Sentenza Nº 45437 della Corte Suprema di Cassazione, 13-11-2015

CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeBIANCHI LUISA
ECLIECLI:IT:CASS:2015:45437PEN
Date13 Novembre 2015
Judgement Number45437
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI BIAGIO N. IL 13/04/1954
avverso la sentenza n. 4239/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. z,51.2.,
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45437 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 21/10/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ri-
corrente GRIMALDI BIAGIO e del coimputato non ricorrente GERACI ANGELO, con
sentenza del 30.6.2014 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Marsala del 21.2.2013, rideterminava la pena in € 300,00 di multa come alterna-
tiva alla pena detentiva della reclusione, confermando per il resto l'impugnata sen-
tenza.
Con la sentenza di primo grado il GM di Marsala aveva condannato l'odierno
ricorrente alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 di reclusione, con con-
danna alle spese e al risarcimento del danno alla parte civile, liquidato in euro
10.000, per il reato previsto e punito dall'art. 590 comma 2 c.p. in relazione all'art.
583 comma 2 n. 1 c.p perché, in qualità di medico chirurgo dell'Ospedale di Salemi,
per colpa, consistita in negligenza ed imprudenza, omettendo dì effettuare - in
occasione dell'intervento chirurgico di asportazione di una cisti frontale praticato
in data 13.5.2008 al paziente Terranova Stefano - le indagini atte a meglio definire
i caratteri morfologici del nodulo da 'asportare nonché omettendo dì effettuare,
dopo l'escissione delta cisti, opportuno esame istologico, ritardando così la dia-
gnosi del fibrosarcoma G2 (diagnosticato poi in data 22.9.2009) e ritardando così
l'inizio dette opportune terapie, cagionava a Terranova Stefano una malattia cer-
tamente o probabilmente insanabile. In Salemi, il 13 maggìo 2008.
2.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, GRIMALDI BIAGIO, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a.
VIOLAZIONE DELL'ARTI 606 LETTI B) COD. PROC. PEN. PER INOSSER-
VANZA O ERRONEA APPLICAZIONE. DELLA LEGGE PENALE O DI ALTRE NORME
GIURIDICHE, DI CUI SI DEVE TENER CONTO NELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE
PENALE, CON RIFERIMENTO ALL'ARTI 3, COMMA 1. DEL D.L. 13 SETTEMBRE 2012,
N. 158, (DECRETO BALDUZZI), COME CONVERTITO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012,
N. 189.
b.
VIOLAZIONE DELL'ARTI 606 LETT. E) COD. PROC. PEN. PER TRAVISA-
MENTO DELLA PROVA E/0 MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE.
Il ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia erroneamente affermato la
sussistenza della colpa grave, penalmente rilevante, nella condotta del medico dr.
Grimaldì, per avere lo stesso omesso la corretta descrizione della massa rimossa
al paziente e, per, non aver richiesto l'esame istologico della cisti asportata.
Quanto alla condotta colposa del medico per avere omesso l'esame istologico
della cisti asportata evidenzia il vizio della sentenza impugnata sia sotto il profilo
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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