Sentenza Nº 49371 della Corte Suprema di Cassazione, 15-12-2015

Presiding JudgeBRUSCO CARLO GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2015:49371PEN
Date15 Dicembre 2015
Judgement Number49371
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONCI FRANCESCO N. IL 03/03/1962
avverso l'ordinanza n. 38/2015 TRIB. LIBERTA' di AVELLINO, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lpk&sentite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49371 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE
Data Udienza: 26/11/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Nell'ambito delle indagini preliminari concernenti i reati di cui agli artt.
476-479-110 cp, 142 e 181 comma 1 d. Igs. N. 42/04 e 734 c.p., effettuate tra
gli altri anche nei confronti dell'odierno ricorrente Bonci Francesco, delegato e
procuratore della Terna spa, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Avellino con provvedimento 14/11/2014 sottoponeva a vincolo reale
un elettrodotto aereo a 150 KV (in fase di ultimazione) che, partendo dal
Comune di S. Angelo dei Lombardi (14 tralicci), attraversava i comuni di Lioni
(12 tralicci), Teora (9 tralicci), Castelnuoo di Conza e Conza della Campania (19
tralicci).
2.11 Tribunale di Avellino, in qualità di giudice del riesame, con ordinanza
23 dicembre 2014, a seguito di ricorso dell'indagato Bonci Francesco, non
ritenendo sussistente il fumus del reato in contestazione, annullava il decreto di
sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari e, per l'effetto,
disponeva la restituzione del "nuovo elettrodotto aereo a 150 kw" all'avente
diritto.
Nella parte motiva dell'ordinanza, quel Tribunale per il riesame:
-dapprima, ricordava che il Giudice per le indagini preliminari aveva
sostanzialmente prospettato la violazione degli artt. 142 e 181/1 d. Igs. N.
42/2004 per avere gli indagati realizzato l'elettrodotto oggetto di sequestro
senza autorizzazione, in ragione della macroscopica illegittimità
dell'autorizzazione stessa, perché rilasciata senza il necessario parere della
Sopraintendenza, ente preposto alla tutele del vincolo paesaggistico-ambientale,
e, quindi, in violazione degli artt. 147 d. Igs. N. 42/2004 e 12 commi 3 e 4 del
d. Igs.n. 387/2003 (capo b) della imputazione provvisoria contenuta nel decreto
impugnato) e la consequenziale violazione dell'art. 734 cod. pen. (capo c)
dell'imputazione preliminare di detto richiamato decreto; mentre, a fronte di ciò,
la difesa aveva eccepito la legittimità della intervenuta autorizzazione,
sull'assunto che il parere della Sopraintendenza doveva ritenersi acquisito per
silentiunn ai sensi del d. Igs. citato, che espressamente richiama la legge
241/1990;
-quindi, dava atto che era incontestato tra le parti che la procedura
autorizzatoria relativa all'elettrodotto sequestrato era regolata dall'art. 12 commi
3 e 4. d. Igs. n. 387/2003: secondo tale impostazione, la Regione avrebbe
dovuto indire la Conferenza di Servizi coinvolgendo tutte le amministrazioni
interessate, compresa la Soprintendenza, con le modalità stabilite dagli artt. 14
e ss. Legge n. 241/1990, espressamente richiamata dal suddetto art. 12;
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