Sentenza Nº 48669 della Corte Suprema di Cassazione, 24-11-2014

Presiding JudgeESPOSITO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:48669PEN
Judgement Number48669
Date24 Novembre 2014
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DONATO GIUSEPPE N. IL 18/07/1951
avverso l'ordinanza n. 1205/2014 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
30/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48669 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Data Udienza: 05/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 28439/2014 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Ritenuto che Donato Giuseppe (indagato per associazione per delinquere
finalizzata alla clonazione e all'utilizzo di carte di credito o di debito
contraffatte e relativi reati-fine) ricorre per cassazione - a mezzo del suo
difensore - avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.4.2014,
pronunciata in sede di riesame, con la quale, in parziale riforma
dell'ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, gli sono
stati concessi gli arresti domiciliari;
Atteso che sia il primo motivo di ricorso
(col quale si deduce la violazione
degli artt. 273 cod. proc. pen., 416 cod. pen. e 4 legge n. 146/2006,
nonché # il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità
indiziaria per il delitto associativo)
sia il secondo motivo di ricorso
(col quale
si deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 111 cod. pen. e 55
d.lgs. n. 231/2004 e il vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza
della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 55 cit.)
sia
-
infine
-
il
terzo di ricorso
(col quale si deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc.
pen. e il vizio della motivazione, quanto alla sussistenza delle esigenze
cautelari)
risultano inammissibili, in quanto sottopongono alla Corte profili
relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede
di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di
merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, la ricezione delle
somme di denaro tramite il canale
Western Union,
la triangolazione di
messaggi SMS con gli altri indagati, la documentazione rinvenuta in sede di
perquisizione domiciliare, nonché - quanto alla esigenze cautelari - i
perduranti contatti con l'ex moglie, persona al centro delle vicende
criminose), sicché deve escludersi non solo la mancanza, ma anche la
manifesta illogicità della motivazione (quale vizio «vizio di macroscopica
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n.
28439/2014 R.G.
evidenza», «percepibile
"ictu ocu/i"»:
cfr. Cass., sez. un., n. 24 del
24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074),
vizi che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa de le ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della econda Sezione
Penale, addì 5 novembre 2014.
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