Sentenza Nº 49524 della Corte Suprema di Cassazione, 29-10-2018

Presiding JudgeBRUNO PAOLO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:49524PEN
Date29 Ottobre 2018
Judgement Number49524
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
NICASTRI VITO nato a ALCAMO il 30/01/1956
nel procedimento a carico di quest'ultimo
avverso l'ordinanza del 26/03/2018 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio DEL RICORSO DEL PM E
INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'INDAGATO
udito il difensore
LA DIFESA CHIEDE IL RIGETTO O L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO DEL PM
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49524 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA
Data Udienza: 05/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 26 marzo 2018, il Tribunale di Palermo, in funzione
di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale ha, in
parziale accoglimento dell'istanza
ex
art. 309 cod. proc. pen. proposta da Vito
Nicastri avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede in data 28 febbraio
2018, che aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in
carcere in ordine ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di
trasferimento fraudolento di valori, sostituito la misura con quella degli gli
arresti domiciliari in riferimento ai reati oggetto di provvisoria incolpazione,
esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d. I. 152/1991 contestata
sub
D).
Il Tribunale ha confermato la valutazione di gravità indiziaria in
riferimento ad entrambe le contestazioni oggetto di addebito, relative alle
complessive vicende traslative di fondi rustici siti in località Pionica di Salemi
destinati a vigneto già di proprietà di Giuseppa Salvo e sottoposti a procedura
esecutiva, ritenendo infondate le questioni processuali proposte e sussistenti,
pur all'esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di applicazione della
misura, in considerazione del ruolo dell'agente delineato dagli elementi
investigativi.
Ha, invece, escluso - in riferimento al delitto sub D) - l'aggravante della
finalità di agevolazione mafiosa e ritenuto comunque contenibili i
pericula
libertatis
attraverso la misura degli arresti domiciliari, valorizzando, a riguardo,
il tempo decorso dall'operazione finanziaria e l'idoneità della misura domiciliare
a recidere il legame con l'associazione mafiosa.
2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico Ministero.
Con unico motivo, deduce vizio di motivazione in punto di adeguatezza
della misura applicata per avere il provvedimento impugnato - pur a fronte
della conferma della solidità del quadro indiziario - valorizzato il dato
cronologico e ritenuto l'idoneità della misura di prevenzione personale già
applicata a Vito Nicastri a recidere ogni vincolo con il consesso associativo,
illogicamente trascurando di considerare come proprio la pregressa esecuzione
di analoghi provvedimenti - misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno del 4 aprile 2013 - non abbia costituito ostacolo alla
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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