzoni, ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, che, pertanto,va
dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art 616 cpp. In tal
senso
Sez.
U,
Sentenza n.
12602
del
17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266821 In tema
di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio
di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto
processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della
dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. Sulle conseguenze in tema di spese,
Sez.
6,
Sentenza n. 26255
del
17/06/2015 Cc. (dep. 22/06/2015 ) Rv. 263921 Alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna
al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle
ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di
-
7
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49564 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
Data Udienza: 23/09/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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