Sentenza Nº 47087 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2019

Presiding JudgeMICCOLI GRAZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:47087PEN
Date20 Novembre 2019
Judgement Number47087
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BADIALI MARIO nato a AREZZO il 12/05/1940
BAIOCCHI DI SILVESTRI FEDERICO nato a PISTOIA il 15/07/1968
BONAITI ALBERTO nato a LECCO il 14/02/1962
BURZI PIERO nato a AREZZO il 16/05/1945
CIRIANNI GIOVAN BATTISTA nato a CASSANO ALLO IONIO il 23/03/1935
CRENCA GIAMPAOLO nato a ROMA il 24/06/1959
GUERRINI NATALINO nato a AREZZO il 05/07/1958
INGHIRAMI GIOVANNI nato a AREZZO il 29/04/1955
RIGOTTI ALBERTO nato a TRENTO il 23/09/1950
ROSI LORENZO nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 17/07/1966
avverso l'ordinanza del 12/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Uditi in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio limitatamente al
periculum in mora;
l'Avv. Giacomo
Satta, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; l'Avv. Stefano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47087 Anno 2019
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 10/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Pelizzari (per il ricorrente Bonaiti), l'Avv. Corrado Brilli (per i ricorrenti Badiali e
Cirianni), anche in sostituzione degli Avv.ti Pietro Melani Graverini, Osvaldo
Fratini e Daniela Rossi (rispettivamente per i ricorrenti Guerrini, Inghirami e
Rigotti), l'Avv. Paolo Veneziani (per il ricorrente Crenca), l'Avv. Alessia Egidi, in
sostituzione dell'Avv. Lodovico Mangiarotti (per il ricorrente Baiocchi di Silvestri),
l'avv. Alessandro Liberatori, in sostituzione dell'Avv. Gian Franco Ricci Albergotti
(per il ricorrente Burzi), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata in data 12/04/2019, il Tribunale del riesame di
Arezzo, per quanto è qui di interesse, ha rigettato le richieste di riesame
proposte nell'interesse di Mario Badiali, Federico Baiocchi di Silvestri, Alberto
Bonaiti, Piero Burzi, Giovan Battista Cirianni, Gianpaolo Crenca, Natalino
Guerrini, Giovanni Inghirami, Alberto Rigotti e Lorenzo Rosi avverso l'ordinanza
del 28/03/2019 con la quale il Tribunale di Arezzo, in accoglimento della
richiesta della parte civile Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. in
liquidazione coatta amministrativa (d'ora in poi BPEL), aveva disposto il
sequestro conservativo di immobili degli imputati, nei cui confronti si procedeva
per vari fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice.
Replicando alle censure difensive volte ad escludere la sussistenza del
credito risarcitorio vantato dalla parte civile e la stessa legittimazione di
quest'ultima (anche in ordine alla sussistenza del requisito del
periculum),
il
Tribunale del riesame ha, in particolare, ricostruito il procedimento di risoluzione
dell'ente creditizio adottato a norma del d. Igs. 16 novembre 2015, n. 180,
soffermandosi sul provvedimento della Banca d'Italia n. 559 del 22 novembre
2015 (d'ora in poi, delibera n. 559 del 2015), con il quale è stata disposta la
cessione in favore dell'ente-ponte nel frattempo costituito - Nuova Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio - dei diritti, delle attività e delle passività di
BPEL. Premesso che, come si desume dall'art. 43 del d. Igs. n. 180 del 2015, la
cessione in favore dell'ente-ponte può non avere carattere onnicomprensivo, il
giudice del riesame sottolinea che la delibera n. 559 del 2015 non è suscettibile
di essere interpretata nel senso prospettato dagli imputati, in quanto il punto
1.2. stabilisce che la cessione comprende gli eventuali diritti risarcitori che
"dovessero essere azionati dalla banca cedente" nei confronti di
ex esponenti
aziendali: la disposizione indica che la cessione ha ad oggetto i crediti risarcitori
non ancora azionati al momento della cessione, ma che "dovessero essere
azionati" evidentemente in futuro, tanto più che il punto 1.3. della delibera non
contempla, in relazione alla cessione disciplinata al 1.2., un immediato subentro
dell'ente cessionario nei rapporti già facenti capo al cedente: l'esclusione
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