Sentenza Nº 47015 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2013

Presiding JudgeCARMENINI SECONDO LIBERO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:47015PEN
Date26 Novembre 2013
Judgement Number47015
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avvocato Antonio Claudio Chiesa, quale difensore di
Cordeddu Ubaldo (n. il 16/05/1959), da Casula Raffaele (n. il 24/12/1952),
dall'Avvocato Francesco Trudu, quale difensore di Carrucciu Brunello (n.
1'11/11/1950) e dall'Avvocato Andrea Tedde, quale difensore di Ponchietti
Pier Paolo (n. 108.09.1951) avverso la sentenza della Corte d'appello di
Cagliari, Sezione penale, in data 19/06/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47015 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO
Data Udienza: 03/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avvocato Francesco Trudu, quale difensore di Carrucciu Brunello, il
quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
Con sentenza del 30/10/2009, il Tribunale di Cagliari dichiarò Cordeddu
Ubaldo, Casula Raffaele, Carrucciu Brunello e Ponchietti Pier Paolo
responsabili dei reati di ricettazione continuata loro ascritti e li condannò: il
Cordeddu alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione ed € 900,00 di multa; il
Casula alla pena di anni 7 e mesi 10 di reclusione ed € 6.600,00 di multa; il
Carrucciu alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed € 1.200,00 di multa; il
Ponchietti alla pena di anni 3 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte di
appello di Cagliari, con sentenza del 19/06/2012, in riforma dell'impugnata
sentenza ridusse la pena inflitta: al Cordeddu in quella di anni 2, mesi 10 e
giorni 15 di reclusione ed € 875,00 di multa; al Casula in quella di anni 5,
mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed € 5.225,00 di multa; al Carrucciu in quella
di anni 3 di reclusione ed € 1.075,00 di multa; il Ponchietti in quella di anni 2
e mesi 11 di reclusione ed € 9500,00 di multa. Confermò nel resto la
decisione di primo grado
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Antonio Claudio Chiesa, quale
difensore di Cordeddu Ubaldo, deducendo la mancanza, l'illogicità e la
contraddittorietà della motivazione in ordine: 1) alla prova sulla provenienza
delittuosa degli assegni. In proposito rileva che agli atti non vi è la denuncia
concernente tali assegni da parte del titolare del conto e che l'ufficiale di P.G.
Manca non ha mai affermato di aver visto la denuncia di furto relativa al
carnet di assegni della Banca Monte di Paschi di Siena; infine contesta la
validità della prova logica posta a fondamento dal Giudice di merito
consistente nel fatto che sono circolati vari assegni relativi al medesimo
conto bancario e con numerazione progressiva ma ognuno con un traente
differente; 2) il ricorrente non può essere considerato l'autore del reato sub
L1) perché non si è accertato se la teste Mureddu abbia annotato le
generalità di chi ha esitato l'assegno e che su tale assegno — mostrato in
copia alla predetta teste — si legge solo una data di nascita corrispondente a
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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