Sentenza Nº 46744 della Corte Suprema di Cassazione, 18-11-2019

CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:46744PEN
Judgement Number46744
Date18 Novembre 2019
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Sorriente Giovanni,
Quintiliano Michele,
contro l'ordinanza del Tribunale di Roma-Sezione per il Riesame dei
Provvedimenti Restrittivi della Libertà Personale dell'11-24.6.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano
Tocci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli l'Avv.ti Piergiorgio Manca e Immacolata Spina, in difesa di
Giovanni Sorriente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Alessandro De Federicis, in difesa di Michele Quintiliano, che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento
impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11-24.6.2019, il Tribunale di Roma ha deciso
sull'appello proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento del GIP che,
in data 16.4.2019, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere che era stata avanzata nei confronti di Giovanni
Sorriente e Michele Quintiliano; il GIP aveva infatti ritenuto che il compendio
indiziario acquisito in relazione al delitto loro ascritto (rapina in concorso
commessa in Roma il 10.1.2019), pur significativo
;
non raggiungesse la soglia di
gravità sufficiente a consentire la formulazione di una prognosi di alta probabilità
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46744 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 09/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT