Sentenza Nº 45698 della Corte Suprema di Cassazione, 18-11-2015

Presiding JudgeFRANCO AMEDEO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:45698PEN
Date18 Novembre 2015
Judgement Number45698
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
-
CINQUEGRANA OLGA, n. 25/10/1962 ad Orta di Atella (CE)
-
DELLA CORTE SPERANZA, n. 14/11/1954 ad Orta di Atella (CE)
-
CAPUANO ROSA, n. 26/09/1956 a Napoli
IOVIN ELLA ROSA, n. 11/08/1967 a Napoli
-
PEZZULLO MICHELINA, n. 17/02/1957 a Frattamaggiore (NA)
MAIELLO GIUSEPPE, n. 6/01/1954 a Frattaminore (NA)
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di NAPOLI in data 6/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa M. Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45698 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 27/10/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza emessa in data 6/07/2015, depositata in data 21/07/2015, il
tribunale della libertà di NAPOLI rigettava la richiesta di riesame proposta
nell'interesse degli indagati CINQUEGRANA OLGA, DELLA CORTE SPERANZA,
CAPUANO ROSA, IOVINELLA ROSA, PEZZULLO MICHELINA e MAIELLO
GIUSEPPE, avente ad oggetto l'ordinanza applicativa della misura cautelare
dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal GIP presso il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10/06/2015; gli stessi, in
particolare, risultano indagati per i reati di cui agli artt. 640, cpv, cod. pen. e 55
quinquies, d. Igs. n. 165 del 2001, per i fatti meglio descritti nell'imputazione
cautelare.
2.
Hanno proposto ricorso CINQUEGRANA OLGA, DELLA CORTE SPERANZA,
CAPUANO ROSA, IOVINELLA ROSA, PEZZULLO MICHELINA e MAIELLO GIUSEPPE
a mezzo del comune difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta
ordinanza con cui deducono due motivi, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a)
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27, cod.
proc. pen., 9, d. Igs. n. 155 del 2012 (si censura l'ordinanza impugnata in
quanto la competenza a giudicare spetterebbe al tribunale di Napoli Nord e non a
quello di Santa Maria Capua Vetere; solo l'8/01/2014 risulterebbe protocollata la
c.n.r. contenente la descrizione dei fatti del procedimento, mentre solo in data
6/0672014 il P.M. avrebbe proceduto all'iscrizione degli indagati nel r.g.n.r.,
sicchè, trattandosi di c.n.r. acquisita od iscritta dopo il 13/09/2013, data di
istituzione del tribunale di Napoli Nord, sarebbe incompetente a giudicare il
tribunale di S.M.C.V., che avrebbe dovuto quindi, ex art. 27, c.p.p., trasmettere
gli atti alla Procura della Repubblica presso l'istituito nuovo Tribunale
napoletano; a sostegno di tale assunto militerebbe la circostanza che, nella truffa
a consumazione prolungata, il momento consumativo coincide con quello in cui è
stata posta in essere l'ultima azione utile; non rileverebbe la circostanza,
valorizzata nell'ordinanza, secondo cui prima del 13/09/2013, sarebbe stata
eseguita una perquisizione presso gli uffici comunali di Orta di Atella);
b)
vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 121,
273, c.p.p. e 640 c.p. e 55 quinquies, d. Igs. n. 165 del 2001 (l'ordinanza si
fonderebbe su argomentazioni presuntive, poggiando sull'assunto secondo cui la
mera registrazione di immagini aventi ad oggetto l'indebito utilizzo del badge
dimostrerebbe l'assenza sul posto di lavoro e, dunque, sarebbe sufficiente ad
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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