Sentenza Nº 48049 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2019

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:48049PEN
Date26 Novembre 2019
Judgement Number48049
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UGHETTO PIAMPASCHET DANIELE nato a GIAVENO il 14/02/1978
avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;
uditi i difensori presenti, avv. MAURO RONCO e avv. STEFANO TIZZANI, i quali
chiedono l'accoglimento del ricorso
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48049 Anno 2019
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BRANCACCIO MATILDE
Data Udienza: 02/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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RITENUTO IN FATTO
1.
Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, quale giudice del
rinvio in seguito ad annullamento della sentenza della stessa corte di merito datata
30.6.2015 disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza
del 14.10.2016, n. 4963 del 2018, ha riformato il provvedimento decisorio della Corte
d'Assise di Torino del 9.4.2014, condannando Daniele Ughetto Piampaschet alla pena di
venticinque anni di reclusione per l'omicidio di Anthonia Egbuna ed il relativo
occultamento di cadavere, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in
relazione al reato di porto senza giustificato motivo del coltello utilizzato come arma del
delitto, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti dei
motivi abietti e futili (consistiti nel dar seguito al proprio spirito punitivo nei confronti
della donna, considerata sua "proprietà") e della premeditazione.
I fatti sono accaduti a Torino il 18.11.2011; l'imputato è stato accusato di aver causato
la morte della vittima, verso la quale nutriva sentimenti d'amore e propositi di
redenzione della stessa dalla prostituzione cui era dedita, infierendo su di lei con
numerosi colpi di coltello al torace, al capo ed al collo, gettando poi il cadavere nel Po,
cadavere che è stato ritrovato solo dopo alcuni mesi in avanzato stato di
decomposizione. Lo stesso imputato è risultato essere soggetto da molti anni
morbosamente interessato al mondo della prostituzione nigeriana.
2.
La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha deciso l'annullamento della
sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino del 30.6.2015 con cui i giudici di
secondo grado avevano ribaltato la decisione assolutoria di primo grado del 9.4.2014 e
condannato l'imputato per i delitti di omicidio preterintenzionale aggravato,
occultamento di cadavere e porto illegale d'arma alla pena di venticinque anni e sei
mesi di reclusione, in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La ricostruzione della responsabilità dell'imputato proposta dalla sentenza poi annullata
ha avuto una chiara struttura indiziaria, basata sulla verifica della relazione tra costui e
la vittima, o meglio della passione del primo per la donna nigeriana, durata da circa un
anno prima dell'omicidio; sui risultati di una consulenza del pubblico ministero che
aveva rivelato tracce di sangue della Egbuna, giudicate "da contatto", nell'autovettura
dell'imputato; sulla presenza di tabulati telefonici i cui dati supportavano fortemente la
ipotesi di accusa nei confronti dell'imputato, soprattutto lo "seguivano", mediante le
celle agganciate dal telefono nel giorno e nelle ore dell'omicidio.
Una prova fondamentale veniva poi considerata il ritrovamento di scritti dell'imputato,
presso il suo domicilio e presso quello di una conoscente della vittima ove costei ha
abitato per un periodo, dedicati al suo amore disperato per lei ed alla sua volontà di
liberarla dalla prostituzione; in uno di questi pseudo-racconti, creato o comunque
rimaneggiato in formato elettronico in data successiva all'omicidio e di poco
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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