Sentenza Nº 48125 della Corte Suprema di Cassazione, 03-12-2013

Presiding JudgeAGRO' ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:48125PEN
Judgement Number48125
Date03 Dicembre 2013
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IORDACHE IONUT ADRIAN N. IL 21/07/1992
avverso l'ordinanza n. 40/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
17/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
t—t
6L.
i
'
-7z4Z.t.4-T(CEL.A..//
/
Lua—
04A-e ÚA-
DA.A,R
d)VLAA
626v
m-
tc,'-
"
1-1
A- P
1
^
3-9
/
425412
Uditi difensor Avv.;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48125 Anno 2013
Presidente: AGRO' ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 29/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 17 ottobre 2013 la Corte d'appello di Bari ha applicato la misura della
custodia cautelare in carcere a Iordache Ionut Adrian, a seguito di un arresto eseguito dalla P.G. in
forza di una segnalazione inserita nel S.I.S. dalle Autorità rumene.
2.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia,
deducendo i seguenti vizi:
a)
violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 6 C.E.D.U., poiché l'attività giudiziaria è stata espletata in
lingua italiana e senza la presenza di un interprete, mentre l'arrestato comprende esclusivamente
la lingua rumena;
b)
carenza di motivazione del provvedimento in relazione alla mancanza di
fumus:
nel fascicolo
mancano il m.a.e. e la sentenza esecutiva da cui quel provvedimento ha avuto origine, oltre ai
documenti previsti dall'art. 6 della 1. n. 69/2005, mentre la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente
al riguardo la semplice segnalazione inserita nel S.I.S. per giustificare l'applicazione della massima
misura cautelare;
c)
violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., avendo il Iordache comprovato, con la produzione di
apposita documentazione, l'esistenza di un domicilio stabile presso l'abitazione di una parente, ciò
che gli avrebbe consentito di fruire della diversa e più adeguata misura cautelare degli arresti
domiciliari;
d)
nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, in quanto la Corte d'appello si è limitata a
depositare un semplice prestampato, senza addurre le ragioni a sostegno dell'applicazione della
misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.
4.
La prima doglianza è palesemente infondata, atteso che dal contenuto del verbale di arresto,
eseguito dalla P.G.
ex
art. 11 della L. n. 69/2005, risulta che il ricorrente ha espressamente riferito
di comprendere la lingua italiana e di rinunciare alla presenza di un interprete.
5. Parimenti infondata deve ritenersi la seconda censura, che non considera il dato normativo
relativo alla inapplicabilità del disposto di cui all'art. 273 c.p.p. nella fase cautelare della procedura
di consegna relativa al m.a.e., né il fatto, chiaramente evidenziato nell'ordinanza impugnata, che il
provvedimento è stato correttamente emesso sulla base della segnalazione S.I.S. in atti, ai sensi
dell'art. 13, comma 3, della L. n. 69/2005 (Sez. 6, n. 5583 del 26/01/2011, dep. 14/02/2011, Rv.
249232), stante l'equiparazione stabilita tra la predetta segnalazione ed il m.a.e., in attesa del
ricevimento dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione
(ex
art. 9, par. 3, della
Decisione quadro n. 584/ GAI del Consiglio dell'U.E. de113 giugno 2002).
J-
,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Consigliere estensore
6.
Inammissibile, per genericità, deve ritenersi anche il quarto motivo, emergendo chiaramente, dal
provvedimento impugnato, le ragioni giustificative della misura cautelare applicata nei confronti
del ricorrente.
7.
Fondato, invece, appare il terzo motivo, avuto riguardo alla necessità di esaminare i nuovi
elementi documentali prodotti dal ricorrente ai fini della valutazione sull'eventuale adeguatezza
della diversa e meno grave misura cautelare degli arresti domiciliari, elementi precedentemente
non valutati in sede di adozione della misura coercitiva qui impugnata (arg.
ex
Sez. 6, n. 6592 del
25/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254578), ed il cui apprezzamento deve essere riservato alla
Corte d'appello, non essendo possibile esercitare, in questa Sede, poteri di tipo sostitutivo o
integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di eventuali carenze documentali ed informative su
aspetti determinanti ai fini del giudizio cautelare (da ultimo, v. Sez. 6, n. 19597 del 22/05/2012,
dep. 23/05/2012, Rv. 252511).
8.
In relazione al profilo da ultimo evidenziato, pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento,
con rinvio alla Corte d'appello affinchè proceda nel senso indicato, mentre deve essere rigettato
nel resto.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n.
69/2005.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla concedibilità degli arresti domiciliari. Rigetta
nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, lì, 29 novembre 2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT