Sentenza Nº 45936 della Corte Suprema di Cassazione, 13-11-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:45936PEN
Date13 Novembre 2019
Judgement Number45936
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Curatela del Fallimento Mantova Petroli s.r.l.
avverso l'ordinanza del 08/10/2018 del Tribunale di Mantova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
udito il difensore avv. Paolo Aldrovandi, che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.
1
Penale Sent. Sez. U Num. 45936 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: ZAZA CARLO
Data Udienza: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Fallimento Mantova Petroli s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8
ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello
proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso
Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di
dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei
confronti della Mantova Petroli I'll luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini
preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento
dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 2015 e 2016, ai sensi dell'art.
12
-
bis
Posto che la Mantova Petroli, in liquidazione dal 22 gennaio 2018, aveva
presentato il 24 aprile 2018 domanda di ammissione al concordato preventivo,
che all'esito della procedura, con sentenza pronunciata il 12 luglio 2018 e
depositata il successivo 16 luglio, era stato dichiarato il fallimento della società, e
che il sequestro era stato disposto fino al valore di euro 181.671.356 ed eseguito
su una somma giacente sul conto bancario della Mantova Petroli dell'importo di
euro 11.593.85,54, oltre che su prodotti petroliferi rinvenuti presso una
controllata estera, l'istanza era stata dichiarata inammissibile per carenza di
legittimazione della curatela del fallimento ad impugnare il provvedimento
ablativo, e quindi a richiedere il dissequestro, in quanto non titolare dei beni
della fallita.
2.
La curatela ricorrente, premesso che l'istanza di dissequestro aveva ad
oggetto somme provenienti da rimesse effettuate sui conti correnti bancari della
Mantova Petroli successivamente alla data di presentazione dell'istanza di
concordato preventivo, proponeva tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge sulla ritenuta
sussistenza di un giudicato cautelare che avrebbe precluso alla curatela l'istanza
di dissequestro, in conseguenza dell'ordinanza reiettiva pronunciata dal Tribunale
di Mantova il 30 luglio 2018 sull'istanza di riesame del sequestro proposta dal
legale rappresentante della Mantova Petroli e non impugnata, e in particolare che
-
tale affermazione si poneva in contrasto con la previsione dell'art. 322-bis cod.
proc. pen. in tema di legittimazione dei terzi alla proposizione dell'appello in
materia di sequestro preventivo, in quanto parti diverse da quelle della
procedura di riesame;
-
la decisione violava altresì l'art. 649 cod. proc. pen. nel momento in cui
l'istanza di dissequestro aveva contenuto diverso da quello della richiesta di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT