Sentenza Nº 48367 della Corte Suprema di Cassazione, 24-10-2018

Presiding JudgeACETO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:48367PEN
Date24 Ottobre 2018
Judgement Number48367
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Lettieri Maurizio, nato a Napoli il 18/09/1967
2.
Mancari Franco, nato a Naso il 04/09/1969
3.
Carlo Stella Basilio, nato a Patti il 10/01/1969
4.
Grippi Giuseppe, nato a Palermo il 13/05/1962
avverso la sentenza del 14/09/2016 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
di Nardo che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza quanto alla
posizione del ricorrente Carlo Stella e dichiararsi l'inammissibilità degli altri
ricorsi;
udito per gli imputati l'avv. Salvatore Silvestro, anche in sostituzione degli avv.
Enrico Tignini e Alessandro Pruiti Ciarello, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48367 Anno 2018
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 18/04/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 14 Settembre 2016, la Corte d'appello di Messina ha
parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 15 dicembre
2008 (anche) nei confronti degli imputati oggi ricorrenti, in particolare
confermando la condanna di Maurizio Lettieri e Franco Mancari in relazione al
delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 loro ascritto
(con esclusione per il Lettieri del ruolo di organizzatore), oltre che ad alcuni
delitti-fine di cui all'art. 73 T.U. stup., e la condanna di Basilio Carlo Stella e
Giuseppe Grippi per alcuni reati riconducibili alla disposizione incriminatrice da
ultimo richiamata.
2.
Avverso la sentenza di appello, sono stati proposti i ricorsi per cassazione
di seguito indicati, deducendosi i motivi enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
pen.
3.
In particolare, nell'interesse di Maurizio Lettieri, con il primo motivo, in
relazione al reato di cui al capo 59, si deducono i vizi di violazione dell'art. 73
d.P.R. 309 del 1990, 125 e 192 cod. proc. pen., e di difetto di motivazione per
aver la Corte territoriale operato un acritico rinvio
per relationem
al contenuto
delle conversazioni intercettate trascritto nella sentenza di primo grado senza
aver considerato che il correo Antonio Libero era stato prosciolto dall'accusa al
medesimo contestata, con conseguente necessità di ricostruire diversamente la
dinamica dei fatti.
3.1. Con un ulteriore motivo (quarto di ricorso) si deducono i medesimi vizi
con riguardo al reato di cui al capo 64, dolendosi della mancanza totale di
motivazione in relazione alle doglianze difensive rassegnate nell'atto d'appello.
4.
Nell'interesse di Maurizio Lettieri e Franco Mancari, in relazione ai reati di
cui ai capi 60 e 61, si deducono poi quale secondo motivo del ricorso comune
presentato la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, 125 e 192 cod. proc.
pen., e il difetto di motivazione per essere stata la loro responsabilità affermata
sulla base di elementi di mero sospetto, senza attribuire rilevanza alle
dichiarazioni rese dal Lettieri sin dall'interrogatorio, che consentirebbero di
spiegare in termini di lecito rapporto commerciale le conversazioni telefoniche
diversamente interpretate e addotte a sostegno della conferma della condanna.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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