Sentenza Nº 46898 della Corte Suprema di Cassazione, 19-11-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:46898PEN
Date19 Novembre 2019
Judgement Number46898
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ricchiuto Cinzia, a Tricase il 16/04/1975, legale rappresentate della IGECO
Costruzioni s.p.a.
avverso l'ordinanza del 03/12/2018 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Maria Vessichelli;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nelle persone dei Sostituti Procuratori
generali Elisabetta Ceniccola e Simone Perelli, che hanno concluso chiedendo la
inammissibilità del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 46898 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: VESSICHELLI MARIA
Data Udienza: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione Cinzia Ricchiuto, avverso il
provvedimento in data 10 dicembre 2018 del Tribunale di Roma - Sezione
specializzata per le misure di prevenzione -, con il quale è stata rigettata la
richiesta di applicazione del controllo giudiziario all'impresa oggetto della società
per azioni rappresentata dalla stessa.
1.1. Il precedente 23 novembre 2018 la Ricchiuto, quale legale
rappresentante di IGECO Costruzioni S.p.A., aveva richiesto al competente
Tribunale di Roma l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del
controllo giudiziario di azienda, prevista dall'art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136). Soltanto poco tempo prima, infatti, l'art. 34-
bis
cit. era stato aggiunto al citato corpo normativo dall'art. 11 della legge 17
ottobre 2017, n. 161.
Il presupposto di tale richiesta erano state - come previsto dal comma 6 del
citato articolo di legge - la precedente emissione, nei confronti dell'impresa in
questione, di informazione antimafia interdittiva del prefetto ai sensi dell'art. 84,
comma 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011 e la conseguente impugnazione, in sede
amministrativa, del provvedimento prefettizio: questo era stato adottato in
seguito all'accertamento di anomalie nelle vicende organizzative, gestionali e
operative della società, con coinvolgimento degli amministratori in fatti di rilievo
penale e accertata presenza, tra i dipendenti, di personale appartenente ad
associazioni mafiose.
1.2. Il Tribunale, col provvedimento sopra citato, aveva rigettato la richiesta
in ragione della avvenuta assunzione, alle dipendenze della società in questione,
di numerose persone legate ad associazioni di stampo mafioso e della
constatazione della implicazione di soggetti in posizioni apicali nella compagine
sociale, in patti corruttivi con rappresentanti dei comuni ove l'impresa operava.
In altri termini, ad avviso del Tribunale, non ricorrevano i presupposti per
disporre il controllo giudiziario dell'impresa, essendo emersa una stabile - e,
dunque, non occasionale, come invece richiesto della legge - agevolazione di
esponenti di appartenenti ad associazione mafiosa (Sacra Corona Unita), quale
prezzo della corruzione, tra l'altro, di esponenti della giunta di Cellino San Marco,
al fine di ottenere vantaggi illeciti per l'impresa.
Veniva anche affermato dal Tribunale che Tommaso Ricchiuto, titolare di fatto
dell'attività economica, era dedito alla commissione di delitti con fini di lucro,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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