Sentenza Nº 49523 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49523PEN
Date05 Dicembre 2019
Judgement Number49523
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Franconetti Mauro, nato a Avellino il 01/08/1967
Sanapo Pasquale, nato a Tricase il 19/04/1981
avverso la sentenza del 19/03/2019 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato Franconetti, avv. Ilaria Conte in sostituzione
dell'avv. Alessandro Asaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
ai motivi del quale si è riportato;
udito il difensore dell'imputato Sanapo, avv. Flavio Santoro, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso ai motivi del quale si è riportato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 marzo 2019 la Corte di Appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 20 giugno 2018, per la
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49523 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ALMA MARCO MARIA
Data Udienza: 29/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
parte che in questa sede interessa, ha revocato nei confronti di Mauro
Franconetti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, confermando
nel resto la condanna dello stesso Franconetti e di Pasquale Sanapo in relazione
ai reati di associazione per delinquere nonché di concorso in sostituzione di
persona e truffa aggravata.
In estrema sintesi, si contesta agli imputati di avere fatto parte (il Sanapo
con il ruolo di capo e promotore ed il Franconetti con il ruolo di mero partecipe)
di una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie
indeterminata di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica (tra gli altri truffa e
sostituzione di persona) con un
modus operandi
consistito nel sostituirsi a
referenziate ditte realmente operanti sul territorio nazionale di trasporto su
gomma di merci, nel proporre le proprie prestazioni a vettori interessati a
subappaltare l'esecuzione di ingenti spedizioni di merci con carico in Italia e
destinazione finale in altre nazioni europee, nel condurre invece le merci in
depositi previamente individuati ove le stesse venivano stoccate in attesa di
essere rivendute a terzi ricettatori (capo A della rubrica delle imputazioni).
Agli stessi imputati sono poi contestati i singoli reati-fine consumati in
concorso con altri (Antonino Saffioti, Giuseppe Ciaravolo, Luigi Ciaravolo e
Stefano Russo le posizioni dei quali sono state separate avendo gli stessi
"patteggiato" le rispettive condanne): per Sanapo capi B, C, D, E, F, G, H, I, 3,
KL, M , N, O, PeQe per Franconetti i medesimi capi fatta eccezione di quelli B e
C della rubrica delle imputazioni.
I fatti-reato sono contestati come consumati in un arco temporale
ricompreso tra il settembre 2016 ed il febbraio 2017.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli
imputati, deducendo:
2.1.
per Sanapo:
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. con riguardo alla non
organicità dell'organizzazione criminale, alla non consapevolezza della
partecipazione ad un sodalizio criminoso ed al travisamento delle risultanze
processuali con riferimento alla ritenuta confessione dell'imputato.
Rileva la difesa del ricorrente che il fatto che l'imputato abbia ammesso di
aver partecipato nelle operazioni truffaldine procecciando
coimputato Saffioti, attraverso l'utilizzo di e-mail ed utenze telefoniche a lui
riferibili, i carichi di merci poi materialmente sottratti dal coimputato non
consentirebbe di affermare una responsabilità del Sanapo in relazione al reato
associativo contestato. Difetterebbero nel caso in esame gli elementi idonei a
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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