Sentenza Nº 46479 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2013

Presiding JudgeAGRO' ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:46479PEN
Judgement Number46479
Date21 Novembre 2013
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
APUZZO NICOLA N. IL 01/08/1987
avverso l'ordinanza n. 2826/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
23/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO' RADDUSA;
1@A-te/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46479 Anno 2013
Presidente: AGRO' ANTONIO
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 17/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto.
1.
Apuzzo Nicola propone ricorso per Cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale di Napoli quale giudice del riesame ex art 309 con la quale è stata data
conferma alla Ordinanza di custodia cautelare
emessa dal Gip presso il
medesimo Tribunale ai danni del ricorrente , cui è contestata l'associazione ex art
74 Dpr 309/90 , aggravata ex art 7 Legge 203/01.
2.
All'Apuzzo , in particolare , viene addebitata l'intraneità alla associazione
contestata , gemmazione del clan camorristico Gallo Cavalieri , con il ruolo di
soggetto attivo nell'attività di cessione resa nella piazza di spaccio ubicata in
Torre Annunziata , alla via Mazzini, controllata dal clan Gallo. A supporto della
contestazione cautelare risultano richiamate la dichiarazione di un collaborante (
Sentiero Giuseppe), la captazione di un colloquio telefonico intercorso con altro
sodale e gli esiti dell'arresto in flagranza operato ai danni dell'Apuzzo nel
novembre del 2007 , relativo sempre alla contestazione ex art 73 Dpr 309/90 per
una cessione di sostanza stupefacente operata nella zona di via Mazzini .
3.
Due i motivi.
2.1 Con il primo lamenta il ricorrente vizio di motivazione , contradditoria e
manifestamente illogica , nonché violazione di legge avuto riguardo al disposto di
cui all'art 273 cpp in relazione all'art 74 dpr 309/90 . Gli elementi indiziari addotti
a sostegno del provvedimento adottato non solo tali da conclamare la gravità
utile alla contestazione associativa . Le dichiarazioni del collaborante Sentiero
Giuseppe al più portano a corroborare l'accusa limitatamente ad un arco
temporale piuttosto ristretto , quello che va dalla data di inizio della intraneità del
Sentiero al clan Cavalieri ( dal 2006 ) sino alla data dell'arresto dell'Apuzzo ,
avvenuto nel settembre del 2007. Per il periodo successivo nè il Sentiero né altri
collaboranti fanno riferimento ad una partecipazione dell'Apuzzo all'attività di
spaccio in contestazione . Di più. Gli altri collaboranti esplicitamente sentiti sul
ricorrente hanno affermato o di conoscerlo ma di non sapere nulla sul suo
coinvolgimento ( Luppo) ; o di non conoscerlo affatto. Quanto alla telefonata
intercettata , la stessa non solo risulta forzatamente interpetata, ma costituisce
anche l'unica intercettazione acquisita dalle indagini coinvolgente la posizione del
ricorrente . Senza tralasciare, peraltro , che l'attività di osservazione resa nel
corso delle indagini ( per una intera settimana nel febbraio del 2007) non diede
conto di alcun coinvolgimento del ricorrente nei fatti di spaccio ivi rappresentati.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
.
Mancherebbe dunque l'attestazione indiziaria dell'affectio societatis , la
consapevolezza dell'inserimento dell'attività di spaccio nella vita quotidiana
dell'associazione , in modo stabile continuativo . E da ultimo si sottolinea
l'assoluta contraddittorietà , sul piano dei principi applicati e delle valutazioni
espresse tra la decisione assunta con riferimento al ricorrente , e quella resa
sempre dal medesimo Tribunale quanto alla posizione dell'IZZO , assolutamente
analoga a quella in discussione .
2.2 Con il secondo motivo si adduce violazione di legge avuto riguardo agli artt
274 e 275 . Il ridotto perimetro della partecipazione , chiusa al 2007 , avrebbe
dovuto portare il Tribunale a valutare diversamente le esigenze cautelari e se
non ad escluderle quantomeno a ritenerle affievolite in direzione di una misura
meno afflittiva .
Considerato in diritto .
3.
Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente alla sola doglianza afferente le
esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata.
4.
La linea argomentativa tracciata dal Tribunale nel valutare la gravità indiziaria
correlata alla imputazione provvisoria non merita le censure sollevate in ricorso
con il primo motivo di gravame ; censure che
/
peraltro , per alcuni versi, risultano
legate a situazioni in fatto non prospettate in precedenza al Tribunale del riesame
così da risultare non proponibili per la prima volta in sede di legittimità sotto
l'egida del difetto di motivazione sul punto.
La motivazione contestata si muove lungo questa direttrice . La piazza di via
Mazzini in Torre Annunziata è gestita dal Clan Gallo-Cavalieri ; segnatamente
presso la stessa opera una gemmazione del detto clan, la cui azione è
immediatamente strumentalizzata , per l'appunto, allo spaccio di sostanze
stupefacenti . Il collaborante indicato a supporto del giudizio di gravità indiziaria ,
intraneo al detto clan , nel riferirsi al ricorrente e dando adeguatamente conto di
conoscere l'Apuzzo , ha precisato che lo stesso era attivo nello spaccio in quel
determinato sito lavorando per conto del clan gallo ; e siffatta propalazione viene
integrata dall'esterno
dal riferimento ad una intercettazione telefonica relativa ad un colloquio tra il
ricorrente ed altro sodale coinvolto nella medesima piazza di spaccio nel corso
della quale si fa riferimento alla fase di stallo dell'attività di spaccio ed alla
necessita di cambiare schede telefoniche per maggiori esigenze di sicurezza;
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dall'arresto in flagranza dell'Apuzzo reso nel mentre lo stesso di trovava a
spacciare nella detta zona sottoposta al monopolio di gestione del clan in
contestazione.
4.1
Questo il percorso argomentativo seguito dal Tribunale , lo stesso non soffre di
manifeste incongruenze logiche ed appare coerente a norma sotto il profilo della
valutazione indiziaria , risultando le dichiarazioni del collaborante oggettivamente
riscontrate dagli ulteriori elementi sopra indicati , la cui valenza integrativa al
propalato accusatorio non pare adeguatamente contraddetta dal tenore delle
doglianze sollevate in ricorso.
Mentre il dato oggettivo emergente dall'arresto non risulta neppure preso in
considerazione nella prospettazione difensiva, quello afferente il tenore del
colloquio intercettato appare contestato in termini di assoluta genericità senza
che peraltro siano stati indicati profili di illogicità della lettura fornitane dal
Tribunale.
4.2
Piuttosto , il tenore della difesa sottesa al gravame in parte qua sembra segnato
da una sostanziale delimitazione temporale dell'ambito partecipativo
all'associazione di riferimento ( sino alla data dell'arresto, avvenuto nel 2007 ),
senza che ciò tuttavia costituisca , per come ovvio , la negazione in sé della
partecipazione stessa .
Gli ulteriori profili di illogicità del motivare segnalati in ricorso a supporto della
contestazione relativa al giudizio sulla gravità indiziaria si sostanziano , poi , più
che in vizi logici intrinseci al motivare , in una affermata carenza di motivazione (
non aver
.
considerato le dichiarazioni degli altri collaboranti ), legata tuttavia a
situazionrfatto non emarginate in occasione del riesame ( reso senza articolare
specifici motivi , non ulteriormente dettagliati neppure nel corso della udienza ) e
dunque non suscettibili di fondare , in sede di legittimità , il relativo vizio di
motivazione inficiante la decisione assunta.
Né, infine , appare conferente il riferimento al diverso trattamento cautelare
assicurato dallo stesso Tribunale ad altro coindagato avente la medesima
situazione sostanziale e processuale giacchè , a tacer d'altro , ove effettiva ,
siffatta situazione ( aprioristicamente affermata dalla difesa ) non costituisce
comunque ragione di intrinseca illogicità del provvedimento adottato.
5. Ad una soluzione diversa si perviene con riferimento alla valutazione legata alla
persistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura cautelare
adottata.
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.
E' pacifico - ne da conto lo stesso provvedimento impugnato- che il ricorrente è
stato arrestato in flagranza dell'attività di spaccio nel 2007 e che lo stesso è stato
sottoposto a custodia inframuraria sino al 2011. La imputazione provvisoria
legata alla partecipazione associativa è contestata in permanenza ; il materiale
indiziario segnalato a fondamento della gravità indiziaria non fa tuttavia cenno
esplicito a comportamenti ulteriori a supporto della persistenza del vincolo
successivi alla data della scarcerazione .
In linea con la doglianza articolata in ricorso il dato in questione non poteva
essere pretermesso nel valutare del Tribunale ; ciò sia nell'ottica finalizzata alla
permanenza stessa delle esigenze cautelari individuate nella specie nel rischio di
reiterazione della condotta sia in quella , diversa, del possibile affievolimento
delle citate emergenze , tale da giustificare ( alla luce degli interventi del Giudice
delle leggi con le sentenze 231/11 per l'art 74 Dpr 309/90 e 57/13 in relazione
alla contestata aggravante ex art 7 legge 203 /91 ) la possibile adozione di una
misura meno afflittiva comunque ritenuta utile a prevenire l'accertata perduranza
del rischio di reiterazione.
Si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale del Riesame di Napoli affinchè lo stesso, colmando la lacuna
argomentativa riscontrata , prenda in considerazione l'incidenza che , in ragione
del complessivo materiale indiziario in atti , assume il dato della carcerazione del
ricorrente dal 2007 sino all'anno 2011, ciò rispetto alla perduranza del vincolo
associativo nell'ottica finalizzata alla concreta persistenza delle esigenze cautelari
; tanto definito, poi , proceda , se necessario , alla ulteriore valutazione legata
alla adeguatezza della misura adottata.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per
nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli . Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all'art 94 -1 ter D. Att. C.p.p.
Così deciso il 17 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
il Presi
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