Sentenza Nº 49334 della Corte Suprema di Cassazione, 04-12-2019

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49334PEN
Date04 Dicembre 2019
Judgement Number49334
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CORCIONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 08/06/1984
COPPOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 13/06/1992
ANGRISANO GAETANO nato a NAPOLI il 01/02/1992
CIUOFFI ROBERTO nato a NAPOLI il 04/01/1995
avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE
Il Proc. Gen. articola nel modo seguente le sue conclusioni:
- Per CORCIONE GIUSEPPE - rigetto; per ANGRISANO GAETANO - rigetto; per
CIUOFFI ROBERTO - Annullamento con rinvio, relativo al 3 motivo di ricorso. Rigetto
nel resto; per COPPOLA ANTONIO - Annullamento con rinvio, limitatamente al 4
motivo di ricorso (416-bis). Rigetto nel resto.
udito il difensore
L'avv. ROCCO ANTONIO BRIGANTI insiste nell'accoglimento del ricorso presentato
nell'interesse dell'imputato Antonio Coppola.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49334 Anno 2019
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 05/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 febbraio 2018, la Corte di appello di Napoli, in
parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale, riduceva le pene
inflitte a Giuseppe Corcione, Antonio Coppola, e Gaetano Angrisano ad anni
undici e mesi quattro di reclusione ciascuno e confermava la pena irrogata dal
primo giudice a Roberto Ciuoffi di anni dieci e mesi otto di reclusione.
I predetti erano stati tutti ritenuti colpevoli del delitto previsto dall'art. 74
d.P.R 309/1990 (capo B della rubrica) per avere fatto parte dell'associazione per
delinquere volta al traffico di stupefacenti ritenuta strumento, in tale illecita
attività (tanto da essere contestata e ritenuta la circostanza aggravante prevista
dall'art. 7 legge n. 203 del 1991), della consorteria camorristica detta "Vanella-
Grassi" dalle strade di Secondigliano, in Napoli, ove operava.
Tutti, eccetto il Ciuoffi, erano stati condannati anche per la partecipazione
alla ridetta associazione camorristica.
L'accusa ne aveva così individuato i ruoli:
-
nell'associazione camorristica, Angrisano e Coppola erano stati parte del
gruppo di fuoco e, dal 2014, avevano assunto un ruolo di vertice; Corcione era il
responsabile economico del clan e il gestore della cassa comune;
-
nell'associazione volta al traffico di stupefacenti, Angrisano e Coppola
erano indicati come i referenti delle rispettive piazze di spaccio; Corcione era
ritenuto, anche in tale contesto, il responsabile della cassa comune, ed aveva
assunto il ruolo di referente di una delle piazze di spaccio e costituito il tramite
con il clan alleato Amato-Pagano; Ciuoffi era il responsabile di una delle piazze di
spaccio.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di gravame, la Corte territoriale osservava,
innanzitutto, come il compendio probatorio complessivo fosse costituito dalle
propalazioni dei collaboratori di giustizia che avevano consentito di chiarire
l'operatività dello storico sodalizio malavitoso "Vanella Grassi" (dalla via di
Secondigliano ricompresa nella zona di influenza) e come questo si fosse
riorganizzato a seguito degli arresti operati a Natale 2012 ed a Capodanno 2013,
ponendo al suo vertice, fra gli altri, anche gli odierni imputati.
1.2. La Corte affrontava poi le censure mosse al quadro probatorio che
aveva giustificato le condanne dei singoli imputati in prime cure, ritenendole,
tutte, prive di fondamento.
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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