Sentenza Nº 48887 della Corte Suprema di Cassazione, 25-10-2018

Presiding JudgePALLA STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:48887PEN
Date25 Ottobre 2018
Judgement Number48887
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DE LUCA CLEMENTE nato a TORINO il 23/12/1970
MACARIO GIUSEPPE nato a MONTEBELLO IONICO il 02/08/1946
avverso la sentenza del 21/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato De Luca, avv.Edoardo Protto anche in
sostituzione dell'avv.Luigi Cianci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore dell'imputato Macario, avv. Stefano Comellini, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48887 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data Udienza: 20/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.
La Corte di appello di Torino con sentenza del 21/12/2016 ha confermato
la sentenza del Tribunale di Torino del 9/4/2015, appellata dagli imputati, che
aveva ritenuto gli imputati Clemente De Luca, quale amministratore di diritto
della Incos coop. a r.I., dichiarata fallita il 10/3/2005, e Giuseppe Macario, quale
amministratore di fatto della stessa società, responsabili dei reati loro ascritti e li
aveva perciò condannati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con le
pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e
all'esercizio di incarichi direttivi d'impresa per anni dieci e dell'interdizione dai
pubblici uffici per anni cinque, con pene condonate nella misura di anni tre per
ciascun imputato.
Gli imputati erano stati assolti dall'accusa di aver distratto la somma di C
1.847.000,00, ma erano stati ritenuti responsabili di aver cagionato con dolo il
fallimento della società, cedendo le prestazioni lavorative dei soci alla Elmec
s.r.I., alla Elbi s.r.l. e alla Mac Plast s.r.l. senza il pagamento dell'intero
corrispettivo, nonché, al fine di assicurarsi l'ingiusto profitto derivante dalle
distrazioni e in danno dei creditori, di aver sottratto, distrutto, falsificato, o
comunque tenuto in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari, le scritture contabili della società, non
avendo consegnato al curatore il libro giornale dal 10/10/2000 al 3/12/2001,
avendo omesso ogni registrazione dal 10/1/2004 al 10/3/2005 e nulla avendo
riportato sul registro degli inventari, salvo il bilancio al 31/12/2001. Il tutto
cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità.
2.
Hanno proposto ricorso gli avv.Luigi Cionci e Edoardo Protto, difensori di
fiducia dell'imputato Clemente De Luca e nel suo interesse, svolgendo quattro
motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto
ex
art.606, comma 1, lett. c) ed e),
cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge processuale in
relazione agli artt.178 e 179 cod.proc.pen., deducendo nullità dell'ordinanza
16/6/2014 relativa alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e
di tutti gli atti derivati, nonché manifesta illogicità della motivazione in proposito.
Diversamente da quanto affermato dalla Corte, il rilascio di un duplicato
dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'art.6 della legge 890/1982 avrebbe dovuto
avvenire utilizzando l'apposito modulo verde e non già l'ordinario modulo bianco
relativo alle normali raccomandate semplici, pertanto, non avrebbe potuto essere
attribuito valore legale a un atto difforme da quello corretto.
Parimenti erronea, secondo il ricorrente, era l'affermazione della Corte
territoriale, secondo la quale non aveva rilievo che il timbro apposto sul duplicato
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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