Sentenza Nº 46973 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2018

Presiding JudgeSAVANI PIERO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:46973PEN
Judgement Number46973
Date16 Ottobre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Barletta Giuseppe, nato a Maddaloni il 21-06-1945
avverso la ordinanza del 16-11-2017 del Tribunale del riesame di Santa Maria
Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Marco Benucci, sostituto processuale
dell'avvocato Mario Zanchetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46973 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 10/05/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
,.,
1.
Giuseppe Barletta ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha
confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le
indagini preliminari presso lo stesso Tribunale e finalizzato alla confisca delle
somme di denaro nella disponibilità della Società Europea di Partecipazione 1992
s.r.l. (d'ora in poi S.E.P.), in liquidazione, fino alla concorrenza di Euro
721.505,11 e, per un valore pari alla differenza tra il detto importo e quanto
rinvenuto sui conti correnti, nei confronti di Giuseppe Barletta per il reato di cui
agli articoli
10-bis
e
10-ter
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, nella qualità di
amministratore fino al 20 luglio 2015 della S.E.P. 92 s.r.I., ometteva di versare
nel termine di legge le ritenute dovute nella qualità di sostituto di imposta per un
ammontare di Euro 314.109,11 e le somme dovute a titolo di Iva in base alla
dichiarazione annuale, il tutto per l'anno di imposta 2012.
2.
Per l'annullamento dell'impugnato provvedimento il ricorrente, tramite il
difensore, articola quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo
173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea
applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di
procedura penale in relazione all'articolo 12-bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000).
Assume che il Tribunale della libertà ha rigettato la richiesta di riesame,
omettendo una compiuta valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti
per poter operare il sequestro per equivalente, vale a dire la impossibilità di
poter procedere al sequestro preordinato alla confisca diretta.
Dopo aver richiamato i principi applicabili, il ricorrente ricorda come, nel
caso di specie, dagli atti disponibili, il sequestro sia stato eseguito
esclusivamente sui beni personali del ricorrente, e non risulta che il pubblico
ministero, prima, e la polizia giudiziaria, poi, abbiano provveduto ad accertare la
impossibilità di un sequestro in via diretta sui beni della società, nonostante il
chiaro di(t~della Corte di cassazione per cui, onde procedere al sequestro di
valore, occorre la prova dell'impossibilità di effettuazione del sequestro in via
diretta.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della
legge penale in relazione all'articolo
12-bis,
comma primo, d.lgs. 74 del 2000
(articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale).
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT