Sentenza Nº 45652 della Corte Suprema di Cassazione, 14-11-2013

Presiding JudgeMANNINO SAVERIO FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2013:45652PEN
Judgement Number45652
Date14 Novembre 2013
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTUNATO MICHELE N. IL 04/06/1960
avverso la sentenza n. 6888/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tiL C LA brTriel--•
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Udito, per la parte civile, l'Avv
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45652 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 02/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
A
RITENUTO IN FATTO
1.
- Con sentenza del 11 maggio 2012, il Tribunale di Napoli ha condannato
l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione al reato di cui all'art. 30, comma 1,
della legge n. 394 del 1991, per avere arbitrariamente ancorato in uno spazio del
demanio marittimo compreso in area protetta, in quanto facente parte della zona B di
una riserva
marina
regolarmente delimitata da
segnalazioni
marittime,
un'imbarcazione da diporto con due motori.
2.
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc.
pen., perché il giudice di primo grado non avrebbe preso in considerazione la lista
testi della difesa regolarmente depositata, revocando i testi già ammessi senza fornire
alcuna motivazione. Tali testi - prosegue la difesa - erano una signora che si
accompagnava l'imputato in barca e il meccanico che riparò il guasto alla barca, i quali
avrebbero dovuto deporre sullo stato di avaria dell'imbarcazione e sul fatto che il
guasto era stato riparato solo dopo, per dimostrare che l'imputato era stato costretto
a fermarsi nella rada dove è vietato l'ormeggio perché si trovava in avaria. Si deduce,
in secondo luogo, la violazione dell'art. 54 cod. pen., perché il giudice non avrebbe
considerato che l'imputato versava in stato di necessità determinato, appunto,
dall'avaria dell'imbarcazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
- Il ricorso è inammissibile.
I motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché
attengono alla prova dello stato di necessità dovuto ad avaria del natante, che
avrebbe dovuto essere fornita attraverso l'escussione di due testi indicati nella lista la
cui ammissione era stata immotivatamente revocata dal Tribunale - sono
inammissibili.
Deve essere qui richiamato il principio, costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa corte, secondo cui la nullità del provvedimento di revoca
dell'ammissione di una prova testimoniale adottato nonostante che le parti abbiano
insistito per l'assunzione della prova è sanata, se non immediatamente eccepita, ai
sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
(ex plurimis,
sez. 3, 26 novembre 2009,
n. 8159/2010, rv. 246255; sez. 5, 17 febbraio 2012, n. 18351, rv. 252680). Tale
principio trova applicazione anche nel caso di specie, perché, dalla lettura del verbale
dell'udienza di discussione, emerge che: il giudice aveva ammesso le prove; le parti
avevano concordemente dichiarato di prestare il consenso all'acquisizione della
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
a
comunicazione di notizia di reato e dell'annotazione di servizio a firma dei testi del
pubblico ministero, con conseguente rinuncia al loro esame; il giudice aveva acquisito
tale documentazione e aveva revocato l'ordinanza ammissiva dei testi. Nessuna
eccezione era stata formulata in quella sede dalla difesa dell'imputato circa la revoca
dell'ammissione di testi, evidentemente riferita anche ai testi indicati nella lista della
difesa; con la conseguenza che la nullità dell'ordinanza di revoca risulta sanata, ai
sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
In presenza di una tale sanatoria, è preclusa al ricorrente la riproposizione della
relativa eccezione attraverso il ricorso per cassazione, così che le deduzioni difensive
circa la sussistenza di uno stato di necessità per la condizione di avaria in cui si
trovava il natante risultano generiche, perché basate su mere indimostrate ipotesi.
4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.
pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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