Sentenza Nº 49562 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2014

Presiding JudgeGARRIBBA TITO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:49562PEN
Judgement Number49562
Date27 Novembre 2014
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUPARELLI ANDREA N. IL 11/01/1976
avverso l'ordinanza n. 466/2014 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del
17/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
?4-a9 LO
e,QAtE
/
8-
-
<
-
,
A
-
0
g 4» g2 ,o4,e ,41e
,
'Jz4
-
0 _
Uditojedifensor,
l
/(2
i' z L
ir--,r-'
r
J2
'
pUll
/
7
'
g A
GL.
(2,e,
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49562 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 11/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2014 il Tribunale del riesame di
Lecce, in parziale accoglimento dell'istanza di Luparelli Andrea, indagato per il
reato di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina di cui agli art. 81 c.p. e
73 del D.P.R. n. 309/90, ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in
carcere - applicatagli con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di
Lecce il 14 maggio 2014 - con quella degli arresti domiciliari.
2.
Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale di Lecce ha proposto
ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, deducendo due motivi
di doglianza.
2.1.
Violazioni di legge in relazione agli artt. 73 del D.P.R. n. 309/90 e 273
c.p.p. per l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'estraneità del Luparelli al
reato di detenzione a fini di spaccio. Dalle trascrizioni delle intercettazioni
telefoniche non risultano elementi per ritenere coinvolto l'indagato, né vi è mai
alcun esplicito cenno a sostanze stupefacenti.
L'assenza di sequestri e l'esito negativo della perquisizione locale eseguita
nei confronti dell'indagato, inoltre, danno conto della totale mancanza di riscontri
oggettivi a sostegno delle ipotesi investigative emerse dalla lettura dei tabulati e
dalle conversazioni oggetto di intercettazione sulle utenze di altri coindagati. Non
è stato identificato il tipo di sostanza stupefacente oggetto delle ipotizzate
attività illecite ed è rimasta del tutto priva di riscontri l'attribuzione all'indagato
di una delle due utenze cellulari oggetto di intercettazione.
Del tutto neutro, infine, il contenuto delle telefonate intercorse fra il
Luparelli ed il coindagato Fabio Pepe, che testimoniano, al più, di un rapporto di
conoscenza e frequentazione tra i due.
2.2.
Violazioni di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., per
difetto della specifica idoneità della misura applicata in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari, nonché vizi motivazionali, per manifesta illogicità,
non avendo l'indagato, titolare dal 2008 di un'officina di elettrauto, riportato
altre condanne per spaccio di stupefacenti, con la conseguente eccessività della
misura cautelare applicatagli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocatg_dal G.i.p. a
sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e
successivamente scrutinatk in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame
cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su
cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una
valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del
ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che
giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, l'impugnata ordinanza ha fatto buon governo del
quadro dei principii che regolano la materia, illustrando preliminarmente i criteri
per la identificazione del ricorrente quale intestatario ed utilizzatore delle utenze
cellulari sottoposte ad intercettazione, quindi evidenziando come i singoli episodi
di detenzione e cessione illecita di stupefacenti siano stati a lui addebitati sulla
base delle inequivoche risultanze offerte dalle numerose conversazioni oggetto di
intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è stato ritenuto - alla luce di criteri di
valutazione specificamente indicati in motivazione ed oggettivamente conformi ai
principii della logica e alle regole desumibili dal ricorso a comuni massime di
esperienza - sintomatico dell'attività di collaborazione nel traffico di droga gestito
dai coindagati Russano Luigi e De Filippi Carmelo, che venivano coadiuvati nel
reperimento delle scorte di approvvigionamento, e riforniti - specie nei momenti
di maggiore crisi di disponibilità di sostanze stupefacenti del tipo eroina - in
misura sufficiente a soddisfare le richieste in tal senso avanzate dai numerosi
clienti del Russano.
Sotto altro, ma connesso profilo, il Tribunale del riesame ha di volta in volta
illustrato, con congrua e lineare motivazione, le connotazioni e le specifiche
modalità di realizzazione delle condotte in occasione delle diverse vicende
storico-fattuali ritenute indicative della stretta collaborazione intercorsa fra
l'indagato e il De Filippi nel reperimento di quantitativi sufficienti per soddisfare
l'intensa attività di spaccio svolta ad opera del Russano e del De Filippi.
Sulla base delle risultanze offerte dal medesimo compendio indiziario,
inoltre, l'impugnata ordinanza ha dato puntualmente conto, attraverso la
scansione di analoghe sequenze argomentative, dei rapporti intercorsi con altro
indagato, Fabio Pepe, e dell'attività di approvvigionamento svolta in suo favore al
fine di renderne possibile la successiva attività di spaccio.
Al riguardo non può non rilevarsi come, secondo una linea interpretativa da
tempo tracciata, ed anche di recente ribadita in questa Sede (Sez. 6, n. 11794
del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, Rv. 254439), l'interpretazione del linguaggio
e del contenuto delle conversazioni, anche quando sia criptico o cifrato,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
costituisca una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,
che in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità se motivata, come deve
ritenersi avvenuto nel caso in esame (v., in particolare, le pp. 24-25
dell'ordinanza impugnata), in conformità ai criteri della logica e delle massime di
esperienza.
Parimenti
congrua
deve
infine
ritenersi,
nell'iter motivazionale
dell'impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza
delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha coerentemente desunto dai plurimi
precedenti a carico e dall'evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte
oggetto di addebito cautelare, ritenute indicative, in ragione delle correlative
modalità e circostanze di realizzazione, di un elevato grado di professionalità
nella commissione di delitti della stessa natura, anche in ragione del livello di
inserimento nei canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di tipo
"pesante", come l'eroina.
3.
A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali,
esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi
logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da
inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal
Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che
deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una
lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva, peraltro con
asserzioni del tutto generiche, sull'apprezzamento di profili fattuali già
puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente,
non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.
Giova al riguardo ribadire il consolidato quadro di principii secondo cui
l'impugnazione è inammissibile, per genericità dei motivi, qualora difetti ogni
indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, il cui
contenuto non può di certo ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (v.,
ex multis,
Sez. 6, n. 39926
del 16/10/2008, dep. 24/10/2008, Rv. 242248; Sez. 4, n. 34270 del
03/07/2007, dep. 10/09/2007, Rv. 236945).
4.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Consigliere estensore
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì, 11 novembre 2014
Il Presidente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT