Sentenza Nº 48178 della Corte Suprema di Cassazione, 19-10-2017

Presiding JudgeFIALE ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:48178PEN
Date19 Ottobre 2017
Judgement Number48178
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
I.
Bezziccheri Augusto, nato a Sant'Angelo in Lizzola (PU) il 25/01/1960,
2.
Mariani Paolo, nato a Sant'Angelo in Lizzola (PU) il 26/04/1964,
3.
Marzi Gabriele, nato a Ginevra (Svizzera) il 18/10/1964,
4.
Mulazzani Italino, nato a Montegrifoldo (RN) il 23/08/1934,
avverso la sentenza del 21/01/2016 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
4,431/4e,
1~ le richieste
said»
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché il
fatto non sussiste e per l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Giuseppe Bucca, in sostituzione dell'avv. Gianluca Bollici,
per il Mulazzani, avv. Aldo Valentini per il Bezziccheri, avv. Roberto Tonti per il
Marzi ed il Mariani, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi
ricorsi, insistendo per il loro accoglimento e il conseguente annullamento della
sentenza impugnata; l'avv. Bucca ha eccepito, in subordine, la prescrizione dei
reati.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48178 Anno 2017
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 15/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.1 sigg.ri Bezziccheri Augusto, Mariani Paolo, Marzi Gabriele e Mulazzani
Italino ricorrono per l'annullamento della sentenza del 21/01/2016 della Corte di
appello di Ancona che ha rigettato le impugnazioni da essi proposte avverso la
sentenza del 04/12/2014 del Tribunale di Pesaro che li aveva condannati alla
pena, rispettivamente, di due mesi di reclusione e 10.000,00 euro di ammenda,
il Bezziccheri ed il Marzi, due mesi di reclusione il Mariani, diecimila euro di
ammenda il Mulazzani.
Gli imputati, in particolare, sono stati ritenuti responsabili dei reati rubricati
ai capi B (art. 44, lett. a, d.P.R. n. 380 del 2001) e C (artt. 110, 481, cod. pen.),
ed assolti da quelli rubricati ai capi A (art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001) e D
(artt. 110, 48, 479, cod. pen.) con la formula «perché il fatto non sussiste».
Nello specifico, il Bezziccheri ed il Marzi sono stati condannati per i reati di cui ai
capi B e C, il Mariani per quello di cui al capo C, il Mulazzani per quello di cui al
capo A.
2.11 Bezziccheri articola cinque motivi.
2.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett b) ed e), cod. proc.
pen., l'erronea applicazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di
motivazione manifestamente illogica e contraddittoria.
Deduce, al riguardo, che il fatto costitutivo dell'obbligo di apporre il cartello
contenente il richiamo al permesso di costruire e le altre notizie prescritte
dall'art. 40, R.E.C., non si può identificare con la tipologia di intervento che si
intende realizzare, bensì su quella che si è effettivamente realizzata. Nel caso di
specie, si è trattato del ripristino di una strada già esistente e dunque di
un'attività soggetta a regime di edilizia libera, come del resto riconosciuto dagli
stessi Giudici di merito che hanno assolto tutti gli imputati dal reato di cui all'art.
44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché il fatto non sussiste. Tale formula
assolutoria contraddice la condanna per il reato di cui al capo A visto che,
oltretutto, non si era dato l'avvio a nessuno dei lavori previsti nel permesso di
costruire, ma solo all'apertura dell'accesso, rappresentato dalla vecchia strada, e
a mere attività di spostamento della cotica esistente, come pacificamente
riconosciuto in giudizio.
2.2.Con il secondo, deducendo la mancanza di consapevolezza della falsità
commessa, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett b) ed e), cod. proc. pen.,
l'erronea applicazione degli artt. 42, 43 e 481, cod. pen. e vizio di motivazione
manifestamente illogica e contraddittoria.
Lamenta, sotto un primo profilo, che la prova di tale consapevolezza è stata
espressamente e illogicamente desunta da un documento del 23/12/2011
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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