Sentenza Nº 47241 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2019

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47241PEN
Judgement Number47241
Date21 Novembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Calogero Ernesto Antonino Santo Francesco, nato a Catania il 01/11/1968
Cassarino Emanuele, nato a Gela il 04/11,
1
1957,
Malfitano Giuseppe, nato a Palermo il 08/12/1965,
Rizzari Luigi, nato a Catania il 02/11/1966,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta emessa in data
06/03/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato Giuseppe Malfitano l'Avv.to Felice Cantaro, in sostituzione
dei difensori di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato Luigi Rizzari il difensore di fiducia, Avv.to Vittorio Giardino,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato Calogero Ernesto Antonino Santo Francesco il difensore di
fiducia, Avv.to Giuseppe Cinardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
1
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47241 Anno 2019
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 02/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito per l'imputato Emanuele Cassarino il difensore di fiducia, Avv.to Antonio
Gagliano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della
sentenza emessa in data 23/02/2017 dal Tribunale di Gela, con cui gli imputati
erano stati dichiarati responsabili e condannati a pena di giustizia per i reati a
loro rispettivamente ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Emanuele Cassarino, Ernesto Antonino Santo Francesco Calogero, Giuseppe
Malfitano in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica - art. 416 cod. pen.,
in Gela e Licata dal settembre 2005 al settembre 2007 - in quanto estinto per
prescrizione e, concesse ai predetti imputati le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen.,
riduceva la pena a ciascuno inflitta in anni due di reclusione in relazione al reato
di cui al capo b) - artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., in Gela, dal settembre
2006 al giugno 2006 -; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luigi
Rizzari in relazione al reato di cui al capo m) - artt. 81, comma 2, 110, 479 cod.
pen., in Gela e Licata dal 2001 fino al luglio 2006 -, in esso assorbito il reato di
cui al capo o), in quanto estinto per prescrizione quanto alle condotte commesse
fino al mese di ottobre 2004, e, considerate le già concesse circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 476,
comma 2, cod. pen., riduceva la pena in anni uno di reclusione.
2. In data 28/09/2018 Ernesto Antonino Santo Francesco Calogero ricorre, a
mezzo del difensore di fiducia Avv.to Giuseppe Cinardi, per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., in riferimento all'errata applicazione delle disposizioni sulla
competenza territoriale, posto che sin dall'originaria contestazione la più grave
fattispecie ascritta all'imputato era quella di cui all'art. 416 cod. pen., aggravata
dal ruolo di capo e promotore, reato permanente, per il quale la competenza
territoriale, a norma dell'art. 8, comma 3, cod.. proc. pen., avrebbe dovuto
essere individuata nel luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione, nel caso
di specie Licata, sede delle società proprietarie dei vari istituti scolastici, con
conseguente erronea applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod.
proc. pen.;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., in riferimento agli att. 516, 517, 522 cod. proc. pen., non
potendosi condividere la valutazione operata dapprima dal Tribunale, quindi dalla
Corte territoriale, consistente nei qualificare come precisazione del capo di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
imputazione l'attività compiuta dal pubblico ministero all'udienza del
26/09/2016, costituente, invece, una vera e propria contestazione suppletiva,
atteso che un'attività di precisazione del capo di imputazione si porrebbe in
contrasto con quanto previsto dall'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
come chiarito anche dalla giurisprudenza
di
legittimità citata in ricorso; in
particolare, anche volendo aderire all'orientamento meno rigoroso, secondo il
quale sarebbe comunque possibile procedere alla contestazione suppletiva di una
circostanza aggravante già nota nella fase delle indagini preliminari, ciò non fa
venire meno il profilo della idoneità della contestazione stessa ad incidere sul
temine di prescrizione del reato originariamente contestato, già decorso nel caso
di specie; peraltro, la giurisprudenza citata dai giudici di merito non appare
pertinente, atteso che essa ha ad oggetto casi nei quali la natura fidefacente
dell'atto emerga pacificamente, cosa non verificatasi nel caso di specie,
concernente il registro di classe ed il registro dei professori, come dimostrato dal
fatto che nei confronti degli autori materiali dei reati era stata formulata richiesta
di archiviazione da parte della Procura di Gela per intervenuta prescrizione,
accolta dal Giudice delle indagini preliminari;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 479, 476, comma secondo, cod. pen.,
essendo stati il registro di classe ed il registro dei professori qualificati come atti
pubblici fidefacenti, in aperto contrasto con l'orientamento della Cassazione sul
punto, del tutto travisato dalla sentenza impugnata, apparendo evidente come la
natura fidefacente di un atto debba dipendere da una previsione normativa,
risultando, in tal senso, assolutamente inconcludente il richiamo al d.m. del 5
maggio 1993 ed al successivo o.m. del
2
agosto 1996, n. 236, che non
assegnano alcuna funzione certificatrice all'insegnante, come confermato dalle
sentenze di legittimità indicate nelle sentenze di merito, peraltro del tutto
impropriamente e/o erroneamente richiamate, in alcuni casi addirittura
dimostrative dell'assunto contrario a quello sostenuto dai giudici di merito.
3. In data 04/10/2018 Emanuele Cassarino ricorre, a mezzo del difensore di
fiducia Avv.to Antonio Gagliano, per:
3.1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art.
606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata prova della notifica del
decreto di citazione a giudizio per il grado di appello presso il domicilio eletto
dall'imputato in Gela, alla via Marmolada n. 9, non risultando dalla relata di
notifica l'attestazione del luogo dove la stessa era stata eseguita, ma solo la
circostanza che era stata effettuata a mani della moglie;
3.2. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità e vizio di
motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento
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