Sentenza Nº 47848 della Corte Suprema di Cassazione, 25-11-2019

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47848PEN
Date25 Novembre 2019
Judgement Number47848
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Pace Francesco Paolo, nato a Palermo il 24.11.1973,
Pellicciotta Alessandro, nato a Trani il 16.4.1982,
Andreani Valentino, nato a Roma 1'1.5.1983,
Neretti Giovanni, nato a Castel San Pietro Terme Italia il 19.9.1972,
contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9.10.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Olga
Mignolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. Gabriele Bordoni, in difesa di Alessandro Pellicciotta e
Valentino Andreani, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e per
l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Bologna per nuovo giudizio;
udito l'Avv. Eugenio Pini, in difesa di Francesco Paolo Pace, che ha
concluso riportandosi al ricorso ed insistendo per il suo accoglimento;
udito l'Avv. Francesco Petrelli, in difesa di Giovanni Neretti, che ha
concluso riportandosi al ricorso ed insistendo per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.12.2014 il GUP di Bologna, decidendo nelle forme
del rito abbreviato, aveva riconosciuto Francesco Paolo Pace ed Alessandro
Pellicciotta responsabili del delitto di rapina pluriaggravata in concorso per i fatti
di cui al capo A) della rubrica nonché del reato di lesioni pluriaggravate in
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47848 Anno 2019
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 30/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
concorso per i fatti di cui al capo C) e di quello
di
sequestro di persona per quelli
di cui al capo D) sicché, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione,
esclusa, quanto al capo A), la aggravante di cui al n. 2 del comma 3 dell'art. 628
cod. pen., operata la riduzione per la scelta del rito, aveva condannato Francesco
Paolo Pace alla pena finale di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.800 di
multa e Alessandro Pellicciotta alla pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed
Euro 1.600 di multa; aveva altresì riconosciuto Giovanni Neretti e Valentino
Andreani responsabili del delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo B) nonché
dei fatti di lesioni personali pluriaggravate e sequestro di persona di cui ai capi
C) e D) e, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, esclusa, quanto al
capo B), la circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 2 cod. pen. ed
applicata la diminuente per il rito, li aveva a loro volta condannati alla pena di
anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.600 di multa, ciascuno; applicata la
conseguente pena accessoria, il Tribunale aveva inoltre condannato gli odierni
ricorrenti al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili
rimettendone la liquidazione in separata sede ma disponendo il pagamento delle
provvisionali indicate in dispositivo;
2.
proposto appello da parte di tutti gli imputati, la Corte di Appello di
Bologna, con la sentenza del 9.10.2018 ha confermato la decisione di primo
grado ed ha condannato gli odierni ricorrenti alla rifusione delle spese
processuali sostenute dalle costituite parti civili Tarif Ayoub e Ministero
dell'Interno oltre che, il Pace ed il Pellicciotta, anche di quelle sostenute dalla
parte civile Milord Hassan;
3.
ricorrono per Cassazione i difensori di Francesco Paolo Pace,
Alessandro Pellicciotta, Valentino Andreani e Giovanni Neretti lamentando,
rispettivamente:
3.1 l'Avv. Eugenio Pini, per Francesco Paolo Pace:
3.1.1 carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riferimento alla credibilità ed attendibilità delle persone offese: rileva, infatti,
che la sentenza non ha tenuto conto delle circostanze che avrebbero dovuto
essere considerate ai fini della valutazione della effettiva attendibilità delle
persone offese; richiama l'atto di appello ove erano state sottolineate le
numerose e gravi discrasie emerse nei racconti delle parti civili che erano state
tutte giustificate dal giudice di primo grado sul rilievo secondo cui esse non
avrebbero intaccato il "nocciolo duro" del racconto, ovvero invocando le difficoltà
di espressione o di comprensione della lingua italiana; osserva, con specifico
riferimento all'episodio di cui al capo A), che la Corte di Appello ha ritenuto le
predette discrasie e contraddizioni limitate al periodo "antecedente" la rapina e
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
perciò prive di collegamento con l'episodio incriminato e, comunque, tali da non
minare la attendibilità dei testi; rileva pertanto la intrinseca contraddittorietà
della motivazione che, da un lato, ammette l'esistenza di contraddizioni e
discrasie e, dall'altro, le liquida come irrilevanti perché riferite ad un momento
antecedente la rapina; sottolinea ancora la necessità di vagliare ancor più
rigorosamente la attendibilità delle persone offese in quanto costituitesi parte
civile; segnala che, anche con riferimento al secondo episodio, la Corte non ha
considerato le argomentazioni difensive articolate sull'anomalia del
comportamento del Tarif e di cui, in ogni caso, occorreva tener conto ai fini della
valutazione complessiva della sua versione dei fatti; osserva, in definitiva, che
tutti i rilievi operati in punto di credibilità ed attendibilità delle persone offese con
l'atto di appello sono rimasti senza risposta ovvero respinti con una motivazione
in realtà meramente apparente;
3.1.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 582, 576 cod.
pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: richiama il motivo
di appello articolato sulla responsabilità del Pace in ordine ai fatti di cui ai capi C)
e D) della rubrica cui la Corte ha fornito una risposta non adeguata e che non dà
conto della effettiva e reale partecipazione del ricorrente all'azione che sarebbe
stata posta in essere dai colleghi pervenendo ad una sorta di responsabilità
collettiva ed oggettiva anche per coloro che erano soltanto presenti senza
motivare in ordine all'apporto causale da essi fornito all'azione comune; richiama
la giurisprudenza di questa Corte ed i principi in materia di responsabilità
concorsuale che impongono comunque di accertare in che modo il
comportamento del singolo abbia agevolato quello materialmente posto in essere
da altri, fornendo un apporto che peraltro nemmeno è stato specificato e
delineato nella imputazione;
3.1.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 605 cod. pen.;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che dalla mera
lettura dei due precedenti capi di imputazione risulta chiaro come la condotta di
sequestro di persona non sia nemmeno astrattamente ascrivibile al Pace in
quanto il Tarif sarebbe stato fermato, ammanettato e condotto in luogo isolato
dal Neretti e dall'Andreani solo successivamente raggiunti dal Pace e dal
Pellicciotta ai quali, pertanto, non avrebbe potuto essere attribuito il delitto di
sequestro di persona; segnala che il delitto in esame è connotato dal dolo
generico che deve essere pertanto escluso nel momento in cui la condotta si
concreti nel sia pur illegittimo esercizio di un potere del quale l'agente sia
investito;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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