Sentenza Nº 47179 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2015

Presiding JudgeLA POSTA LUCIA
ECLIECLI:IT:CASS:2015:47179PEN
Judgement Number47179
Date27 Novembre 2015
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KASHKOVA TETYANA N. IL 01/01/1958
MESHKOV EVGENY N. IL 11/05/1965
avverso la sentenza n. 2636/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1ttLe41
2
,
che ha concluso per)2
(
4,k,,
Q
,LututjAiJU
obbl
Udito, per la p rte civile, l'Avv
Uditi difen or Avv.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47179 Anno 2015
Presidente: LA POSTA LUCIA
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 22/10/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 24 marzo 2014 la Corte di Appello di Genova per quanto
qui rileva riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Genova del 22 maggio
2012 e proscioglieva l'imputata Tetjana Kashkova dai reati contestatile al capo c)
quanto alle condotte di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri, qualificati tali
fatti ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, perché estinti per
prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati contestati al capo c) ai sensi
dell'art. 12, comma 3, stesso decreto ed al capo g) di tentata violenza privata, unificati
per continuazione, in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 5.500,00 di multa,
concedendole la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto
l'impugnata sentenza, che aveva condannato anche il coimputato Evgenji Meshkov alla
pena di mesi sei di reclusione per i reati, tra loro unificati per continuazione, di lesioni
personali aggravate e di tentata violenza privata.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati.
2.1 La Kashkova a mezzo del difensore ha dedotto:
a) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 12 D.Lvo 286/1998 e
contraddittorietà della motivazione. La configurazione del delitto contestato postula la
sussistenza dell'ingiusto profitto, ravvisato nelle somme trattenute dagli stipendi
corrisposti ad alcuni soggetti fatti assumere in nero presso datori di lavoro e dalle
somme ricavate dal subaffitto degli alloggi; tale profitto non è però sussistente e non
ricorre il dolo specifico, richiedente la finalità di trarre ingiusto profitto dallo stato di
illegalità dei cittadini stranieri, come quando s'impongano condizioni particolarmente
onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico. Nel caso di specie non è dimostrato
che le condizioni abitative di coloro che erano alloggiati negli appartamenti locati dalla
ricorrente fossero nocive e gravose, non essendo stato riscontrato l'ammassamento di
16-17 persone, perché alcune di quelle rinvenute, una decina al massimo, dalla p.g.
erano presenti soltanto per mangiare o bere e le stesse avevano versato la somma di
C 7 a testa alla moglie del proprietario dell'alloggio di vico Agnello, somma appena
sufficiente a coprire le spese correnti di gestione degli immobili per canone di
locazione, spese di lavanderia, utenze ed acquisti di generi alimentari.
Inoltre, anche a voler ritenere dimostrata tale condotta, la stessa doveva essere
rapportata alla fattispecie di cui al comma 5-bis dell'art. 12 D. Lvo 286/98, che è più
favorevole a quella vigente al momento del fatto.
Non è stato dimostrato il compimento della condotta costituita dal trattenimento degli
stipendi percepiti dagli stranieri, ai quali la ricorrente avrebbe reperito un'attività
lavorativa, in quanto la teste Dudko Katsiarina non aveva affermato che la Kashkova le
trattenesse denaro sullo stipendio, quanto piuttosto che glielo versava in ritardo, tanto
che successivamente ella aveva trovato un accordo per farsi pagare direttamente dal
datore di lavoro, il teste Zinatullin Artem aveva escluso alcuna "trattenuta" di denaro
dal suo stipendio in favore dell'imputata ed il teste Leonov non poteva ritenersi
credibile perché dedito all'uso di sostanze alcooliche e autore di un racconto fantasios
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
non riscontrato nemmeno dalla deposizione di Nataljya Chistyakova. Né può ritenersi
profitto ingiusto la richiesta del pagamento di 70 euro per la compilazione delle
richieste di permesso di soggiorno, destinata a far fronte alle spese per la compilazione
e l'inoltro a mezzo del servizio postale, mentre non sono state appurate le ragioni del
rigetto delle domande presentate per il tramite dell'imputata, imputabile al suo
arresto. Pertanto, tale incertezza non offre dimostrazione che la presentazione di tali
domande determinasse un vantaggio economico per l'imputata. Inoltre, le condotte
avrebbero dovuto essere qualificate ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis D.Igs. nr.
286/98, norma più favorevole ed applicabile ex art. 2 cod. pen., con la conseguente
riduzione della pena inflitta.
b) In via subordinata, poiché successivamente al giudizio di appello è entrata in vigore
la legge n. 67/2014 ed il reato contestato è punito con pena edittale tale da consentire
l'ammissione all'istituto della messa alla prova per i maggiorenni, ha chiesto la
sospensione del processo e l'accesso alla messa alla prova, ovvero la restituzione nel
termine ex art. 175 cod. proc. pen. per avanzare la relativa richiesta, non potutasi
formulare entro il termine di legge per causa di forza maggiore. Invero, l'istituto ha
carattere anche sostanziale perché estintivo del reato e per tale ragione deve ritenersi
applicabile immediatamente anche ai processi in corso per fattispecie commesse prima
della sua introduzione nell'ordinamento con efficacia retroattiva in quanto integrante
disciplina più favorevole al reo, secondo i principi generali affermati dalla Corte
Costituzionale, dai trattati internazionali e dalle pronunce della Corte di giustizia della
Comunità Europea e dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola c. Italia. Una diversa
lettura dell'efficacia temporale della legge che ha introdotto gli artt. 168-bis, ter e
quater, violerebbe i principi dell'ordinamento e si porrebbe in contrasto con la
costituzione,per cui imporrebbe di sollevare incidente di incostituzionalità dell'art. 464-
bis cod. proc. pen..
3. Con memoria depositata in data 15 ottobre 2015 il difensore dell'imputata
Kashkova ha articolato un motivo nuovo, col quale ha dedotto che successivamente
alla conclusione del giudizio di appello è stato introdotto nell'ordinamento l'art. 131-bis
cod. pen., che prevede la causa di non punibilità della lieve entità del fatto; tale
questione non è stata dedotta nel giudizio di appello, per cui è introducibile ai sensi
dell'art. 609 cod. proc. pen., comma 2 e trova fondamento nella riconducibilità dei fatti
addebitati ad episodi di mutuo soccorso tra cittadini stranieri, compiuti per spirito di
solidarietà con incameramento di somme di denaro a titolo di mero rimborso spese,
somme che talvolta erano abbuonate a quanti per difficoltà economiche non erano in
grado di versarle. I presupposti applicativi dell'istituto sono rinvenibili già nella
sentenza di primo grado, ove sono state riconosciute le circostanze attenuanti
generiche all'imputata per aver agito animata da un certo spirito di solidarietà.
Considerato in diritto
I ricorsi proposti sono inammissibili.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.In merito all'impugnazione proposta dal Meshkov va rilevato che la sentenza
gravata, pur nell'innegabile sintesi della sua motivazione, ha addotto specifici, chiari e
logici argomenti a fondamento della decisione di conferma della pronuncia di condanna
a carico del ricorrente anche in ordine al trattamento sanzionatorio. Invero, ha
evidenziato la mancata dimostrazione di elementi positivi di valutazione che
permettessero di concedere le attenuanti generiche e di discostarsi dall'entità della
pena determinata dal primo giudice, non ravvisando la particolare tenuità dei fatti
anche in relazione al frequente stato di ubriachezza dell'imputato e ritenendo
irrilevante a tal fine l'incensuratezza ed il suo comportamento processuale, essendo
egli rimasto contumace ed non avendo apportato al giudizio alcun nuovo profilo da
considerare.
1.1 In tal modo la sentenza in verifica ha offerto corretta applicazione del disposto
dell'art. 62-bis cod. pen. e del principio di diritto assolutamente consolidato e condiviso
da questo Collegio, secondo il quale "La concessione o meno delle attenuanti generiche
rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui
esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la
sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo" (Cass. sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, rv. 248737 sez.
2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone ed altri, rv. 249163). Inoltre, si ricorda che "ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli
spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di
preponderante rilievo" (Cass., sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba, rv. 230691; sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, rv. 248244).
1.2 Per contro, le disagiate condizioni di vita, rappresentate con l'appello, non si
deduce siano state illustrate e dimostrate con precise emergenze probatorie e, sul
piano logico, non si prova costituiscano gli antecedenti causali dei comportamenti
illeciti di lesioni personali e tentata violenza privata continuata, posti in essere,
risultando generica l'impugnazione sul punto.
1.3 Va soltanto aggiunto che i rilievi negativi espressi al fine di giustificare il
diniego delle invocate attenuanti presentano immutata validità e logicità ai fini della
commisurazione della pena, che per il reato di maggiore gravità, capo f), è stata già
individuata nella misura minima edittale, considerata la contestazione dell'aggravante
di cui all'art. 61 nr. 2 cod. pen. che, ai sensi del primo comma dell'art. 585 cod. pen.,
ha comportato l'applicazione dell'aumento di un terzo della pena stabilita dall'art. 582
cod. pen. e che per i restanti reati unificati per continuazione è stato limitato ad un
mese di reclusione ciascuno.
2. L'impugnazione proposta dalla Kashkova è parimenti inammissibile.
2.1 In primo luogo, va rilevato che dalla sentenza impugnata risulta che
.,....„
all'udienza fissata per la discussione in appello del procedimento i difensori dell
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ricorrente hanno rinunciato a tutti i motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità
per i fatti criminosi contestatile, avendo insistito soltanto per l'accoglimento di quelli
riguardanti la pena inflittale.
2.2 S'impone dunque la verifica preliminare circa la possibilità di proporre in
sede di legittimità censure attinenti ai motivi d'appello, oggetto di esplicita rinuncia.
Questa Corte ha affermato in modo del tutto condivisibile che "il potere dispositivo,
esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello,
dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale" in ordine alle
tematiche che il proponente ha rinunciato di sottoporre al vaglio decisorio del giudice di
appello, il cui ambito di cognizione è vincolato dall'effetto devolutivo ai sensi dell'art.
597 cod. proc. pen., comma 1, ai soli capi e punti della decisione investiti dai motivi.
Pertanto, la mera manifestazione di volontà della parte di contestare la decisione
giudiziale per ottenerne l'annullamento o la modifica in senso più favorevole non attiva
i poteri decisori del giudice d'appello se non si accompagni all'indicazione specifica dei
capi e dei punti del provvedimento investiti dal gravame e delle ragioni in fatto o in
diritto di critica. Con la previsione normativa, per cui l'appello attribuisce al giudice di
secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti e capi della
decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, il legislatore non si limita a
circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma,
con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", vuole significare che in tale ambito, la
decisione non può che essere nel senso dell'accoglimento o della reiezione, in tutto o in
parte, dei suddetti motivi, i quali, secondo la disposizione testuale dell'art. 581
cod.proc.pen., sono strettamente collegati alle richieste.
Se i motivi originariamente presentati siano fatti oggetto di rinuncia, non è poi
consentito col ricorso per cassazione rimettere in discussione le stesse questioni, non
essendo ammissibile una revoca tacita della rinuncia, che, come tutti gli atti negoziali
processuali, ancorchè unilaterali, non è suscettibile di essere posta nel nulla con una
diversa successiva determinazione (Cass. sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed
altri, rv. 262448; sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, Ferlito, rv. 262682; sez. 1, n. 7764
del 27/1/2012, Santonastaso, rv. 252080; sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo, rv.
249269). Va soltanto aggiunto che, a seguito dell'abrogazione della facoltà riconosciuta
dall'art. 599 cod. proc. pen., commi 4 e 5, di concordare in appello la pena, previa
rinuncia agli altri motivi dedotti, la rinunzia parziale deve ritenersi incondizionata e
determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi
oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la corte d'appello è esentata dall'obbligo di
prendere in esame le relative questioni e di motivare in ordine ad esse (Cass. sez. 2 n.
46053 del 21/11/2012, Lombardi ed altri, rv. 255069), così come le è inibito anche
rilevare questioni d'ufficio attinenti a motivi rinunciati.
Ebbene, il ricorso proposto dalla Kashkova non affronta nemmeno la tematica
della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, mentre muove contestazioni alla decisione
d'appello in ordine ai fatti contestati al capo c) di favoreggiamento della permanenza
nel territorio nazionale di cittadini stranieri, immigrati irregolarmente, che per le
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ragioni esposte devono ritenersi colpite da inammissibilità perché riguardanti punti
diversi da quelli attinenti la pena inflitta, precisandosi altresì che, come già affermato
da questa Corte, "la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello
riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi
attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti
(nella specie, delle circostanze attenuanti generiche)" (Cass. sez. 1, n. 19014 del
11/04/2012, Sardelli e altri, rv. 252861).
2.3 II motivo riguardante la riqualificazione del delitto di cui al capo a), che si
esamina soltanto perché potenzialmente refluente sul trattamento sanzionatorio, è
privo di qualsiasi fondamento: i fatti come ricostruiti nelle sentenze di merito sono
riconducibili al paradigma dell'art. 12, comma 5, D.Igs. nr. 286/98 poiché non si sono
esauriti nel fornire un alloggio a cittadini stranieri non regolari, ma hanno incluso
condotte ulteriori quali il loro avviamento al lavoro sulla base di falsi presupposti e
dell'instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti italiani per il tramite della
cooperativa gestita dalla ricorrente. Oltre a ciò, la sentenza impugnata ha già
debitamente e congruamente giustificato la scelta sanzionatoria operata di individuare
la pena base per il reato di maggiore gravità, quello appunto di cui all'art. 12, comma
5, D.Igs. nr. 286/98, in misura intermedia tra gli estremi edittali in ragione del numero
elevato di extracomunitari irregolari la cui permanenza era stata favorita, il che dà
conto in modo ineccepibile e non sindacabile nel giudizio di legittimità delle ragioni
della decisione sul punto.
2.4 E' parimenti inammissibile il motivo subordinato, col quale si è chiesta la
sospensione del giudizio e l'ammissione dell'imputata alla messa alla prova.
2.4.1 Va ricordato che il nuovo testo dell'art. 464-bis cod.proc.pen., comma 2,
introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 4, comma 1, lett. a), prevede che la
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che ha adattato al
processo a carico dei maggiori di età analogo istituto valevole per i minori, possa
essere proposta, oralmente o per iscritto, "fino a che non siano formulate le conclusioni
a norma degli artt. 421 o 422, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a
giudizio"; dal chiaro disposto normativo discende che è tardiva e quindi non consentita
la formulazione della relativa richiesta oltre detti specifici momenti processuali. E
poichè la legge introduttiva non ha stabilito una disciplina transitoria, l'intervenuto
superamento dei termine previsto dall'art. 464-bis cod. proc. pen., comma 2, per
effetto dello sviluppo del rapporto processuale, implica l'inapplicabilità della messa alla
prova ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore in cui si sia già
superato il predetto termine. Pertanto, l'accesso al beneficio, diversamente da quanto
opinato dalla ricorrente, non può essere invocato nel giudizio di legittimità con una
richiesta di applicazione in detta fase e nemmeno con istanza di restituzione nel
termine.
2.4.2 La disciplina dettata dall'art. 464-bis cod. proc. pen. configura la
sospensione con messa alla prova quale modello procedimentale del tutto alternativ
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
alla celebrazione di un giudizio, trattato con qualsiasi rito, finalizzato all'accertamento
di responsabilità ed alla conseguente irrogazione di una pena; se ne trae conferma
dalla previsione dei termini rigorosi, sempre precedenti la dichiarazione di apertura del
dibattimento o la formulazione delle conclusioni ex artt. 421 e 422 cod.proc. pen. ,
dalla natura delle valutazioni in fatto che il giudice deve compiere per la sua
ammissione o l'eventuale revoca, dall'immediata ricorribilità per cassazione delle
ordinanze che decidono sulla richiesta originaria o sulla revoca e dall'estinzione del
reato in caso di esito positivo dell'esperimento.
Poiché configurato dal legislatore quale alternativa incompatibile con la
celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, quella della sospensione del
processo con messa alla prova costituisce procedura del tutto inconciliabile con
qualsiasi giudizio di impugnazione ed in specie con quello di legittimità, come
affermato da questa Corte in plurime pronunce (Cass. sez. 3, n. 27071 del
24/04/2015, Frasca, rv. 263815; sez. 2, n. 18265 del 16/1/2015, Capardoni ed altri,
rv. 263792; Sez. F, n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, rv. 259935).
2.4.3 Non si ritiene di poter accogliere la sollecitazione difensiva a procedere ad
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto della messa alla prova per
consentirne l'applicazione anche ai procedimenti penali che abbiano già superato il
termine per la formulazione della relativa istanza sulla scorta del principio
costituzionalizzato di retroattività della legge più favorevole successiva, desumibile
dall'art. 7 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, da intendersi recepito
nell'ordinamento nazionale quale specificazione dell'art. 2 cod. pen. comma 4. Tale
principio è però riferibile esclusivamente alle sole disposizioni che prevedono i reati e le
pene, come affermato dalle stesse pronunce della Corte EDU 27 aprile 2010, Morabito
contro Italia e 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, della Corte Costituzionale (n.
236 del 2011) e della stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, citate in
ricorso e quindi non assume la stessa ampiezza di contenuto di quello stabilito dall'art.
2 cod.pen., comma 4, riferito ad ogni disposizione penale successiva alla commissione
del fatto, che apporti modifiche migliorative alla regolamentazione di una fattispecie
criminosa ed al trattamento del suo responsabile. Pertanto, la messa alla prova si
colloca al di fuori dell'ambito di operatività del principio di retroattività della "lex mitior"
e non può essere applicata in via retroattiva, senza che tale conclusione contrasti con
l'art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l'art. 117
Cost., comma 1 che del primo (norma interposta) costituisce il riferimento di legalità
costituzionale (Cass. sez. fer. n. 11 del 31/07/2014, Paladino, sez. 6, n. 47587 del
22/10/2014, Calamo, rv. 261255;
2.4.4 Né può trovare accoglimento la richiesta di sollevare questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 464 bis cod.proc.pen., comma 2, per contrasto con
l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della
sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso
previsto per la presentazione della relativa istanza, trattandosi di scelta rimessa a
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, quindi insindacabile,
posto che l'istituto è configurato quale percorso alternativo al giudizio e
l'interpretazione sollecitata dalla difesa finirebbe per abrogare la previsione di un
termine perentorio (sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Calamo, rv. 261255).
Va soltanto aggiunto che ulteriore conferma della correttezza dei superiori rilievi
è deducibile dall'entrata in vigore, successivamente alla proposizione del ricorso, della
L. 11 agosto 2014, n. 118, che ha introdotto nella L. n. 67 del 2014 l'art. 15 bis, ossia
delle norme transitorie valevoli soltanto per le disposizioni del capo 3 della legge sulla
disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, ma non
per quelle del capo 2 relativo alla messa alla prova.
3. Infine, non può accogliersi nemmeno la richiesta di proscioglimento ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen.. Come già affermato da questa Corte, il testo normativo che
ha introdotto la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, il D.Lgs. nr.
28/2015, non prevede una disciplina transitoria, ma la natura sostanziale dell'istituto
ed i suoi effetti favorevoli per il reo inducono a ravvisarne l'applicabilità anche con
effetto retroattivo a fattispecie concrete di reato commesse prima dell'entrata in vigore
della disposizione che lo regola, secondo la previsione generale dell'art. 2 cod. pen.,
comma 4. Inoltre, a norma dell'art. 609 cod. proc. pen., comma 2, poiché
l'introduzione nell'ordinamento della causa di non punibilità è avvenuta in momento
successivo alla celebrazione del giudizio di appello, il che ne ha precluso materialmente
ogni possibilità di deduzione, deve ritenersi che la stessa sia applicabile, nella
sussistenza dei relativi presupposti, anche in sede di legittimità.
3.1 Al riguardo, non può prescindersi dalla considerazione del circoscritto
perimetro dei poteri cognitivi, propri del giudizio di cassazione, nel quale non sono
consentiti accertamenti di fatto; pertanto, il concreto riconoscimento della non
punibilità per speciale tenuità del fatto postula la verifica dell'astratta applicabilità
dell'istituto alla stregua dei parametri normativi di riferimento e, in caso di esito
positivo, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito
perché proceda alla relativa declaratoria sulla scorta dell'apprezzamento in concreto
dell'effettiva gravità della fattispecie. In tal senso risulta essersi pronunciata questa
Corte, sez. 3 con la sentenza nr. 15449 del 15/4/2015, Mazzarotto, rv. 263308 (in
senso conforme anche sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, rv. 263693; sez. 4,
n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, rv. 263496) alle cui affermazioni di principio si ritiene
di dover dare continuità per la loro piena condivisione.
3.2 Esclusa dunque l'astratta incompatibilità dell'istituto col giudizio di
cassazione, nel caso di specie la considerazione in questa sede conducibile induce ad
escludere che nei gradi di merito i fatti di reato siano stati apprezzati come di speciale
tenuità, dal momento che, oltre ad essere plurimi, risultano anche essere stati puniti
con pena ben superiore al minimo edittale in conseguenza della molteplicità di
condotte compiute nei confronti di numerosi cittadini stranieri. Tanto è già sufficiente
per escludere i presupposti di applicabilità della causa di non punibilità.
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Per le considerazioni svolte i ricorsi sono inammissibili. Tale constatazione
impedisce la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione: atteso che gli illeciti di
cui ai capi e), f) e g) risultano commessi tra il 12 ed il 14/11/2006, il termine di
prescrizione massimo prorogato è scaduto il 12/5/2014, ossia in un momento
successivo alla sentenza di appello. Altrettanto va detto in riferimento ai delitti di cui al
capo c); come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'inammissibilità genetica
dell'impugnazione per difetto di specificità o manifesta infondatezza delle censure,
oppure perché non consentite nel giudizio di cassazione, non consentendo il formarsi di
un valido rapporto d'impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare
d'ufficio la causa estintiva del reato maturata nelle more della trattazione del ricorso
per cassazione (Cass. S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542
del 27/6/2001, Cavalera, rv. 219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv.
231164).
La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei proponenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT