Sentenza Nº 49405 della Corte Suprema di Cassazione, 29-10-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:49405PEN
Judgement Number49405
Date29 Ottobre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Cangiano Francesco Giuseppe, nato a Napoli il 12.9.1981;
Papi Vincenzo, nato a Napoli il 14.5.1983;
Mazzarella Vincenzo, nato a Napoli il 24.8.1982,
contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.10.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti Giuseppe De Gregorio in difesa di Vincenzo Mazzarella e
Carlo Pecoraro, in difesa di Vincenzo Papi, che hanno concluso riportandosi al
contenuto dei rispettivi ricorsi di cui hanno chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Francesco Giuseppe Cangiano, Vincenzo Papi e Vincenzo Mazzarella,
con sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 5.11.2015, erano stati
riconosciuti responsabili:
il Cangiano ed il Papi (capo A) del delitto di cui all'art. 416bis, commi 1, 2,
3, 4, 6 e 8 cod. pen., per aver fatto parte di una associazione di tipo
camorristico, denominata "clan Mazzarella", dedita alla commissione di reati
contro la persona e contro il patrimonio e, comunque, finalizzati alla
accumulazione di ricchezza ed alla affermazione della egemonia del sodalizio sul
territorio perseguita anche attraverso la contrapposizione armata con altri gruppi
criminali;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49405 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 05/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
il Papi, inoltre, (capo B) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen.,
9, 10 e 12 della legge 497 del 1974, 7 del DL 152 del 1991 per aver detenuto ed
illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comuni e da guerra di
cui al sequestro del 16.7.2008; (capo C) del delitto di cui agli artt. 110, 81,
comma 1, cod. pen., 23, comma 3, della legge n. 110 del 18.4.1975 e 7 del DL
152 del 1991, per aver detenuto una pistola clandestina in quanto recante la
matricola abrasa; (capo G) del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 6, dpr 309 del
1990, per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo
cocaina dal peso lordo di gr. 24.05 suddivisa in 9 confezioni;
il Mazzarella, (capo D), del delitto di cui agli artt. 110, 629, in relazione
all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., 7 DL 152 del 1991, 56 e 629, in
relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., per avere, in concorso con
altre persone non identificate, usato violenza e minaccia nei confronti di Stefano
Riccio e Vincenzo Riccio, rivenditori all'ingrosso di DVD e CD illecitamente
riprodotti, a versare vari importi, ovvero Euro 500 in epoca prossima al
10.8.2010, Euro 250 in epoca prossima al 20.9.2010 (dal luglio al settembre) ed
inoltre compiuto atti idonei al medesimo fine di indurre costoro a versare la
somma di Euro 2.500 mensili fino al giugno del 2010 e quella di Euro 1.000 in
epoca prossima al 30.8.2010;
il Tribunale aveva quindi condannato il Cangiano alla pena di anni 6 di
reclusione così ridotta previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato;
il Mazzarella, sempre con la riduzione per il rito, alla pena di anni 9 di reclusione
ed Euro 2.000 di multa; il Papi, con la riduzione per il rito, alla pena finale di anni
9 di reclusione;
2. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27.10.2016, in parziale
riforma di quella del Tribunale, ha in primo luogo assolto il Papi dai delitti a lui
ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica, per non aver commesso il fatto,
rideterminando di conseguenza la pena inflittagli in relazione al solo reato di cui
al residuo capo G) in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa; ha
inoltre assolto Vincenzo Mazzarella dall'episodio di tentata estorsione commesso
in data prossima al 20.8.2010, perché il fatto non sussiste; ha escluso la
aggravante di cui agli artt. 629 e 628 comma 3 n. 1 cod. pen. contestata sul
capo D) e, di conseguenza, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di
reato comunque ritenuti e quelli giudicati con la sentenza del 5.5.2015 della
Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 19.10.2015, ha rideterminato la pena
complessivamente inflitta al prevenuto in anni 10 e mesi 4 di reclusione ed Euro
3.000 di multa; a revocato la pena accessoria applicata del Papi e confermato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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