Sentenza Nº 47239 della Corte Suprema di Cassazione, 17-11-2014

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2014:47239PEN
Judgement Number47239
Date17 Novembre 2014
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Borrelli Pasquale, nato a Torre Annunziata il 25/11/1955
2.
Coppola Cinzia, nata a Pagani il 16/05/1969
avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 30/04/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal componente Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano
dichiarati inammissibili.
Penale Sent. Sez. U Num. 47239 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
Data Udienza: 30/10/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto depositato il 14 luglio 2010 il Tribunale di Napoli applicò a
Pasquale Borrelli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre
anni, con imposizione di cauzione di euro 10.000.
Con tale decreto fu disposta la confisca dell'immobile, con annessi terreni,
siti in Boscotrecase, via Cardinal Prisco n. 60, beni formalmente intestati alla
moglie del proposto, Cinzia Coppola.
2.
Contro il predetto provvedimento propose appello Pasquale Borrelli.
Nel corso del giudizio di appello, in data 11 dicembre 2012, la Corte di
merito, dopo le conclusioni delle parti, ordinò l'emissione di un nuovo decreto di
comparizione per l'udienza del 5 febbraio 2013, del quale fu disposta la notifica a
Pasquale Borrelli, al difensore di questo, Avv. Guglielmelli, e a Cinzia Coppola.
La Corte di merito osservò «che il terzo interessato Coppola Cinzia, che è
stata parte nel giudizio di primo grado, e nei cui confronti deve ritenersi estesa
l'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., non ha ricevuto la notifica
del decreto di citazione dell'odierna udienza camerale e, pertanto, il presente
procedimento deve essere rimesso sul ruolo, per provvedere alla predetta
notifica».
Alla udienza del 5 febbraio 2013 erano presenti Pasquale Borrelli e Cinzia
Coppola, la quale nominò, in quella sede, suo difensore l'avv. Guglielmelli (già
difensore del Borrelli), presente, il quale depositò memoria con documenti
nell'interesse di entrambi i suoi assistiti e chiese escutersi la Coppola; per
l'adempimento del quale incombente la Corte di appello rinviò alla udienza del 30
aprile 2013.
Il Procuratore generale e l'avv. Guglielmelli, quest'ultimo nell'interesse di
Borrelli e della terza interessata Coppola, formularono le rispettive conclusioni e
la Corte di appello si riservò di decidere.
Con decreto in data 30 aprile 2013 la Corte di appello di Napoli confermò la
pronunzia di primo grado.
3.
Contro la decisione hanno presentato ricorso con unico atto Pasquale
Borrelli e Cinzia Coppola tramite l'avv. Guglielmelli, qualificatosi "difensore e
procuratore" di entrambi i ricorrenti (p. 1 ricorso), deducendo due distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione della legge
processuale in relazione agli artt. 24 Cost. e 179 cod. proc. pen. per omesso
avviso a Cinzia Coppola dell'udienza innanzi al Tribunale. La nullità non sarebbe
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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