Sentenza Nº 46428 della Corte Suprema di Cassazione, 12-10-2018

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:46428PEN
Judgement Number46428
Date12 Ottobre 2018
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AMICO
Armando
30/08/1952
NUCERA
Vincenzo
10/11/1955
BOLOGNA Giuseppe
01/05/1961
avverso sentenza CORTE d'APPELLO CALTANISSETTA del 20/06/ 2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio ROMANO, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso per Nucera; per l'annullamento
senza rinvio della sentenza agli effetti penali perché il reato è estinto per
prescrizione e per l'annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. per Amico;
per l'inammissibilità del ricorso per Bologna; uditi l'Avv. Andrea ROSSI
del foro di Roma in difesa della parte civili Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) che si è riportato
alla memoria già depositata chiedendo il rigetto dei ricorsi e depositando
conclusioni e nota spese; l'Avv. Gian Piero ZUCCALA' del foro di Roma
in difesa delle parti civili Notarrigo Maria Concetta e Notarrigo Calogera in
sostituzione dell'Avv. Stefano PIOVANI del foro di Genova, come da no-
mina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale
ha insistito per il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni e nota spese;
l'Avv. Giuseppe DACQUI' del foro di Caltanissetta in difesa delle parti ci-
vili Pernicano daniela Concetta in proprio e quale esercente la potestà sui
figli Notarrigo Concetto e Notarrigo Rosa Pia, il quale ha insistito per il ri-
getto dei ricorsi depositando conclusioni e nota spese; l'Avv. Michele Mica-
lizzi del foro di Caltanissetta e l'Avv. Giovanni Aricò del foro di Roma per
Amico, i quali, illustrando i motivi del ricorso, hanno insistito per
l'accoglimento; l'Avv. Raffaele Palermo del foro di Caltanissetta per Nuce-
ra, il quale, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento;
l'Avv. Sergio Iacona del foro di Caltanissetta per Bologna, il quale, illu-
strando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46428 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 14/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza del 20 giugno 2017, la corte d'appello di Caltanissetta, in parziale
riforma della sentenza del tribunale nisseno, con la quale BOLOGNA Giuseppe, NUCERA
Vincenzo e AMICO Armando erano stati condannati, nelle rispettive qualità, per il reato di cui
agli artt. 589 co. 1, 2 e 4 e 61 n. 3, cod. pen. ai
danni di NOTARRIGO Santo e BALDI Felice
(fatto occorso in Caltanissetta il 28 gennaio 2009), ha ridotto la pena inflitta al NUCERA, ha
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a AMICO e BOLOGNA e ha
confermato nel resto la sentenza appellata.
2.
Si è contestato ai tre di avere cagionato la morte dei citati NOTARRIGO e BALDI
(operai addetti ai lavori di canalizzazione delle acque, in base a un contratto di appalto tra il
condominio di via Gori nn. 7-9 e l'impresa Co. Tras. di LIPARI Roberto) con condotte colpose
indipendenti, morte conseguita per entrambi al crollo di un muro di contenimento
prospiciente il piazzale del condominio interessato dai lavori di canalizzazione, area dichiarata
inagibile da una ordinanza dell'ufficio tecnico comunale, nei quali erano impegnate le due
vittime al momento del crollo.
In particolare, il BOLOGNA (geologo dell'ufficio tecnico del comune di Caltanisetta)
avrebbe tenuto una condotta imprudente e negligente e omesso - pur avendo preso visione
dei lavori in corso durante il sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2009 a seguito delle
abbondanti piogge della settimana precedente, della esistenza di lavori in corso nel piazzale
di pertinenza del condominio di Via C. Eber n. 19 (area dichiarata inagibile in forza di
ordinanza del medesimo ufficio in data 29 ottobre 2008) - di intimare la sospensione di detti
lavori e dare, comunque, immediata comunicazione alla polizia municipale dell'accertata
violazione, onde consentire l'allontanamento degli operai addetti a quei valori.
Il NUCERA, dal canto suo, quale direttore dei lavori nominato dal condominio di Via Gori
nn. 7-9, per negligenza e imprudenza e inosservanza delle norme anti infortunistiche (art. 90
co. 9, d.gs. 81/08), avrebbe omesso di verificare l'effettiva predisposizione da parte di Co.
Tras. del documento di valutazione dei rischi e consentito i lavori in corso o, comunque,
omesso di segnalare la necessità di interromperli, in violazione dell'ordinanza comunale
interdittiva, giustificata dalle evidenti lesioni presenti sul muro di contenimento al confine tra
il predetto condominio e quello di Via Eber n. 19.
Infine, l'AMICO, quale dirigente della direzione urbanistica dell'ufficio tecnico comunale,
per negligenza e imprudenza, avrebbe omesso di vigilare sul corretto adempimento della
esecuzione dell'ordinanza dirigenziale interdittiva e, in particolare, di verificare la
predisposizione di stabili protezioni per impedire l'accesso all'interno del piazzale prospiciente
il muro di contenimento, di ordinare al condominio di via Eber n. 19 di provvedere con
urgenza a predisporre idonei dispositivi (recinzione di contenimento, anche a gradoni) per
impedire la frana del materiale di riporto non stabilizzato in direzione del muro di
contenimento, e ciò nonostante quanto appreso a seguito del sopralluogo del 23.10.08 da
parte di personale dell'ufficio tecnico comunale.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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