Sentenza Nº 47283 della Corte Suprema di Cassazione, 17-10-2018

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:47283PEN
Judgement Number47283
Date17 Ottobre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di
Forastefano Domenico, n. a Cassano allo ionio il 20/03/1964,
rappresentato ed assistito dall'avv. Cesare Badolato e dall'avv.
Giovanni Aricò, di fiducia,
e di
Maritato Salvatore, n. a Cassano allo Jonio il 28/03/1970,
rappresentato ed assistito dall'avv. Roberto Le Pera, di fiducia,
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, seconda
sezione penale, n. 2092/2011, in data 13/12/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo
che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udita la discussione dei difensori, avv. Giovanni Aricò e avv. Cesare
Badolato, quest'ultimo comparso anche in sostituzione dell'avv.
Roberto Le Pera, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47283 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 14/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 13/12/2016, la Corte di appello di
Catanzaro confermava nei confronti di Forastefano Domenico e di
Maritato Salvatore la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di
Castrovillari in data 11/02/2011 con la quale gli stessi erano stati
condannati alle complessive pene di anni nove di reclusione ed euro
1.800,00 di multa (il primo) e di anni cinque di reclusione ed euro
1.000,00 di multa (il secondo) per i reati di cui agli artt. 110, 629,
comma 2, 61 n. 6 cod. pen., 7, d.l. n. 152/1991 (capo 2, commesso
in Cassano 3onio e Forlì, ascritto ad entrambi), 644, commi 1, 3 e 5
nn. 3 e 4 cod. pen., 7 d.l. n. 152/1991 (capi 3 e 4, entrambi
commessi in Villapiana, ascritti al solo Forastefano).
2.
Avverso detta sentenza, nell'interesse di Forastefano
Domenico e di Maritato Salvatore, vengono proposti distinti ricorsi per
cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
3.
Ricorso nell'interesse di Forastefano Domenico.
Lamenta il ricorrente:
-
in relazione al capo 2, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, 197 bis, 210, 546, comma
1 lett. e), 595 e 597 cod. proc. pen., 610 e 629 cod. pen. (primo
motivo);
-
in relazione al capo 3, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., 644 cod. pen. (secondo motivo);
-
in relazione al capo 4, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., 644 cod. pen. (terzo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come il
giudice di primo grado, disattendendo consapevolmente il
dictum
delle Sezioni Unite (sent. n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010),
nonostante l'archiviazione della persona offesa Raso Francesco,
ritenendo la stessa ancora indagabile per il reato di partecipazione
all'associazione denominata clan Forastefano, aveva ritenuto di dover
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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