Sentenza Nº 49224 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2016

CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeBLAIOTTA ROCCO MARCO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:49224PEN
Judgement Number49224
Date21 Novembre 2016
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSOLI GIANCARLO N. IL 15/06/1946
RAMERA RENATO N. IL 10/05/1966
avverso la sentenza n. 1578/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.-n
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Udito, per la parte c
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49224 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 19/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti degli odierni ri-
correnti CONSOLI GIANCARLO e RAMERA RENATO, con sentenza del 10.4.2015,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, emessa in data
7.4.2014, appellata dagli imputati, concedeva agli stessi il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richie-
sta di privati; confermava nel resto con condanna al pagamento delle spese di
rappresentanza delle parti civili.
Il G.M. del Tribunale di Brescia, assolti i coimputati Gnutti Enrico, ammini-
stratore delegato della spa, Capuzzi Marcello, institore e direttore tecnico di sta-
bilimento della spa, Clementi Valerio, Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne della ditta appaltatrice dei lavori Similn Spa e Brignotti Angelo, amministrato-
re unico di una ditta subalpattatrice (veniva assolta anche la Trafilerie Carlo
Gnutti s.p.a. e la S.I.M.I.N. spa dall'illecito di cui all'art. 25septies co. 3 Divo
8.6.2001 n. 231 mentre Zani Giovanni aveva patteggiato la pena definendo così
la sua posizione) aveva dichiarato, gli odierni ricorrenti, responsabili dei seguenti
reati:
capo a)
del reato di cui agli artt. 590, 2° e 3° comma, 113 cod. pen. per-
ché (...)
CONSOLI GIANCARLO
in qualità di dirigente responsabile della manu-
tenzione per Io stabilimento di Chiari (BS) della predetta società,
FtAMERA RE-
NATO
in qualità di addetto al servizio di manutenzione per lo stabilimento di
Chiari (BS) della medesima società, (...) cagionavano per colpa
a TESTONI
FRANCESCO,
lavoratore addetto alle attività di manutenzione e smontaggio di
carpenteria pesante dipendente della SIMIN S.p.A., ed
a RADU GEOROCEAN
la-
voratore dipendente della AB SERVICES s.r.l. con le medesime mansioni, lesioni
personali gravi consistite per Radu in "fratture composte multiple del bacino
(branca ileo ischio pubica e acetabolo dx, ala sacrale dx), frattura gran trocante-
re dx, frattura scomposta epifisi distale radio dx, trauma addominale con emope-
ritoneo, lesione capsula lobo epatico sx, ematoma retro peritoneale e surrenalico
dx, contusione basale del polmone destro, anemia emorragica", con incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 120 giorni, e per Testoni in "frat-
tura S.p.A./la dx, lacerazioni polmonari dx e frattura 40 e 50 coste dx, lacerazio-
ne epatica al VI, VII, VIII segmento, fratture multiple del bacino, ematoma retro
peritoneale", con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno
180 giorni; in particolare, svolgendosi operazioni di manutenzione per sostituire
un tratto di tubazione facente parte dell'impianto di aspirazione del reparto Fon-
deria presso la ditta Trafilerie Gnutti di Chiari - in parte affidate in appalto alla
SIMIN S.P.A. (incaricata di eseguire le operazioni di imbrago e di ancoraggio) ed
in subappalto alla AB SERVICES SRL (sussistendo fra SIMIN e AB SERVICES un
contratto di subappalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione) - per eseguire
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
le quali veniva deciso di: imbracare e sostenere con una autogru (di proprietà
della SIMIN) il tratto di tubazione da rimuovere, sbullonare il tratto delle parti di
impianto adiacenti, asportare con la gru il tratto e infine posizionarne uno nuovo,
Testoni e Radu, operando a bordo di una piattaforma elevabile a circa 12 mt da
terra (di proprietà della Gnutti), procedevano a forare la tubazione per inserire le
funi dell'imbracatura, mentre l'autogru veniva posizionata e messa in tiro per ga-
rantire il sostegno del carico durante lo smontaggio, il cui peso, secondo le indi-
cazioni fornite da Ramera, veniva stimato intorno a 35 quintali successivamente,
verso il termine delle operazioni di smontaggio, per un cedimento delle strutture
(evidentemente non adeguate al carico da sollevare, che risultava avere un peso
ben superiore a quello stimato, valutato poi essere di circa 113.3 quintali), l'au-
togru urtava violentemente la piattaforma e i due operatori Testoni e Radu veni-
vano sbalzati a terra.
Con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza
delle norme per la prevenzione sugli infortuni del lavoro, e segnatamente:
(CAPUZZI MARCELLO),
CONSOLI GIANCARLO
nella violazione dei seguenti
articoli di legge: - art 18 comma 3 bis del Dlgs n.81 del 2008 in quanto omette-
vano di esercitare la dovuta sorveglianza nei confronti delle imprese a cui risul-
tavano essere stati affidati i lavori di manutenzione della condotta sopra descrit-
ti, al fine di assicurare la conduzione in sicurezza degli stessi;
RAMERA RENATO
e (Zani Giovanni per il quale si è proceduto separata-
mente) nella violazione dei seguenti articoli di legge:
- art. 19 cc. I lett. b) ed f) del Dlgs n.81 del 2008 in quanto decidevano di
procedere alle operazioni di manutenzione sopradescritte senza fornire agli ope-
ratori adeguate informazioni sui rischi cui venivano esposti omettendo di indivi-
duare e segnalare al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale;
Fatto aggravato per aver cagionato le lesioni personali gravi di cui sopra e
perché commesso con le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
Fatto commesso in Chiari (BS) il 14/8/2009
Consoli Giancarlo e Ramera Renato, venivano condannati, ritenuto il concor-
so formale, ciascuno alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle
spese processuali, con pena sospesa; con condanna al risarcimento dei danni in
favore della parte civile INAIL e delle persone offese, assegnando una provvisio-
nale di C 360.589,02 ed C 76.553,74 all'INAIL per i danni da prestazioni previ-
denziali erogate in favore di Testoni Francesco e Radu Georgean e di C 200.000
al Testoni e 50.000 al Radu.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con
unico atto, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, Consoli Giancarlo e
Ramera Renato, deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.,
cod. proc. pen.:
a.
Erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione e ma-
nifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova quanto alla rite-
nuta responsabilità degli imputati per, il reato di lesioni colpose aggravate (art.
606 comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 590, II e III
comma, 113 c.p.).
I ricorrenti deducono l'esistenza del vizio di travisamento della prova ed una
palese illogicità della decisione.
Le motivazione della sentenza impugnate consisterebbero nella mera ripro-
posizione delle motivazioni del provvedimento di primo grado, senza dare conto
degli specifici motivi di impugnazione o facendolo in modo lacunoso e frammen-
tario e contrastante con le risultanze processuali.
I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto l'esistenza di difetti di
programmazione e progettazione della complessa attività di manutenzione svolta
presso le Trafilerie Carlo Gnutti SpA, riconducibile anche alla direzione del servi-
zio manutenzione di tale azienda. Gli stessi, però, ci si duole, avrebbero comple-
tamene ignorato la cospicua documentazione difensiva relativa all'assolvimento
degli obblighi informativi e di coordinamento gravanti sul committente nei con-
tratti di appalto, nonché ai numerosi lavori di manutenzione svolti negli anni
dall'appaltatrice Simin presso la Gnutti, comportanti spesso la movimentazione di
manufatti anche più grandi e pesanti della tubazione per la cui rimozione si veri-
ficava l'infortunio. In dispregio della vigente normativa si sarebbe data centralità
e rilevanza al ruolo che Consoli e Ramera, alle dipendenze della Gnutti, avrebbe-
ro avuto nella preparazione e esecuzione dell'attività di manutenzione che cau-
sava l'incidente.
Si lamenta che la ritenuta responsabilità sia stata fondata sul contenuto del
contratto aperto del 12.6.2009, giudicato dal difensore ricorrente insufficiente a
determinare il trasferimento degli obblighi di sicurezza in capo all'appaltatore, in
quanto non faceva specifico riferimento al lavoro specifico, ignorando completa-
mente quanto dichiarato dal teste Fiora, impiegato de SIMIN, che dichiarava che
l'intervento rientrava in tale ordine aperto.
Ancora, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l'impiego, nelle opera-
zioni, della piattaforma di proprietà della Gnutti fosse indice del suo ruolo nella
vicenda, tralasciando che la piattaforma non aveva avuto la minima incidenza ri-
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spetto all'evento. Infine, si sarebbe strumentalizzata l'espressione, contenuta
nell'ordine del 12.6.2009, che i lavori da eseguire sarebbero stati quello impartiti
dal responsabile della manutenzione (Consoli); mentre in realtà la locuzione uti-
lizzata stava solo a significare che la Gnutti doveva indicare i lavori da svolgere,
mentre la progettazione e determinazione nelle modalità di intervento era rimes-
so alla Simin, come in ogni contratto di appalto.
Pertanto, secondo il difensore ricorrente, da un lato si sarebbe omesso di
valutare le allegazioni difensive e dall'altro si sarebbero travisate le risultanze
delle deposizioni ei testi al fine di attribuire un ruolo attivo nel sinistro al prepo-
sto Ramera. In particolare viene segnalata la difformità di quanto dichiarato dal
Testoni rispetto a quanto affermato in sentenza sulle stesse dichiarazioni.
Vengono infine richiamate ed evidenziate quelle che sono ritenute importan-
tissime deposizioni testimoniali, del tutto trascurate, come quella del Vagni, al
fine della comprensione dei rapporti e della cooperazione tra la due società.
b.
Erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma
1
lett. b) c.p.p.,
in relazione agli artt. 62 bis e 133 • c.p.). In relazione all'art. 62 bis c.p. anche
mancanza di motivazione (art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.)
I ricorrenti lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche e
l'applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo, quasi da omicidio e non
da lesioni.
Sul punto la corte di appello fornirebbe le stesse considerazioni del provve-
dimento di primo grado, facendo riferimento solo alla gravità del danno e omet-
tendo la valutazione delle risultanze documentali, dalle quali emergeva la sensi-
bilità delle Gnutti verso le problematiche attinenti la sicurezza dei lavoratori, tan-
to da ridurre negli anni considerevolmente il numero degli infortuni come dichia-
rato dal teste Vagni.
La sentenza sarebbe pertanto incorsa in violazione di legge, attraverso
l'errata valutazione dei parametri ci cui all'art. 133 cod. pen.; mentre per quanto
riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe
stata omessa ogni motivazione.
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni con-
seguenza di legge.
In data 3.10.2016 è stata depositata memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
nell'interesse della parte civile TESTONI FRANCESCO, a firma del difensore di fi-
ducia, con cui, rispondendo ai singoli profili di doglianza proposti dal Consoli e
dal Ramera, si chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il proposto ricorso,
con regolamentazione delle spese del giudizio.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va
rigettato.
2.
Il difensore ricorrente incentra il suo ricorso su un assunto vizio motiva-
zionale
sub specie
di travisamento della prova.
Occorre, perciò, ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la ri-
lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra
le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528
del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato
che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu ocu/i,
do-
vendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macrosco-
pica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi di-
sattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in
modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del
20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non at-
tiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito,
ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due re-
quisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà
della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio-
ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del
13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
3.
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della
decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di
andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E
ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan-
dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una
versione alternativa del fatto (la totale riferibilità dei lavori alla società appalta-
trice), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che ap-
pare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogi-
cità vada desunta.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la
sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti proces-
suali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motiva-
zione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da
"altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame,
non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice
della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche at-
traverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo del-
la possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della
prova" , che si invoca nel presente ricorso, che è quel vizio in forza del quale il
giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del
fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risul-
tanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e
valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice
di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad
esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risulta-
to di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è ri-
sultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse
dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova
inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ri-
badirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con
cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito
Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita
nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure
si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della mo-
tivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto
che contiene la prova travisata o omessa.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere
carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legitti-
mità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfi-
nerebbe nel merito.
4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Su-
prema Corte, le censure che il difensore ricorrente rivolge al provvedimento im-
pugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motiva-
zione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia alcuna illogicità che ne vul-
neri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma solle-
cita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in
questa sede di legittimità.
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logi-
ca hanno, infatti, dato conto del materiale probatorio acquisito e offerto una cor-
retta valutazione, in particolare, della portata del contratto di del 12/6/2009, as-
solutamente inidoneo per dei lavori straordinari a così alto rischio, per i quali oc-
correva evidentemente una delega specifica che non c'è stata.
Preliminarmente la Corte territoriale riporta le caratteristiche del tratto di
tubazione in sostituzione, per come riportate nella consulenza tecnica dell'inge-
gner Bianchi, proprio per evidenziare che non si trattava di una banale ed ordi-
naria attività manutentiva, come quelle che la Simin svolgeva ogni anno per la
committenza. Ciò in quanto la stessa aveva ad oggetto una condotta presente in
loco da vent'anni, ed era dunque evidente che gli addetti della società appaltatri-
ce nulla sapevano né delle condizioni della tubatura, né del suo contenuto, né
delle modalità con le quali eseguire l'intera operazione
I giudici del gravame del merito confutano argomentatamente le doglianze
difensive -oggi riproposte- in merito alla parte motivazionale della sentenza di
primo grado che aveva ritenuto sussistente un difetto di programmazione del la-
voro. In particolare, si evidenzia nella motivazione del provvedimento impugnato
che il fatto che l'operazione sia stata effettuata in difetto di qualsivoglia pro-
grammazione e progettazione è un dato che emerge da tutti testimoni e da tutti i
documenti acquisiti in atti. I giudici bresciani richiamano e fanno proprio, legitti-
mamente trattandosi di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il
rilievo del giudice di prime cure secondo cui nessuna specifica documentazione
era stata acquisita sull'attività coinvolta nel sinistro, a differenza che per altri la-
vori, pur in passato svolti per conto di Trafilerie Gnutti. Viene posto in rilievo an-
che come dai documenti e dalle testimonianze acquisite sia stato possibile appu-
rare che, se deve ritenersi fosse stata pacificamente prevista, da parte della
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
committente, la sostituzione della condotta, posata in opera una ventina di anni
addietro, in virtù del fatto che, presso l'insediamento produttivo, una settimana
prima, era stata depositata la conduttura nuova, altrettanto pacificamente sia
emerso che nessun cenno dello smontaggio e del riposizionamento della struttu-
ra era stato fatto alla Simin.
Sul punto viene dato atto che è "muto" il contratto "aperto" (ordine n. 1616
del 12 giugno 2009) e che in alcun atto diverso -sia esso un programma prove-
niente dalla Direzione del Servizio di manutenzione delle Trafilerie, sia esso un
mero appunto sull'esecuzione dei lavori - vi è traccia del conferimento di un inca-
rico di tal fatta e della necessità di predisporre un progetto o un programma del-
le operazioni, correttamente definite "ad alto rischio" dal primo giudice.
5.
Del lavoro da eseguirsi - dà ancora atto il provvedimento impugnato-
vennero incaricati da Zani (e Ramera) oralmente il giorno precedente l'infortunio
Testoni e Radu, che compirono le operazioni preliminari, raggiungendo la condot-
ta utilizzando quella stessa piattaforma, fornita nell'occasione dalla Trafilerie
Gnutti S.p.A., che sarebbe stata da loro utilizzata anche il giorno successivo e
dalla quale sarebbero stati scaraventati al suolo. Peraltro, all'interno del docu-
mento concernente gli oneri e doveri dell'appaltatore, viene ricordato essere
scritto (pagina 2) che "in caso di parziale o di totale esecuzione dei lavori in ap-
palto sull'unità produttiva della committente, all'assuntore potrà, occasionalmen-
te, essere concesso l'uso temporaneo di macchine o impianti di proprietà della
committente fermo restando il principio che esso dovrà avvenire dopo formale
richiesta d'uso da parte dell'assuntore stesso conseguente autorizzazione da par-
te dei responsabili della committente."
Nella sentenza impugnata viene anche ricordato che il difensore di Simin
S.p.A. ha depositato documentazione, a titolo esemplificativo, di alcuni ordini
trasmessi dalle Trafilerie Carlo Gnutti a Simin in periodi vari, a conferma di come
fosse sempre stato previsto che Trafilerie Gnutti indicasse con assoluta precisio-
ne sia i giorni nei quali effettuare le attività manutentive, sia i macchinari che
Simin doveva mettere a disposizione.
È stato dunque coerentemente ritenuto pacificamente provato che nessuna
progettazione della prevista operazione era stata compiuta dal servizio di manu-
tenzione delle Trafilerie Gnutti S.p.A., seppure l'ordine di effettuare il lavoro non
potesse che provenire direttamente dalla committenza, e che nessuna comunica-
zione scritta fu data alla appaltatrice, seppure nella missiva del 12 giugno 2009
dall'appaltante all'appaltatore fosse ribadito che: "i
lavori che dovranno essere
eseguiti saranno quelli impartiti dal responsabile della manutenzione signor Con-
soli".
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
6.
La Corte territoriale, lungi dal limitarsi a recepirla acriticamente, ha dato
conto motivatamente di condividere l'affermazione del primo giudice secondo la
quale l'attività da svolgere esigeva, trattandosi dei lavori ad alto rischio e del tut-
to straordinari, rispetto alla ordinaria e programmata attività di manutenzione
"estiva", un piano di progetto, la cui redazione per tempo era ben possibile tenu-
to conto che già una settimana prima dell'affidamento verbale dell'incarico agli
operai della appaltatrice e della subappaltatrice, era arrivata nello stabilimento di
Chiari la nuova tubazione che andava installata previa rimozione di quella obso-
leta. In alternativa, si sarebbe comunque resa necessaria una riunione di coordi-
namento tra i vertici del reparto di manutenzione della committente e i vertici
dell'appaltatrice per verificare la natura dell'incarico e le caratteristiche del lavoro
con la delineazione di linee guida in tema di procedura da utilizzare, macchinari
necessari, numero di personale che doveva essere coinvolto, valutazione dei ri-
schi, attività tutte completamente pretermesse.
Coerente appare, pertanto, la conclusione che spettasse al responsabile del-
la manutenzione Consoli attivarsi in tal senso, e predisporre la precisa organizza-
zione e progettazione delle modalità operative e che certamente spettava alla
committente segnalare alla ditta appaltatrice le reali condizioni della condotta.
Viene dato atto in sentenza che la difesa Simin ha allegato, tra l'altro, un
documento interno di Trafilerie Gnutti, intitolato: "gestione e manutenzione degli
impianti di abbattimento fumi" dal quale emerge che il SMN -servizio di manu-
tenzione interno - e dunque Consoli e tutta la scala gerarchica a lui sottoposta,
"è responsabile del controllo e della manutenzione di tutti gli impianti abbatti-
mento fumi..." e che "SMN registra sul modulo "scheda di manutenzione" tutti i
controlli effettuati..." moduli compilati vengono consegnati ad RSA che ne verifi-
ca il contenuto e le archivia". Emerge, dunque, che la tubatura in questione, fa-
cente parte dell'impianto di abbattimento fumi era (o doveva essere) oggetto di
controllo costante ad opera del servizio interno di manutenzione delle Trafilerie
Gnutti S.p.A..
I giudici di appello correttamente evidenziano sul punto che si tratta, del re-
sto, di un compito imprescindibile poiché il sistema comprende gli strumenti di
monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri all'interno dell'ambiente
di lavoro ed in atmosfera, monitoraggio fondamentale per le Trafilerie Gnutti,
stabilimento, che per la tipologia di produzione era ed è costantemente e atten-
tamente monitorato dei servizi pubblici ambientali (ARPA) oltre che attentamente
seguito dalle associazioni ambientalistiche locali. Il servizio di manutenzione in-
terno, perciò, attesa la specifica delega in materia, non poteva certamente igno-
rare le condizioni interne della condotta, e, nello specifico, la presenza di polveri
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di abbattimento fumi in maniera massiccia (e sul punto viene ricordato essersi
accertato, in sede di art. 360 c.p.p.2, che la tubatura in questione la cui sezione
è di 1,40 m. x 1.40 m. e la lunghezza è di 11 metri fosse colma fino a quasi ad
un terzo della altezza di polveri derivanti dall'abbattimento fumi) .
Nessuna valutazione dei rischi è stata, invece, compiuta dalla committenza,
che ha di fatto indirizzato tutte le attività e che comunque non ha fornito alla ap-
paltatrice i dati necessari e imprescindibili per compiere una siffatta valutazione,
per giunta neppure rivolgendosi ai pari grado nelle gerarchie, incaricando dei
semplici preposti e degli operai al compimento della attività.
7.
La sentenza impugnata dà logicamente rilievo anche alla circostanza che
la Gnutti aveva messo a disposizione del personale della ditta appaltatrice la
piattaforma sulla quale si trovavano gli operai (piattaforma che, per le sue carat-
teristiche, era stata collocata immediatamente a ridosso della tubatura, con l'e-
vidente esposizione degli operai a rischio di caduta da un'altezza rilevantissima,
in caso di investimento della stessa ad opera del carico che si sarebbe dovuto
movimentare e che, secondo il consulente tecnico della difesa Testoni, era ina-
deguata poiché, appunto, collocava gli operai e la stessa macchina troppo in
prossimità della zona di lavoro e di possibile caduta del manufatto). E il tutto av-
veniva sotto lo sguardo del preposto alla manutenzione della committente, che
ha cercato di giustificare la sua presenza sul posto solo per recintare l'area, cir-
costanza che - viene ancora una volta evidenziato nel provvedimento impugna-
to- non emerge da alcuna delle dichiarazioni dei testimoni, ed è anzi platealmen-
te smentita da costoro che riconducono a questi gli ordini sulle attività da svolge-
re sia nella giornata dei 13 agosto sia nella giornata successiva quando si verifi-
cava l'infortunio (per tutti viene ricordato il teste Ravelli Gerry, ossia l'operatore
che quella mattina giungeva presso il piazzale delle Trafilerie Gnutti per svolgere
un'attività del tutto diversa -rimozione delle pese presenti sul piazzale - e che
veniva invece indirizzato da Zani nel corridoio all'aperto esistente tra due fabbri-
cati dello stabilimento, ove era presente Ramera, per agganciare le catene (an-
che queste fornite dalla Gnutti) alla gru, catene che sarebbero servite a tenere
sollevata la tubatura nel momento in cui questa fosse stata sganciata su en-
trambi i lati per poi movimentarla e posizionarla a terra).
Il provvedimento impugnato dà conto in maniera articolata di come non cor-
risponde al vero quanto affermato dalla difesa ed oggi ribadito secondo cui Te-
stoni avrebbe smentito il Ravelli laddove questi aveva affermato di avere ricevu-
to le informazioni circa le condizioni dell'interno della condotta dal Ramera, evi-
denziandosi invece come l'infortunato sia stato perfettamente in grado di rico-
struire quanto avvenuto il giorno precedente, ma ha ribadito di non avere ricordo
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
alcuno di quanto accaduto il giorno dell'infortunio, a causa del grave trauma pa-
tito. In ogni caso viene anche ricordato come il teste, con riferimento agli acca-
dimenti del giorno precedente all'infortunio, abbia ricordato perfettamente che,
quando aveva praticato i fori alla tubatura per agganciare le imbragature, si era
accorto che questa era piena "di polvere di piombo, all'incirca fino alla metà" ed
abbia più volte ribadito che Zani e Ramera erano a conoscenza della presenza
delle polveri (cfr. p. 52 della sua deposizione) confermando altresì (p. 54 e 56)
che presso lo stabilimento era sempre presente personale della Gnutti che dava
le direttive sui lavori; nel caso specifico, egli aveva ricevuto le direttive sul lavoro
da compiere da Zani e da Ramera.
È stata dunque logicamente e congruamente motivata la sussistenza dei
profili di colpa contestati e del nesso causale con l'evento.
8.
Quanto allo specifico profilo di colpa contestato al Consoli cui, in virtù del-
le specifiche indicazioni della committente, spettava individuare ogni attività ma-
nutentiva da svolgere indicandola all'appaltatrice, lo stesso è stato altrettanto lo-
gicamente ritenuto sussistente sul provato presupposto che egli fece ciò senza
fornire alcuna specifica indicazione sul lavoro da svolgere, sui rischi connessi e
sulle procedure da attuare (ovvero avendo omesso di richiedere e poi valutare le
procedure che l'appaltatrice avrebbe adottato per compiere l'attività).
L'addebito di omessa sorveglianza nei confronti delle imprese cui era stato
affidato il lavoro di manutenzione della condotta è stato ritenuto provato essendo
stato ritenuto indubitabile che, proprio per la gerarchizzazione delle strutture
presenti nella Trafilerie Gnutti, l'ordine di svolgimento di detta operazione sia
pervenuto al Ramera dal Consoli, dato che era noto: 1) che la nuova tubature
era presente nel cantiere; 2) che la presenza della gru era programmata nella
giornata dell'infortunio. Coerentemente non è stato attribuito alcun rilievo al fat-
to che Consoli, presente nell'azienda il giorno dell'infortunio, fosse impegnato in
altro genere di lavoro in altra zona dello stabilimento, poiché l'obbligo che su di
lui gravava, nella qualità indicata nel capo di imputazione, era quello di pro-
grammare l'intervento, valutarne rischi e dare le opportune direttive affinché lo
stesso fosse svolto secondo procedure tese ad assicurare la sicurezza dei lavora-
tori.
Quanto al Ramera, i giudici del gravame del merito hanno ritenuto la sua
penale responsabilità palese, in adesione alle motivazioni della sentenza di primo
grado, confutando decisamente la tesi difensiva, mutuata dalla deposizione
dell'imputato, secondo cui Ramera (che non può negare di aver dato informazio-
ni in merito al peso della struttura che avrebbe dovuto essere agganciata alle fu-
ni e movimentata con la gru condotta dal Ravelli) fornì quelle informazioni non
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
con riferimento alla condotta che doveva essere rimossa ma a quella nuova. Non
si vede perché l'imputato -evidenzia la Corte d'appello- dovesse fornire una in-
formazione che nessuno gli aveva richiesto. Viene, perciò, logicamente ritenuto
pacifico che la richiesta del Ravelli si riferisse alla condotta che stava per essere
definitivamente rimossa dalla sede, che, nel punto in cui era già stata svincolata
dalla struttura fissa, aveva manifestato la presenza di materiale depositato all'in-
terno. Né evidentemente è stato ritenuto possibile che il Ramera, proprio perché
la condotta apparteneva alla committente, era posizionata da vent'anni, e la sua
manutenzione era affidata al reparto cui apparteneva, affermare di avere ignora-
to o di avere ritenuto che la condotta al suo interno fosse vuota. Evidenzia, infat-
ti, ancora il provvedimento impugnato, che alla Trafilerie Gnutti, infatti, non po-
teva essere sconosciuto, in considerazione di quanto sopra già segnalato in ordi-
ne ai compiti del servizio manutenzione interno sull'impianto di abbattimento
fumi, lo stato della condotta e la presenza all'interno della stessa di una stratifi-
cazione di polveri di abbattimento fumi frutto di una, quantomeno disinvolta, at-
tività di pulitura della condotta stessa nel corso degli anni.
Sul punto, la sentenza impugnata, sottolinea, peraltro, come, del resto, non
vada trascurato che il teste Vagni, nel corso della sua deposizione ha confermato
che le informazioni sulle condizioni della condotta e sulla presenza di residui ve-
nissero "date dal preposto delle Trafilerie al preposto della ditta appaltatrice". E
peraltro, come detto in precedenza, nell'ordine n. 1616 del 12 giugno 2009 si in-
dividuano una serie di lavori stabilendo altresì che questi sarebbero effettuati
"secondo le istruzioni fornite dal nostro responsabile fonderia responsabile ma-
nutenzione ai vostri responsabili cantieri', mentre nel caso di specie non solo
nessuna istruzione era stata fornita, ma addirittura l'unica fornita era stata fuor-
viante.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il difensore ricorrente
chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e
l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per
quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché tra-
sformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
9.
Infondato appare, infine, anche il profilo di doglianza attinente la dosime-
tria della pena.
Nel provvedimento impugnato, ai fini della quantificazione della sanzione da
irrogare, si evidenzia, infatti, che la circostanza che i due operai non abbiano pa-
tito conseguenze più gravi è stata dovuta esclusivamente ad un caso, essendo
costoro precipitati da un'altezza di 12 metri unitamente alla piattaforma che ve-
niva investita dalla condotta in fase di oscillazione e si valutano la gravità della
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
colpa e le gravissime conseguenze patite da due operai, esposti senza criterio al-
cuno ad un rischio elevatissimo. E, in ragione di tali elementi, i giudici del gra-
vame del merito hanno ritenuto che la pena inflitta non potesse essere in alcun
modo attenuata "dovendosi ritenere il trattamento sanzionatorio appena suffi-
ciente a fronte della gravità del danno e del grado della colpa".
La pronuncia impugnata, dunque, appare in linea con i principi più volte af-
fermati da questa Corte di legittimità secondo cui la determinazione della pena
tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del
giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui, come nel caso che ci occupa,
risulti congruamente motivata.
10. Al rigetto dei ricorsi consegue,
ex lege ,
la condanna dei ricorrenti al pa-
gamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali
delle parti civili per questo giudizio di legittimità, liquidate -per ciascuna di esse-
come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese processuali delle parti civili Testoni Francesco e
o
Radu Georcean per questo giudizio di legittimità, liquidate -per ciascuna di esse-
in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2016
Il Presidente
la
Rocco Marco Blaiotta
v
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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