Sentenza Nº 46099 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2015

Presiding JudgeESPOSITO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:46099PEN
Date20 Novembre 2015
Judgement Number46099
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PADUANO VINCENZO N. IL 17/08/1948
avverso la sentenza n. 4596/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46099 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 27/10/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell' imputato alla pena
di anno uno mesi sei di reclusione e d euro 650 di multa in relazione al reato di
truffa consumato in danno della società Alpateck Europe s.r.l. nonché dei
delitti strumentali di falsificazione (di una fideiussione assicurativa), di
sostituzione di persona e di formazione di falsi documenti d'identità.
2. Avverso tale sentenza
proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell'imputato che deduceva:
1.1. con riguardo al reato di falsificazione di polizza fideiussoria (capo b):
travisamento della prova. Si deduceva che il Paduano aveva discusso della
polizza con tale Chiesa, laddove questi lo aveva negato (trascrizioni
dibattimentali del 22 novembre 2013, pagg. 37 e 38);
1.2. in relazione al capo b): assenza di motivazione in relazione alle deduzioni
proposte nell'atto di appello sull'elemento soggettivo. Secondo il ricorrente «il
fatto che ai rappresentanti di Alpateck fosse stato prospettato di garantire i futuri
acquisti con una polizza fideiussoria non esclude in sé che gli emissari della
Attila non avessero cercato di procurarsi a titolo oneroso una valida fideiussione
rimanendo a loro volta raggirati da sedicenti (o effettivi) esponenti della Royal
Alliance».
1.3. In relazione al capo b): carenza di motivazione in relazione alle deduzioni
difensive proposte con l'atto di appello relative al tema della falsità della polizza
fideiussoria circa il fatto che la polizza era stata trasmessa in copia e la sua
falsità non era stata dimostrata.
1.4. in relazione al capo d): violazione di legge per errata qualificazione giuridica
del fatto; carenza di motivazione per mancata valutazione delle doglianze
proposte con l'atto di appello. Si deduceva che il fatto che il Paduano avesse
presentato Mangino come "Mai
-
tinelli" non implicava che il ricorrente fosse a
conoscenza della fittizietà della identità e dunque che egli abbia concorso nella
falsificazione del documento in possesso di Mangino\Martinelli. Al più si sarebbe
potuto contestare un concorso nel reato di sostituzione di persona, ma non un
concorso nella falsificazione del documento di identità.
Si deduceva inoltre, sotto diverso profilo il vizio di carenza di motivazione in
ordine alle doglìanze difensive proposte con l'atto di appello circa l'assenza di
prova di concorso nella falsificazione della fotocopia del documento.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.5. In relazione al capo d): erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod.
pen. Si deduceva la assenza di prova in ordine al falso dato che il documento di
cui si assume la falsità non è stato mai rinvenuto o sequestrato e si è invece
acquisita solo una fotocopia; mancherebbe dunque la prova della falsità del
documento.
1.6. In relazione al capo c) con il quale si contesta la sostituzione di persona.
Carenza di motivazione in ordine alla doglianza difensiva in ordine alla
irritualità del riconoscimento; violazione di legge in relazione agli artt. 213, 216,
500 comma 1 e 533 cod. pen.
Si deduceva che la Corte di appello non aveva riposto alle doglianze presentate
con l'atto di impugnazione circa la veridicità del riconoscimento riconducibile alle
testimonianze di Chiesa e Pileri.
Si deduceva altresì la violazione di legge in quanto il riconoscimento censurato
non sarebbe veridico considerate le modalità con le quali si era svolto: era stata
mostrata al teste Chiesa una sola fotografia durante le indagini, mentre nel
corso del dibattimento il teste aveva ribadito il riconoscimento solo dopo avere
preso visione della fotografia da lui firmata nel corso delle indagini. La teste
Pileri dichiarava che non aveva identificato nessuno e solo in seguito alle
contestazioni si limitava a confermare il riconoscimento predibattimentale
effettuato anche in questo caso attraverso la visione di una sola forografia.
Si riteneva, infine, che l'esame dei testi fosse stato condotto con modalità
suggestive con conseguente criticità del riconoscimento" che sarebbe incerto.
1.7. In relazione alla truffa contestata al capo a): vizio di motivazione in
relazione alla doglianza difensiva sulla ritualità del riconoscimento; violazione di
legge in relazione agli artt. 213\216 500 comma 1 e 533 cod. proc. pen. il
ricorrente deduceva che le doglianze avanzate circa la ritualità del
riconoscimento in relazione al capo d) con il sesto motivo di impugnazione erano
valide anche in relazione al capo a).
1.8. In relazione al capo a): vizio di motivazione in relazione alla configurabilità
del concorso dell'imputato nel reato di truffa. Il ricorrente deduceva che anche
a voler ritenere che il Paduano Vincenzo si fosse presentato come dr. Cavalli,
egli si sarebbe limitato a presentarsi sotto falso nome e a dichiararsi interessato
ad un ulteriori acquisti» per conto della società Attila 2000, ma non sarebbe
intervenuto nella spendita della fideiussione, né avrebbe falsificato alcun
documento o avuto alcun contatto personale con emissari della Alpateck»
Mancherebbero dunque gli estremi per attribuire al Paduano il reato di truffa.
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Sotto diverso profilo si contestava la carenza di motivazione in quanto non era
stata data alcuna risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello.
1.9.vizio di motivazione in ordine alla dichiarata inammissiblità del motivo di
appello che instava per la concessione delle attenuanti generiche.
1.10. vizio di motivazione in relazione al diniego di sospensione condizionale
della pena; dal casellario si rilevano solo reati depenalizzati ed uno estinto per
amnistia, sicchè il diniego avrebbe dovuto essere motivato non rilevandosi
elementi ostativi per legge alla concessione del beneficio;
1.11. vizio di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione della
disciplina sulla prescrizione; si deduceva che non era stato individuato
correttamente il
tempus commissi delicti,
malgrado le puntuali doglianze in tale
senso avanzate on l'atto di appello; e che veniva erroneamente computata una
sospensione del termine di prescrizione, malgrado il rinvio fosse stato chiesto
per prendere cognizione del fascicolo (termine a difesa e non legittimo
impedimento) e malgrado la sospensione non fosse stata dichiarata dal giudice.
Si deduceva anche che il verbale che dichiarava la sospensione della
prescrizione tra il 16 settembre ed il 21 novembre 2013 (66 giorni) era
sottoscritto solo dal collaboratore di cancelleria., mentre per quantonto
riguarda i 38 giorni di riconosciuta sospensione intercorrenti tra l' 8 marzo ed il
15 aprile 2013 si evidenziava che il relativo rinvio era stato richiesto a scopi
difensivi, sicchè all'accoglimento dello stesso non poteva conseguire alcuna
sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le doglianze relative al capo b).
1.1.1 II fatto che sia stato allegato che gli accordi
per la fideiussione non
fossero stati presi con Chiesa, ma con la Pileri o con l'ufficio amministrativo, è
un dato non decisivo per l'accertamento di responsabilità in ordine al concorso
nella falsificazione della fideiussione. Tale reato è strumentale alla realizzazione
della truffa che risulta consumata anche attraverso l'ostensione della falsa
fideiussione assicurativa emessa dalla Royal alliance s.p.a ai vertici
amministrativi della Alpateck. La carenz del requisito della decisività del dato
che si pretende travisato rende inammissibile il relativo motivo (sulla necessità
che il vizio del travisamento della prova abbia l'attributo della decisività:Cass.
sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 Rv. 237652)
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1.1.2.
Le doglianze in ordine all'elemento soggettivo sono, del pari,
manifestamente infondate; la tesi alternativa proposta dal ricorrente (ovvero la
possibile "trasmissione del raggiro" del quale sarebbero rimasti vittima gli stessi
imputati) non trova conforto nelle emergenze processuali e non incide,
conseguentemente, le valutazioni in ordine alla responsabilità. Sul punto la
Corte di appello offriva una implicita risposta alle doglianze difensive proposte
con l'atto di appello, nella misura in cui valorizzava gli elementi a sostegno
dell'affermazione di responsabilità. Il collegio in materia di adempimento degli
oneri motivazionali condivide il consolidato orientamento della Corte di
cassazione secondo cui in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per
il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando
risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata (Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv.
256340, Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv.
213630).
1.1.3 Analogamente, deve essere dichiarato inammissibile il motivo che deduce
la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della falsità della polizza
fideiussoria. La motivazione che emerge dalle due sentenze di merito conformi
evidenzia la assenza di ipotesi alternative alla falsità, stante, peraltro l'inattività
della società emittente la polizza. Quando le decisioni dei giudici di primo e di
secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si
salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo
argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per
l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il
giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal
giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della
motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella
di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso,
in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro
dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il
materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello
eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per
dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e
compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni
(Cass. sez. un, n. 6682 del 4.2.1992, rv 191229)
1.2. Le doglianze in relazione al capo d).
1.2.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto le
argomentazioni poste a sostegno dell'accertamento di responsabilità del fatto
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contestato nella qualificazione
ritenuta non
lasciano spazio alle ipotesi
alternative sostenute dal ricorrente. Il reato nella dimensione concorsuale
coinvolge anche condotte atipiche rispetto alla contestazione unipersonale. Il
riconoscimento del concorso consente di accertare la responsabilità anche in
relazione a comportamenti "atipici" rispetto a quelli descritti nella fattispecie
astratta. Sicchè i comportamenti emersi ed addebitati al Paduano, ovvero
l'avere accompagnato il sedicente Martinelli, sono sufficiente per la
configurazione del reato contestato in forma concorsuale. Né appare
contestabile l'inquadramento del fatto come concorso in falsa formazione della
carta di identità, dato che dal compendio motivazionale offerto dalle sentenze
di merito emerge che il Paduano avesse presentato il Mangino come tale
martinelli, e la copia del documento osteso riportasse tali false generalità
1.2.2. Il motivo che deduce la carenza di prova in ordine alla falsità del
documento è anch'esso inammissibile in quanto la motivazione risulta
implicitamente dalla valutazione complessiva delle emergenze processuali
univocamente indicative del fatto che il Mangini fosse presentato dal Paduano
come Martinelli, che ostendeva il documento falso. Anche in questo caso il
comepnsio motivazionale a supporto dell'accertamento di responsabilità deve
ritenersi esteso alla sentenza di primo grado che integra quella impugnata (Cass.
sez. un, n. 6682 del 4.2.1992, rv 191229).
3. La doglianza relativa al capo c).
Il collegio ribadisce che in assenza dì elementi idonei ad inficiare l'attendibilità
del dichiarante che effettua l'individuazione fotografica, questa è elemento di
prova adeguato a sostenere l'identificazione a fini cautelari. L'individuazione di
un soggetto è infatti una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e
rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la
sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento,
bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della
deposizione testimoniale (Cass.
Sez.
2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985;
Cass. sez 4, n. 1867
del
21/02/2013, Rv. 258173). In assenza di profili di
inattendibilità ricavabili dalla relazione del riconoscente con l'accusato o dalla
genericità e non accuratezza del riconoscimento deve dunque ribadirsi che
poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura
logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata
probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla
polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi
della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma
dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura
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cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di
riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale
riconoscimento confermi (Cass. sez. 2 n. 5043 del 15/01/2004, Rv. 227511)
Nel caso di specie la atipicità del riconoscimento effettuato attraverso la
ostensione di una sola fotografia risulta veicolata nel dibattimento da
testimonianze (quelle del Chiesa e della Neri) che venivano ritenute attendibili
con motivazione priva di illogicità manifeste, dunque non censurabile in sede di
legittimità.
1.4 Le doglianze relative al capo a), (ovvero alla truffa) sono inammissibili in
quanto dirette a proporre alla Corte di legittimità una rilettura delle prove
alternativa rispetto a quella effettuata dalle Corti di merito, che non è
ammissibile nella giurisdizione di ultima istanza. Il vizio di motivazione per
superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare
genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo
ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla
Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della
motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti
difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti
oggettive e soggettive del reato contestato.
E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario.
Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono,
inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il
compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di
motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di
appello, in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
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La Corte di appello sovrapponendo la propria conforme decisione a quella offerta
dal giudice di primo grado evidenzia come l'intera vicenda in giudizio, dalla
dichiarazione di false generalità alla offerta di una falsa polizza fideiussoria
appare univocamente orientata a manipolare il consenso del contraente alla
assunzione di obbligazioni di fornitura che non trovavano riscontro
nell'adempimento della controparte.
1.5. Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza
che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono
essere considerate inammissibili. L'atto di appello non offre infatti alcune
elemento di valutazione a sostegno della invocata concessione risolvendosi in
una richiesta generica, immotivata,
e dunque - come rilevato dalla Corte
territoriale -
inammissibile. Si ribadisce che i benefici sanzionatori possono
essere concessi solo in seguito alla valutazione di elementi positivi che devono
essere proposti all'attenzione del giudice a sostegno delle richieste finalizzate a
mitigare il trattamento in ordine alla pen.
1.5. Inammissibile anche il motivo con il quale si deduce l'illegittimità della
motivazione posta a sostegno del diniego del beneficio della sospensione
condizionale della pena. Sul punto il collegio condivide l'orientamento secondo
cui sono ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena - nei
limiti previsti - sia la condanna concernente un reato estinto per amnistia, poiché
quest'ultima fa cessare l'esecuzione delle pene accessorie ma non estingue gli
effetti penali, sia la riabilitazione (Cass. sez. 3, n. 1486 del 01/07/1993, Rv.
194601). Sotto diverso profilo si rileva che le doglianze in ordine al diniego del
beneficio presuppongono una riduzione del trattamento sanzionatorio, che nella
dimensione definita dalla Corte di appello e tenuto conto del precedente, non
consente la invocata concessione.
1.5. Le doglianze in ordine alla prescrizione sono state prese in considerazione
dalla Corte dia appello che ha ritenuto che «anche a seguire la impostazione
difensiva la prescrizione non potrebbe maturare prima del 6 maggio 2015»
considerare le sospensioni.
1.5.1. In via preliminare si osserva che la valutazione in ordine alla data di
consumazione dei reati è di puro merito e non può essere sottoposta alla Corte
di legittimità.
1.5.2. Quanto alla dedotta mancanza di sottoscrizione da parte del giudice del
verbale di udienza nel corso della quale venivano disposta la sospensione dal
16 settembre al 21 novembre 2013, la stesa non è causa di nullità, derivando
questa unicamente dall'omessa sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale
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redigente (Cass. sez. 3, n. 43803 del 29/10/2008 Rv. 241500). Dunque la
relativa doglianza deve essere considerata inammissibile.
1.5.3. Quanto alla doglianza relative al rinvio per fini difensivi il collegio
condivide l'orientamento secondo cui in tema di prescrizione del reato, la
sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento
comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per
impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre
che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o
dal riconoscimento di un termine a difesa (Cass.
Sez.
4, n. 18641
del
20/01/2004, Rv. 228348).
Tuttavia anche eliminati i 38 giorni di sospensione computati erroneamente,
tenuto fermo il
dies a quo
ritenuto corretto dai collegi di merito, il termine
scadrebbe comunque successivo alla pronuncia della sentenza di secondo
grado.
1.6. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme
sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento
che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass., Sez.
Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del
22.11. 2000, rv 217266).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riOrrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 27 ottobre 2015
L'estensore
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