Sentenza Nº 48673 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2019

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:48673PEN
Date29 Novembre 2019
Judgement Number48673
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOGLI ANTONIO nato a PISA il 07/01/1963
avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
Udito i difensori delle p.c.:
-
avv. Roberto Ciniglio, in difesa di Alpini Giovanna ; Alpini Sonia; Ragusa Calogero;
Napolitano Maria Catena e Ragusa Maria che
chiede l'inammissibilità in
subordine il rigetto del ricorso come da conclusioni che deposita unitamente a nota
spese.
-
avv. Nicodemo Gentile per " Associazione Penelope Italia" chiede la conferma della
sentenza con rifusione delle spese da anticiparsi a carico dell'Erario - rassegna
conclusioni e nota spese e allega decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso
dal Tribunale di Pisa il 19.9.16.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48673 Anno 2019
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 10/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
avv. Enrico Maria Gallinaro per le pp.cc
. Ragusa Annamaria e Ragusa Antonino chiede
dichiararsi il ricorso inammissibile come da conclusioni che deposita unitamente a nota
spese.
Uditi per il ricorrente:
-
I' avv.Saverio Sergiampietri che espone le doglianze mosse alla sentenza ed insiste
per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
-
I' avv.Roberto Cavani espone le argomentazioni difensive ed insiste per
l'annullamento della sentenza di secondo grado con ogni conseguente statuizione.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.Antonio Logli, dopo che l'iniziale sentenza di proscioglimento, emessa dal
G.u.p. del Tribunale di Pisa in data 6 marzo 2015, era stata annullata dalla Corte di
cassazione con sentenza nr. 16607 del 17 marzo 2016, con pronuncia emessa in data 21
dicembre 2016 all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato dal Giudice
per l'udienza preliminare del Tribunale di Pisa, veniva condannato alla pena di anni venti
di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti, unificati per continuazione, di
omicidio aggravato e di distruzione di cadavere, commessi in danno della moglie Roberta
Ragusa, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da
liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione dalle medesime
affrontate.
1.1 Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte di Assise di appello di
Firenze con sentenza pronunciata in data 14 maggio 2018, partendo dalla considerazione
del contenuto rescindente della sentenza di annullamento con rinvio dell'iniziale verdetto
di proscioglimento dell'imputato, ha riesaminato il compendio probatorio ed è pervenuta
alla conferma della sentenza di primo grado, di cui ha condiviso la decisione e, salvo
minime divergenze, anche il percorso ricostruttivo degli eventi.
1.2 Da entrambe le sintoniche sentenze di merito emerge che il procedimento
traeva origine dalla denuncia, sporta dall'imputato il 14 gennaio 2012 alle ore 13.32,
della scomparsa della moglie Roberta Ragusa dall'abitazione familiare a seguito del
rappresentato suo allontanamento, verosimilmente in orario compreso tra le ore 0,00 e
le ore 6,45 di quello stesso giorno, constatato all'atto del proprio risveglio quella mattina
e dal Logli ascritto allo stato di confusione mentale e di perdita di memoria, prodotto da
un incidente domestico accaduto il 10 gennaio 2012, nel corso del quale la consorte
aveva sbattuto la testa allorchè era stata investita dallo stesso marito, caduto da una
scala. Nelle dichiarazioni successivamente rese agli inquirenti questi aveva negato
contrasti con la moglie e che costei o egli stesso avessero intrattenuto relazioni
extraconiugali; in ordine ai propri movimenti compiuti la sera antecedente la scomparsa
della moglie aveva riferito che verso le ore 23.00 si era recato presso gli uffici
dell'autoscuola e che la stessa era rimasta a casa, ove l'aveva rinvenuta al rientro, quindi
si era recato in soffitta per fare delle riparazioni e si era coricato, lasciandola intenta a
seguire i programmi televisivi. Le indagini avevano però fatto emergere una diversa
realtà della vita di coppia, la cui unione era segnata da una profonda crisi per la stabile
relazione extraconiugale che l'imputato aveva intrattenuto con Sara Calzolaio,
collaboratrice dell'autoscuola ed amica della stessa Ragusa, che ne era stata consapevole
e non aveva accettato tale situazione: la Calzolaio, infatti, di sua iniziativa aveva
rassegnato ai Carabinieri la circostanza e di avere ricevuto dal Logli, al quale era legata
da otto anni, istruzioni affinchè distruggesse i telefoni e le schede telefoniche che erano
soliti utilizzare per comunicare tra loro. Anche l'imputato aveva finito per ammetter
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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