Sentenza Nº 47555 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2013

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:47555PEN
Judgement Number47555
Date29 Novembre 2013
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FIORE PASQUALE N. IL 14/06/1980
avverso l'ordinanza n. 2896/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47555 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 16/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
Di Fiore Pasquale, per il tramite del difensore fiduciario , propone ricorso
per Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli , quale giudice del
riesame ex art 309 cpp , con la quale è stata data conferma alla ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale ai
danni del detto ricorrente ; ciò limitatamente alla contestazione ex art 74 Dpr
( essendo stata invece negata la gravità' indiziaria quanto alla ulteriore
contestazione 416 bis cp 203/01, di cui al capo A della rubrica ).
2.
Con un unico motivo, ricondotto all'egida della violazione di legge nonché
del difetto di motivazione , si adduce l'illogicità della motivazione per aver il
Tribunale per un verso ritenute generiche le dichiarazioni dei collaboranti
nell'ottica dell'associazione camorristica contestata al capo A e per altro verso
giudicato , le medesime propalazioni, idonee a sostenere la gravità indiziaria
legata alla contestazione ex art 74 dpr 309/90. Né il riscontro alle dette
propalazioni può ricavarsi, secondo il ricorrente , dall'intercettazione
ambientale richiamata in seno al provvedimento impugnato: il tenore dei
relativi colloqui non è intellegibile e in ogni caso è il frutto di una
interpretazione illogica e forzata nell'ottica accusatoria ; in tali colloqui non
risulta coinvolto personalmente il Di Fiore , al più solo citato da terzi ; non si
può affermare, infine , con certezza che il soggetto cui si riferiscono i soggetti
intercettati è il ricorrente né che gli interlocutori stavano trattando l'acquisto di
una partita di droga con il predetto.
Considerato in diritto.
3.
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impone la declaratoria di
inammissibilità del gravame.
4.
Al Di Fiore , in particolare , viene addebitata la partecipazione ad una
associazione per delinquere finalizzata all'acquisto dall'estero , il trasporto e la
introduzione in Italia , la detenzione e la collocazione sulle piazze di spaccio
ubicate nel territorio di Torre Annunziata, gestite dal Clan Gallo- Cavalieri, di
ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina , hashish ,
marijuana. Più in particolare , si fa precipuo riferimento alla intraneità del
predetto al gruppo criminale denominato dei Pisielli, inserito nel citato clan,
operante nella zona del parco penniniello. Il ruolo ascritto al ricorrente , nel
motivare del Tribunale del riesame , trova conferma nelle propalazioni dei
collaboranti Sentiero, Giuseppe e Pasquale, e Di Nocera Giuseppe nonchè nel
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tenore di alcuni colloqui captati nelle intercettazioni ambientali indicate nel
provvedimento impugnato.
5.
La motivazione in contestazione riposa , si è detto , in prima battuta sulle
dichiarazioni dei collaboranti sopra indicati . Si tratta di propalazioni , tutte
sovrapponibili tra loro, che danno adeguato conto della indentificazione del
ricorrente siccome radicalmente inserito nella piazza di spaccio gestita dal
gruppo dei "Pisielli".
Tutti i dichiaranti evidenziano la affinità del ricorrente
con il citato gruppo per avere sposato, il ricorrente , la sorella di uno dei
componenti ; e ne descrivono il ruolo di primarietà nella gestione della detta
piazza di spaccio in termini di chiara contiguità al citato clan camorristico (
viene definito "socio" della piazza, per ribadirne l'importanza nella gestione ,
conclamando di fatto una necessaria condivisione con le strategie e le finalità
del clan cui la ziona era territorialmente demandata.
6.
La motivazione, già fermandosi a tale quadro di riferimento, sfugge a
qualsivoglia censura di illogicità né, come è di tutta evidenza, si pone in
contrasto con le norme di legge processuale ( la valutazione della gravità
indiziaria in forza di più dichiarazioni di collaboranti specifiche e convergenti) e
sostanziale ( il disposto di cui all'art 74 Dpr 309/90 ) nel caso applicate.
Né puo' ritenersi contraddittorio l'aver ritenuto le medesime propalazioni
idonee a conclamare la partecipazione all'associazione strumentale al traffico
di stupefacente e non altrettanto valide , sul piano della gravità indiziaria , a
supportare la contestazione ex art 416 bis cp pur quando, come nel caso , la
prima costituisca , nell'asserto accusatorio, pacifica gemmazione della
seconda.
Partendo dal dato teorico e non contrastato della autonomia delle due
configurazioni associative , laddove , come succintamente ma altrettanto
puntualmente evidenziato dal Tribunale, le diverse dichiarazioni finiscano per
tratteggiare comunemente il dato della partecipazione al gruppo associativo
limitatamente al settore finalizzato al traffico degli stupefacenti senza che
risultino segnalati altri momenti specifici utili a coinvolgere il Di Fiore in altre
finalizzazioni coerenti al programma del clan camorristico tracciato al capo A
della contestazione , ecco che devono ritenersi perfettamente logici
argomentare e conclusioni seguiti dal Giudice del riesame nel delimitare alla
sola partecipazione ex art 74 Dpr 309/90 la gravità indiziaria posta a
fondamento della misura coercitiva in contestazione.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Sul piano della compiutezza della motivazione avuto riguardo al materiale
indiziario posto a fondamento del fumus del reato associativo ritenuto
riscontrato , va poi segnalato come la decisione in contestazione trovi supporto
( non essenziale, per quanto già detto ) ulteriore in alcuni colloqui intercettati
afferenti le trattative per un acquisto di droga che interessava i tre
interlocutori ( dato non contrastato neppure dalla difesa) ; e vede, nel ritenere
del Tribunale , il coinvolgimento del ricorrente in dette trattative , identificato
inequivocabilmente dal richiamo al nominativo Fiore e dal riferimento
all'essere il cognato di "Francuccio pisiello" per averne sposato la sorella.
Ciò a conferma di un dato indiziario , nella sua gravità , già adeguatamente
conclamato in forza delle dichiarazioni dei collaboranti senza che peraltro le
osservazioni critiche sul punto sollevate dalla difesa possano svilirne il portato.
Escluso il tema della identificazione nel ricorrente del soggetto cui si fa
riferimento in dette intercettazioni quale uno dei protagonisti della trattativa in
questione , superato evidentemente dal Tribunale senza incorrere in alcuna
incongruenza , non può non rìmarcarsì la assoluta genericità nonché la
inconferenza degli ulteriori rilievi formulati in parte qua dalla difesa , tanto da
risolversi in contestazioni in fatto , mai volte a disarticolare la logicità delle
argomentazioni tracciate dal Tribunale nel valutare il tenore dei colloqui
captati, tali da rendere le relative leganze estranee ai poteri di controllo ascritti
al giudice di legittimità( cfr , per un recente arresto di questa stisa sezione
quanto ai poteri di vaglio ascritti alla cassazione in ordine all'interpretazione
fornita
dal
giudice
del
merito
sul
tenore
contenutistico
delle
intercettazioni,
Sentenza n.
11794
del
11/02/2013 ).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese e di una somma , determinata in
dispositivo , liquidata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
pese della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cuì
94 -1 ter D. Att. C.p.p.
Così deciso il 16 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
il reside e
Dott Be
tto Paternò Raddusa
D tt Nila Milo
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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