Sentenza Nº 48173 della Corte Suprema di Cassazione, 03-12-2013

Presiding JudgeSIOTTO MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:48173PEN
Date03 Dicembre 2013
Judgement Number48173
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48173 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 23/10/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA SANTE N. IL 14/0111967
avverso
il
decreto
n.
14/2012 CORTE APPELLO
di
L'AQUILA, del
1611112012
sentita
l~elazione
fatta dal Consigliere Òott.
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RITENUTO
IN
FATTO
l.
La
Corte d'appello dell'Aquila,, con decreto del
16/11/2012,
confermava
il
decreto
del
Tribunale
di Pescara che av'eva disposto
la
confisca di un
immobile
ubicato
in Pescara,
intestato
a
Di
Rocco Linda e nella disponibilità dei coniugi
Bevilacqua Sante e Spinelli Violetta.
..
La
Corte
disattendeva
l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla difesa del
ricorrente,
che
sottolineava
come
la
confisca ex art. 12 sexies legge 356 del
1992
fosse stata revocata dalla stessa Corte con sentenza del
4/3/2005:
si
trattava
di confisca penale e non di prevenzione.
La
Corte, infine, riteneva che gli
appellanti non avessero
dimostrato
la
legittima
provenienza del bene.
2. Ricorre
per
cassazione il difensore di Bevilacqua Sante, deducendo
carenza
motivazionale
e erronea applicazione di legge.
La
Corte non aveva
tenuto
in adeguata considerazione
il
precedente
decreto
di
rigetto
del
Tribunale
di Pescara, emesso il
7/1/2008
e
divenuto
irrevocabile
per
mancata
impugnazione
del pubblico ministero.
La
Corte
territoriale
aveva
sostenuto
erroneamente
che quel decreto facesse leva sui reati di usura
ed
estorsione dai quali il
ricorrente
era
stato
assolto.
L'immobile
in questione era
stato
acquistato
il
28/9/1996
per
l'importo
di
lire 77
milioni,
parte
dei quali Bevilacqua aveva ricevuta dal proprio padre,
altra
parte
proveniente
dalla
vendita
di
un'autovettura
e
altra
parte
ancora dalle
giacenze di un
libretto
di
risparmio
intestatç> a Spinelli Violetta.
L'immobile
era
stato
poi
venduto
a
Di
Rocco Romolo il
10/3/2003
per
l'importo
di euro
73.500
al
fine di procurarsi i mezzi finanziari per
il
mantenimento
della famiglia e per fare
fronte
al
risarcimento
dei danni a favore della persona offesa dei reati di
estorsione ed usura.
Il
Tribunale
aveva
ritenuto
tale
ultima
vendita fittizia, con
motivazione
che
dava
atto
erroneamente
della mancata
attività
lavorativa del Bevilacqua.
In
precedenza, la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del
4/3/2005
resa nel processo
per
usura ed estorsione, aveva accolto l'appello di Bevilacqua
con
riferimento
alla confisca
dell'immobile
ex art. 12 sexies legge 356 del
1992,
ritenendo
che gli
imputati
avessero acquistato
l'immobile
in epoca
anteriore
all'iniziq
dell'attività
delittuosa e avessero
dimostrato
la
disponibilità
del denaro
per
detto
acquisto.
Tale
valutazione,
benché riferita
ad
una confisca penale e non di
prevenzione, non poteva non avere incidenza sulla seconda, che è possibile nel
caso in cui il soggetto non possa giustificare
la
legittima
provenienza del bene o
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se esso abbia un valore
sproporzionato
al
proprio
reddito.
Di
tale
statuizione
aveva preso
atto
il
Tribunale di Pescara che, con
il
decreto
del
7/1/2008,
aveva
respinto
la richiesta di confisca di prevenzione,
proprio
menzionando
la
revoca della confisca disposta in appello nel processo
penale e
sottolineando
l'occasionalità della
condotta
illecita posta in essere da
Bevilacqua e Spinelli.
Si
trattava,
quindi,
di un caso di ne bis in idem: era già
stata
accertata
la
legittima
provenienza
dell'immobile
e la
legittimità
dell'atto
di
compravendita
successivamente
stipulato.
Il
ricorrente
conclude
per
l'annullamento
del decreto
impugnato.
3.
Il
Procuratore Generale, nella requisitoria
scritta,
conclude per
l'annullamento
senza
rinvio
del decreto di confisca
impugnato
e del
decreto
di
sequestro
che ne è
il
presupposto: il Procuratore Generale ritiene
operante
nel
caso di specie
il
principio della preclusione processuale,
attesa
la
revoca del
provvedimento
ex
art.
12
sexies d.l.
306
del
1992
e il precedente
decreto
di
rigetto
della richiesta di confisca,
entrambi
provvedimenti
aventi
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oggetto
lo
stesso
immobile,
essendo
mancata
la deduzione di
fatti
nuovi modificativi" della
situazione
definita;
era sufficiente a superare
la
preclusione il
richiamo
all'autonomia
del
procedimento
di prevenzione rispetto a
quello
penale:
il
ricorrente,
con
la
produzione dei due
provvedimenti,
aveva -
dimostrato
che le
parti
erano
identiche,
così come identico è il bene
immobile;
in
tutti
i
procedimenti,
come nel presente,
si
discuteva della
mancata
giustificazione della
legittima
provenienza del bene che, al
contrario,
in
altro
procedimento
era già
stata
provata.
4.
Il
ricorrente
ha
depositato
memoria,
approfondendo
il
tema
della
preclusione e
insistendo
per
l'annullamento
senza
rinvio
del decreto
impugnato.
CONSIDERATO
IN
DIRITTO
Il
ricorso
deve
essere accolto e
il
decreto
impugnato
deve essere
annullato
senza
rinvio.
Pacifico - e
presupposto
dallo stesso decreto -è il pregresso
dato
processuale:
l'immobile
in questione,
inizialmente
confiscato
ai
sensi
dell'art.
12
sexies legge 356 del
1992
in sede di condanna per i reati di usura
ed
estorsione,
era
stato
restituito
in sede di appello,
ritenendo
la Corte
d'appello
dell'Aquila che
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gli
imputati,
che avevano acquistato
l'immobile
prima dell'inizio
dell'attività
delittuosa,
avessero
dimostrato
la disponibilità del denaro necessario.
La
Corte
territoriale
sostiene l'irrilevanza del
provvedimento
a suo
tempo
adottato
in sede penale:
la
revoca della confisca ex art. 12 sexies legge 356 del
2002
era collegata agli specifici reati
contestati
all'imputato
e,
quindi,
si
verterebbe
in un'ipotesi del
tutto
diversa.
La
Corte tace,
peraltro,
del
provvedimento
di
rigetto
della confisca di prevenzione
adottato
dal
Tribunale
di
Pescara con decreto del
7/1/2008
e non
impugnato.
La
requisitoria
del Procuratore Generale
individua
esattamente
la fattispecie
che
si
è
prodotta:
quella della preclusione processuale, che discende non solo dal
rigetto
della richiesta di confisca di prevenzione, ma anche dalla revoca di quella
adottata
ex
art.
12
sexies legge 356 del 1992.
Questa Corte
ha
recentemente
affermato
che
la
definitività
del
provvedimento
di
rigetto
della richiesta di applicazione di una
misura
patrimoniale
ex
art.
12 sexies D.L. n. 306 del
1992,
conv. in
L.
n. 356 del
1992,
costituisce
ostacolo radicale ad un
intervento
ablativo
di segno
positivo
nel
procedimento
di prevenzione
avente
ad
oggetto
i medesimi beni
se
la
decisione
afferisca agli
accertamenti
in
fatto
relativi
ai presupposti
costitutivi
comuni,
non
anche se la stessa
attenga
a ragioni di
mero
rito o ad
altri
momenti
di
concessione delle
misure
(Sez. 6, n.
47983
del
27/11/2012-
dep.
12/12/2012,
D'Alessandro, Rv.
254278);
in un
procedimento
quasi
contestuale,
questa Corte
ha
ribadito
che è
ostativo
all'applicazione della confisca ex
art.
2 ter
l.
n. 575 del
1965
l'accertamento
della lecita provenienza di un bene (nella specie,
immobile)
contenuto
in un
provvedimento
del
tribunale
del riesame,
relativo
a sequestro
adottato
ai sensi
dell'art.
12
sexies D.L. n. 306 del 1996, conv. in
l.
n. 356 del
1992
(Sez.
l,
n.
25846
del
04/05/2012
-dep.
04/07/2012,
Franco e
altri,
Rv.
253080).
Numerose
sono, poi, le pronunce che
affermano
il
medesimo
principio
per la
situazione
opposta,
statuendo
che
la
decisione conclusiva del
procedimento
di
prevenzione
patrimoniale,
ex art. 2 ter
L.
n. 575 del
1965,
ha
effetto
preclusivo
su un
eventuale
procedimento
avente
ad
oggetto
gli stessi beni e in
danno
della
stessa persona,
per
la confisca ex art.
12
sexies D.L. n.
306
del
1992,
conv. in
L.
n. 356 del
1992,
in mancanza di deduzione di
fatti
nuovi
modificativi
della
situazione
definita
(Sez. 5, n.
22626
del
28/04/2010
-dep.
11/06/2010,
P.M. in
proc. D.
F.
e
altro,
Rv.
247441;
Sez.
l,
n.
44332
del
18/11/2008
-dep.
27/11/2008,
P.G. in proc.
Araniti,
Rv.
242201).
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In
forza del principio della preclusione processuale, una questione già
decisa, per le esigenze di certezza del
diritto
e di funzionalità della giurisdizione,
non può
formare
oggetto
di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di
fatti
nuovi
modificativi
della situazione già in precedenza delibata (Cass., Sez. Un.
31.03.1999,
Liddi).
Non è decisiva la circostanza che le misure sono state proposte
nell'ambito
di procedimenti giudiziari diversi, uno di prevenzione,
l'altro
penale
(fermo
restando che, come già osservato, anche in relazione alla confisca di prevenzione
è già
stato
emesso
provvedimento
negativo
non
oggetto
di
impugnazione):
la
preclusione opera
ugualmente,
perché i processi coinvolgono le stesse parti e gli
stessi beni, i
contenuti
della cognizione sono
stati
omogenei, le finalità giuridiche
comuni
e identico il
thema
decidendum.
In
entrambe
le procedure il
provvedimento
finale è
dato
dalla confisca dei
beni, collegato al
dato
fattuale
della mancanza di giustificazione in ordine alla
loro
legittima
provenienza: in
effetti,
così come la confisca di prevenzione è
adottata
se il proposto non è riuscito a
dimostrare
la
legittima
provenienza del
danaro
utilizzato
per l'acquisto dei beni, la confisca ex
art.
12 sexies D.L. 306 del
1992
è disposta
per
i beni di cui il condannato non può giustificare
la-
provenienza.
L'accertamento della
legittima
provenienza del denaro utilizzato
per
l'acquisto del bene da parte della Corte d'appello dell'Aquila preclude, in
definitiva,
l'adozione della misura di prevenzione della confisca sullo stesso bene.
P.Q.M.
Annulla senza
rinvio
il decreto
impugnato.
Così
deciso il 23
ottobre
2013
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CORTE
SUPREMA
DI
CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO
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