Sentenza Nº 47211 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2015

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2015:47211PEN
Judgement Number47211
Date27 Novembre 2015
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Gangemi Leonardo nato a Melito di Porto Salvo il 01/04/1947
2.
Latorre Francesco nato a Melito di Porto Salvo il 09/01/1967
3.
Maisano Giuseppe, nato a Roccella Ionica il 18/08/1955
4 Pangallo Anna, nata a Melito di Porto Salvo il 29/11/1963
5 Pansera Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo il 30/08/1968
6 Zavettieri Margherita, nata a Roghudi il 10/11/1946
avverso la sentenza del 16/05/2014 della Corte d'appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Antonino Curatola e Antonio Managò per Gangemi; l'avv. Antonino
Curatola per Pangallo, l'avv. Marino M. Punturieri per Pansera, l'avv. Pietro
Modaffari per Latorre e Zavattieri, l'avv. Ettore Aversano per Pangallo, quali tutti
si sono riportati ai rispettivi ricorsi ed alle memorie depositate;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 16/05/2014, ha
confermato la pronuncia del Tribunale di quella città che con provvedimento del
21/02/2006 aveva affermato 'la responsabilità di Latorre Francesco, Maisrano
Giuseppe, Zavettieri Margherita in relazione all'imputazione di favoreggiamento
in concorso con altri, aggravato ai sensi degli artt. 112 n. 1 cod. pen. e 7 dl.
13/05/1991 n.152 convertito nella I. 12/07/1991 n.„ 203 (capo b); nonché
nonché degli stessi Latorre, Maisano e Zavattieri e di Gangemi Leonardo,
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47211 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
Data Udienza: 27/10/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Pangallo Anna e Pansera Giuseppe in riferimento all'imputazione di concorso nel
reato di cui all'art. 390 cod. pen, anch'esso aggravato nel senso indicato (capo
c), attività rispettivamente svolte durante la latitanza di Pansera Giuseppe,
classe 1957 ricercato in forza di plurime ordinanze di custodia cautelare, per
associazione a delinquere di stampo mafioso, al fine di agevolare l'attività del
gruppo illecito, e la sottrazione all'ordine di esecuzione delle pene concorrenti
emesso a carico di Morabito Giuseppe, anch'egli componente della medesima
compagine territoriale.
2.1.1. L'avv. Managò, nell'interesse di Gangemi con il primo motivo di
ricorso deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen. con
riferimento all'applicazione dei criteri valutativi delle prove, di cui all'art. 192
comma 2 cod. pen. ed all'individuazione degli elementi costitutivi del reato
contestato.
In particolare si osserva che elementi di responsabilità sono stati tratti da
conversazioni
inter alios,
prive di riscontri, sia in relazione alla loro attendibilità
intrinseca, che sull'effettività di quanto espresso dalle interlocutrici; o da un
commento captato nel corso della conversazione telefonica intrattenuta
dall'interessato, dal contenuto della quale egli rivela di essere al corrente del
modo in cui vivevano i latitanti, situazione che non integra la prova di
un'agevolazione di tale condizione; che interventi più diretti dell'interessato
erano stati accertati in forza di interpretazioni di altre conversazioni, effettuate
sulla base di una pretesa verosimiglianza della finalità dell'intervento spiegato
dall'interessato; o sulle stesse basi presuntive, con riferimento all'incontro
programmato, poi tenutosi tra Gangemi e tale Vadalà, nel corso del quale,
secondo gli inquirenti, sarebbe stato organizzato il trasferimento del latitante,
valutazione operata senza individuare quali concreti elementi fondino tale
ricostruzione, espressa senza considerare la distanza temporale tra l'incontro ed
il preteso atto programmato. Si attribuisce all'interessato anche la visita fatta al
latitante dalla moglie di questi, attività desunta da una conversazione, senza
individuare quale concreto apporto alla realizzazione dell'evento sia stato
assicurato dall'interessato.
2.1.2. Analogo vizio di argomentazione si rileva con riferimento
all'applicazione dell'art. 7 dl. 13/05/1991 n.152 convertito nella I. 12/07/1991 n.
203, ritenuta in mancanza di una dimostrazione della volontà di favorire un
componente della cosca, senza considerare che, a tutto concedere, posto che
analoga condizione viveva il nipote del ricorrente, genero dell'individuato capo
cosca, vi potesse essere quanto meno un dubbio sulla sua volontà di cooperare
all'interesse del gruppo, in luogo che del parente in condizioni di difficoltà.
Cassazione sezione VI, rg. 14818/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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