Sentenza Nº 45829 della Corte Suprema di Cassazione, 10-10-2018

CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeMICCOLI GRAZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:45829PEN
Judgement Number45829
Date10 Ottobre 2018
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FRANCONI SPARTACO nato a TERNI il 08/07/1956
FRANCONI ENRICO nato a TERNI il 01/11/1960
PAPIOVA LENKA nato a OLOMOUC( REP. CECA) il 13/01/1964
avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO Olga
che ha concluso chiedendo il rigetto.
Il difensore della parte civile, Avvocato Salvatore PROVIDENTI, si riporta alla memoria
in atti e deposita conclusioni;
i difensori degli imputati, avv.ti Garzuglia Fabrizio, Ricci Francesca e Molinaro Ester,
hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45829 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
Data Udienza: 16/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo
grado, con la quale
Franconi Spartaco, Franconi Ernesto e Papiova Lenka erano stati
ritenuti responsabili
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 185 Dlgs 58/1998, per avere,
in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste),
operato su azioni di Terni Energia spa (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo
immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della
comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.0 - luglio
2008) ed in vista di un successivo aumento di capitale (proposto in data 29 settembre 2008), in
modo idoneo a sostenere il prezzo delle azioni ma anche ad alterare sensibilmente la quotazione
del titolo (data di commissione del reato tra il 25 luglio 2008 e il 20 marzo 2009).
La Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale degli imputati, essendo
Franconi Spartaco amministratore delegato di Terni Enterprise for Research s.p.a. (società
controllante di Terni Energia), Franconi Ernesto suo fratello (socio di Terni Enterprise e senza
ruoli manageriali nella società) e Papiova Lenka (dipendente della società e persona legata da
rapporto affettivo al presidente di entrambe le società), a causa della dimostrata quantità di
azioni acquistate, in relazione a quelle complessivamente scambiate, alla continuità degli ordini
e all'aggressività delle proposte di negoziazione.
2.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati tramite i difensori, che hanno
sollevato due questioni di natura processuale comuni a tutti e che saranno esaminate, per
questo, in modo unitario.
2.1.
Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione delle norme processuali di
cui agli artt. 8 e 21 cod. proc. pen. e riproposta la questione dell'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Terni. La Corte d'Appello, come già il Tribunale,
aveva, infatti, respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, fondandosi sulla natura di reato
di pericolo concreto del delitto. Hanno premesso i ricorrenti che i Giudici del merito avevano
considerato che il reato si consumerebbe nel luogo in cui
"l'ordine di acquisto artificioso
immesso nel sistema telematico è suscettibile di abbinarsi automaticamente con ordini di segno
contrario, cosi da dar luogo alla conclusione di contratti idonei ad alterare i prezzi dei titoli
quotati, secondo i meccanismi di funzionamento del Mercato Telematico Automatico,
organizzato e gestito da Boisa Italiana, con sede in Milano".
2.2.
Con le rispettive impugnazioni i due imputati Franconi hanno sostenuto che il delitto
si consumerebbe nel luogo in cui si è realizzata la condotta, precisando Franconi Enrico che si
tratterrebbe di un reato di pura condotta di pericolo,
che nel caso di specie, coincidendo con il
luogo in cui erano impartiti gli ordini, doveva essere individuato in Terni, ove aveva sede la
banca, tramite la quale le operazioni erano state realizzate. Sul punto Franconi Enrico ha citato
la comunicazione Consob del Novembre 2005, che,aveva qualificato
come condotta segnaletica
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A
)
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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