Sentenza Nº 48013 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2014

Presiding JudgeMANNINO SAVERIO FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:48013PEN
Judgement Number48013
Date20 Novembre 2014
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI ANGELO N. IL 18/07/1991
LOMBARDI SIMONE N. IL 27/06/1986
avverso la sentenza n. 1659/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
i
at:
(2234._
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48013 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO
Data Udienza: 23/10/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Torino con sentenza 21.6.2013 ha confermato il giudizio di
colpevolezza di Lombardi Angelo e Lombardi Simone - emesso dal GIP presso il
Tribunale di Aosta all'esito di giudizio abbreviato - in ordine ai reati di illecita
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina
(artt. 110 cp e 73 DPR n. 309/1990, ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma).
La Corte di merito ha motivato il suo convincimento partendo dalla descrizione
del primo episodio (rinvenimento di stupefacente sull'autostrada); ha poi considerato i
risultati delle intercettazioni telefoniche in uso ai due imputati, i servizi di o.c.p. sfociati
in sequestri di droga, l'arresto in flagranza del 23.3.2012 (mentre i due si trovavano in
auto con circa 100 gr. di hashish) e le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dagli
acquirenti in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Il difensore degli imputati ricorre per cassazione.
Nell'interesse di
Lombardi Simone
denunzia inosservanza degli artt. 110 cp,
73 DPR n. 309/1990, 192 comma 2 e 533 comma 1 cpp nonché difetto e manifesta
illogicità della motivazione. Dopo aver premesso che a lui non sono stati mai contestati
singoli atti di cessione in concorso col fratello Angelo, rileva, quanto al primo episodio
contestato, la mancanza di prova della sua partecipazione materiale alla detenzione
della sostanza reperita nel
new jersey sito allo svincolo autostradale non essendo
sufficiente la qualità di conducente del mezzo che si dette alla fuga; anzi, il fatto che
egli non si trovasse alla guida della moto avvicinatasi dopo qualche tempo al
new
jersey
con a bordo, come passeggero, il Lombardi Angelo, depone semmai per il
contrario. Né è sufficiente ad integrare il reato la mera consapevolezza della
detenzione dello stupefacente all'interno del new jersey, occorrendo, invece, la prova
della consapevolezza della destinazione alla cessione a terzi.
In ordine all'altro episodio (detenzione di 98 gr. hashish occultata in un vano
del cruscotto dell'auto) , richiama le medesime considerazioni precisando che il fratello
aveva dichiarato di essere un accanito consumatore di stupefacenti, richiamando
quindi la destinazione all'uso personale.
Lombardi Angelo
deduce anch'egli il vizio di motivazione e le violazioni di
norme denunziate dal fratello aggiungendovi la violazione dell'art. 500 comma 2 cpp.
Procede quindi a contestare le singole imputazioni evidenziando, ora la mancanza di
accertamenti sul principio attivo della sostanza ceduta (capo a relativo alla cessione a
tale Pili Daniele), ora la genericità della contestazione e la mancanza di motivazione
(capo B, cessione a Bal Christopher), ora la ritrattazione del presunto cessionario
(capo C, cessione in favore di Lo Presti Marco), evidenziando in proposito le
motivazioni addotte dal giovane teste per giustificare la prima e opposta versione
(accusatoria) resa alla PG e cioè le pressioni subite dai verbalizzanti. Invoca, al
riguardo la violazione dell'art. 500 comma 2 cpp.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Quanto alle altre condotte, osserva che l'episodio di cui al capo 4 è l'unico
avente ad oggetto cessione di cocaina e ne contesta l'esistenza evidenziando la
sottrazione volontaria del teste Brunelli all'esame testimoniale (circostanza,a suo dire,
molto significativa, nonostante la rinunzia all'escussione formulata dalla difesa) nonché
l'inverosimiglianza della narrazione non essendo stati riscontrati altri episodi di spaccio
e detenzione di cocaina e non essendovi traccia di sequestro della sostanza
asseritamente ceduta. Propone quindi una versione alternativa del fatto. Con
riferimento al capo 5 (cessione in favore di Caruso Michele, che poi ha ritrattato) rileva
la genericità della contestazione e richiama le osservazioni svolte in ordine al capo C
circa la violazione dell'art. 500 comma 2 cpp. Sul capo 6 (cessione in favore di
Moretto), rileva che la telefonata posta a base della colpevolezza si riferiva ad un
episodio avvenuto il giorno prima del 16 gennaio (data della cessione contestata). Sul
capo 7 (detenzione di svariati panetti di hashish ai fini di cessione a terzi) rileva che
l'episodio si fonda sulla deposizione del Lo Presti di cui si è evidenziata la
inverosimiglianza delle originarie dichiarazioni poi ritrattate. Sul capo 8 (la detenzione
in concorso con Simone dei 295,7 grammi di hashish suddivisa in tre panetti rinvenuti
nel new jersey sull'autostrada), rileva che la prova si fonda su un mero indizio, mentre
ritiene del tutto insussistente la prova della destinazione a terzi della sostanza
rinvenuta nel cruscotto dell'auto (ultimo capo contestato in concorso col fratello
Simone): anche in tal caso si tratta di un mero indizio se non addirittura di un semplice
sospetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RICORSO DI LOMBARDI ANGELO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606 ultimo comma
cpp).
Premesso che la violazione dell'art. 500 comma 2 non risulta dedotta nei motivi
di appello sicchè la questione oggi è inammissibile in questa sede ai sensi dell'art.
606 ultimo comma, è opportuno ricordare, quanto al dedotto vizio di motivazione,
che, per giurisprudenza costante, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è
infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice
del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo
giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal
legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti
adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente
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acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di
capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla
decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv.
252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per
essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore
tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata,
purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass.
Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni
Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso in esame la Corte d'Appello è partita dalla descrizione del primo
episodio, quello del 1.10.2011 allorché sull'autostrada, di notte, nei pressi del casello
di Aosta Est una pattuglia di finanzieri notò un'Audi nera che faceva inversione di
marcia nei pressi delle corsie di pagamento. L'auto venne rinvenuta poco dopo ferma
nei pressi di uno spartitraffico tipo
new jersey
della diramazione Courmayeur Aosta est
da cui si allontanò con una manovra in retromarcia seguita da una partenza. Ha dato
atto che la vettura non ottemperò all'alt intimato da un'altra pattuglia dandosi alla
fuga, terminata presso un distributore nel comune di Sarre. In quella occasione
vennero identificati i due odierni imputati. Alle 0,35 una pattuglia della GDF trovò
all'interno dello spartitraffico tre panetti di hashish e un involucro contente cocaina.
Alle 2,30 comparve una moto Kawasaki che si fermò davanti allo spartitraffico il cui
passeggero (identificato nel Lombardi Angelo) vi si avvicinò sporgendosi all'interno e
poi dopo aver parlato col conducente, si avvicinò nuovamente togliendosi il casco.
La Corte di merito, ha quindi esaminato tutte le censure mosse dall'imputato.
Ha rilevato che la detenzione dei tre panetti di hashish nello spartitraffico nei cui pressi
egli fu sorpreso a rovistare (episodio del 1.10.2011) trovava una sua logica
spiegazione non essendo plausibile che
"qualcun altro abbia deciso di nascondere
l'hashish proprio nello stesso posto (un new jersey dell'autostrada) e nello stesso
momento (in piena notte)"
Ha collegato poi l'episodio alla frenetica attività di spaccio
di hashish accertata nei mesi successivi, ravvisando in questa un ulteriore indizio a
carico in ordine alla predetta detenzione.
Ha dato una risposta al tema dell'uso personale (su cui aveva insistito il
Lombardi Angelo) richiamando, per escluderlo, sia il dato ponderale della sostanza,
sia la mancanza di prova dell'esistenza fonti lecite di guadagno che potessero
consentire all'imputato di destinare notevoli risorse economiche ad una ingente
scorta di stupefacente sia il fatto che nei mesi immediatamente precedenti il
Lombardi aveva posto in essere una intensa attività di spaccio. La Corte ha
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valorizzato, come si è detto, anche le intercettazioni telefoniche, richiamando i
frequenti
contatti di Lombardi Angelo con tale Rotundo Francesco Umberto, soggetto
che
"bazzicava"
luoghi frequentati da minorenni, come da accertamenti di p.g
suffragati anche da una conversazione in chat di due minori contenente riferimenti a
tale "Umbe",
al rischio di essere segnalati per spaccio e alla necessità di stare attenti
per non essere
"pinzati" .
Ancora, ha richiamato gli accertamenti di p.g. che
evidenziavano contatti tra gli imputati e Moretti Stefano (separatamente giudicato).
Sui singoli episodi di spaccio la Corte di merito ha richiamato la sentenza di
primo grado contenente l'elencazione dei singoli fatti, evidenziando per ognuno il
sequestro di droga, le osservazioni di p.g. e le dichiarazioni degli acquirenti che
avevano ammesso di avere acquistato la sostanza dal Lombardi.
Ancora, la Corte di Torino si è confrontata con la questione delle ritrattazioni dei
testi Lo Presti e Caruso (che in davanti alla p.g. avevano ammesso di essersi riforniti
dal Lombardi mentre in sede di giudizio abbreviato hanno negato la circostanza) e ha
dato anche in tal caso una motivazione del tutto plausibile alla scelta di preferire la
prima versione resa dai testi: non ha ritenuto credibile la tesi delle pressioni subite
dai verbalizzanti affinché accusassero Lombardi sia perché vaga e non supportata da
nessuna preventiva denunzia sia perché se così fosse non si comprenderebbe perché
mai la p.g. abbia forzato solo le dichiarazioni di Lo Presti e Caruso e non abbia
esercitato pressioni anche su Mirabile Antonio che, sentito anche lui quale ipotetico
acquirente di hashish, negò in quella sede di avere acquistato stupefacente da
Lombardi. Ha poi ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le deposizioni rese nel
corso delle indagini preliminari e, infine, quanto al rilievo riguardante l'omessa
comparizione del teste Brunelli (citato per essere sentito sul capo 4) ha osservato
che la difesa aveva rinunziato alla sua escussione, per cui possono essere utilizzate
le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. Pertanto, ad avviso della
Corte d'Appello, come già osservato dal giudice di primo grado, tutti i dichiaranti
hanno indicato in Lombardi il loro fornitore di droga precisando tempi e modi della
consegna.
Come si vede, il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello di Torino appare
assolutamente coerente, immune da vizi logici oltre che corretto in diritto e si sottrae
pertanto alla censura che ricalca sostanzialmente i motivi di appello sollecitando
sostanzialmente una valutazione alternativa del materiale istruttorio, attività preclusa
nel giudizio di legittimità.
RICORSO DI LOMBARDI SIMONE
Anche tale ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L'imputato è stato ritenuto colpevole della detenzione, in concorso, col fratello
Angelo, della detenzione, a fini di successiva cessione a terzi, di 295,7 grammi di
hashish divisi in tre panetti (si tratta dell'episodio del 1.10.2011, relativo
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all'occultamento della sostanza nello spartitraffico (cd.
new jersey)
sull'autostrada, di
cui al capo 8 dell'imputazione), nonché, sempre in concorso col medesimo, della
detenzione, a fini di successiva cessione a terzi, di 98 grammi di hashish occultata in
auto (si tratta dell'ultimo capo di imputazione).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione di sostanze
stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso
da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga
un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla
realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo
- morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o
rafforzino il proposito criminoso del concorrente (tra le varie, cfr. Sez. 4, Sentenza n.
4055 del 12/12/2013 Ud. dep. 29/01/2014 Rv. 258186 Sez. 6, Sentenza n. 47562 del
29/10/2013 Cc. dep. 29/11/2013 Rv. 257465).
La Corte di merito nel caso di specie, dopo avere ricostruito la vicenda che ha
portato all'arresto degli imputati, ha ritenuto la sussistenza di indizi gravi, precisi e
concordanti sul ruolo di concorrente nel reato valorizzando il dato della coincidenza
della sua presenza in auto insieme al fratello sia il giorno del rinvenimento della
stessa all'interno del veicolo, sia nell'altra occasione, ossia la notte del 1.10.2011
allorché l'auto venne vista avvicinarsi al luogo in cui si trovava occultata altra
notevole quantità di hashish. In tal modo, secondo i giudici di merito, il quadro
indiziario è stato completato.
Un tale percorso motivazionale si presenta corretto in diritto, completo e privo di
fratture logiche perché, se può destare qualche dubbio la ricorrenza di un isolato
episodio, lo stesso non può certo dirsi qualora la situazione si ripeta.
A ciò si aggiungasi la particolarità delle circostanze in cui fu accertato il primo
episodio (quello del primo ottobre): la presenza di notte insieme al fratello,
sull'autostrada, alla guida di un auto con una condotta di guida altamente sospetta e
pericolosa (nello stesso ricorso ammette di essere lui il conducente: v. pag. 3)
denota un evidente ruolo agevolativo o rafforzativo del proposito criminoso del
concorrente per cui la sentenza si sottrae decisamente alla censura che invece - in
violazione del principio di specificità dei motivi - si risolve in una generica critica
fattuale tendente a suggerire una ricostruzione alternativa dei fatti.
Infine, ma solo per completezza, va rilevato che la pena inflitta dai giudici di
merito (anni uno di reclusione C. 3.000 di multa, partendo da una pena base di anni
due e mesi tre di reclusione e C. 6.000,00 di multa, poi ridotta per le generiche e per il
rito prescelto) non appare illegale anche alla luce della nuova normativa che ha
introdotto, per i fatti di lieve entità di cui all'art. 73 quinto comma DPR n. 309/1990
l'ipotesi autonoma di reato punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la
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multa da C. 1.032 a C. 10.329,00 (cfr. art. 2 D.L. n. 146/2913 convertito in legge n.
10/2014).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili 4f., ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonchè della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deci o in Roma, il 23.10.2014.
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