Sentenza Nº 47557 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2019

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47557PEN
Date22 Novembre 2019
Judgement Number47557
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
22 NOV 2019
SENTENZA
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NCE
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PERTO
Va,
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 09/10/1979
CRISAFI VINCENZO nato a LOCRI il 09/12/1980
CRISAFI BRUNO nato a LOCRI il 27/12/1975
PIZZATA FRANCESCO nato a LOCRI il 21/12/1991
PIZZATA ANTONIO nato a LOCRI il 30/10/1988
SESTITO ANTONIO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 25/05/1943
SESTITO DAVIDE nato a RHO il 21/06/1987
ua
avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
Il Proc. Gen. conclude, con riferimento al ricorso di CRISAFI BRUNO, per il rigetto;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47557 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SEMERARO LUCA
Data Udienza: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
chiede, per CRISAFI VINCENZO, che la questione trattata con il primo motivo di
ricorso venga rimessa alle Sezioni Unite e, in subordine, che il ricorso venga
rigettato.
Infine, conclude per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.
uditi i difensori
avv. Alfredo Galasso, per la parte civile, quale sostituto processuale dell'avv.
Felicia D'Amico;
Avv. Roberto Rampioni, per Pizzata Antonio;
Avv. Giuseppe Bruno per Bruno Crisafi;
Avv. Gian Domenico Caiazza e Avv. Giovanni Taddei per Pizzata Francesco e
Pizzata Antonio;
Avv. Susanna Stranieri, anche quale sostituto processuale dell'avv. Antonio Foti,
per Sestito Antonio e Sestito Davide;
Avv. Massimo Giuseppe Mercurelli per Crisafi Vincenzo;
Avv. Salvino Mondello per Crisafi Bruno;
Avv. Paola Armellini per Scognamiglio Giovanni.
I difensori presenti chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Premessa
Con la sentenza del 16 febbraio 2018 la Corte di appello di Roma ha
confermato le condanne inflitte il 28 maggio 2016 dal giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto qui
interessa a Giovanni Scognamiglio, Vincenzo Crisafi, Bruno Crisafi, Francesco
Pizzata, Antonio Pizzata, Antonio Sestito, Davide Sestito.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per
cassazione Giovanni Scognamiglio, Vincenzo Crisafi, Bruno Crisafi, Francesco
Pizzata, Antonio Pizzata, Antonio Sestito e Davide Sestito.
2.
Il ricorso nell'interesse di Giovanni Scognamiglio
Giovanni Scognamiglio è stato condannato, concesse le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, previa riduzione per
il rito, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 9000 di multa, per i reati
ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990 di cui al capo
Kl,
per avere acquistato
hashish da Andrea Rollero, Marco Rollero, e Giuseppe D'Alessandri comunicando
mediante BlackBerry, adoperando il ricorrente gli pseudonimi cinese e Cinese2, in
Roma il 26 luglio 2013, ed al capo T, limitatamente al possesso di grammi 889 di
marijuana, commesso in Fiumicino il 20 gennaio 2015.
Giovanni Scognamiglio fu assolto in primo grado dal reato a lui ascritto al capo
T, limitatamente al possesso di grammi 13,44 di cocaina e 2,8 di hashish, perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Con il primo motivo, relativo al capo T, si deducono i vizi di violazione di
legge e della motivazione; sarebbe stata dichiarata la sussistenza del fatto
erroneamente in quanto non sarebbe stata effettuata la consulenza tecnica per
verificare se la sostanza rinvenuta nell'abitazione del ricorrente fosse
effettivamente stupefacente.
Il giudice dell'udienza preliminare, nel ritenere che la c.t. fosse stata svolta,
avrebbe erroneamente richiamato il numero di dosi ricavabili, senza valutare la
capacità drogante, ritenendo irrilevante la verifica della sussistenza del principio
attivo. La corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, sarebbe
incorsa nello stesso errore. Non potrebbe quindi escludersi che la percentuale di
principio attivo fosse così bassa da escludere la rilevanza penale del fatto, con
conseguente applicazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen. per l'insussistenza
dell'offesa al bene giuridico protetto.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della
motivazione, con riferimento al capo T; l'imputato avrebbe detenuto tutta la
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