Sentenza Nº 45402 della Corte Suprema di Cassazione, 09-10-2018

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:45402PEN
Date09 Ottobre 2018
Judgement Number45402
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Catania
E DA
LOMBARDO RAFFAELE nato a CATANIA il 29/10/1950
nel procedimento a carico di quest'ultimo
contro la sentenza del 31/03/2017 della Corte d'appello di Catania.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che
ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per tardività del ricorso del P.G., ed
in subordine il suo rigetto, nonché l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
in accoglimento del ricorso dell'imputato;
uditi, per l'imputato, l'avv. ALESSANDRO BENEDETTI, che si è riportato ai motivi di
ricorso ed alla memoria depositata, chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata, e l'avv. FILIPPO DINACCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso del P.G. perché tardivo, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone
l'accoglimento, ed ha depositato nuovo indice dei documenti prodotti;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45402 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 02/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 19.2.2014, il GUP del Tribunale di Catania, all'esito del giudizio
abbreviato condizionato, aveva dichiarato RAFFAELE LOMBARDO, in atti generalizzato,
colpevole:
-
del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ascrittogli nell'ambito del
procedimento n. 14311/11 R.G.N.R. al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio
(conseguente ad imputazione coatta) del 4.4.2012, in esso assorbito il reato di c.d.
corruzione elettorale cui al capo B) della medesima richiesta di rinvio a giudizio;
-
del reato di c.d. corruzione elettorale ascrittogli nell'ambito del procedimento n.
8323/11 R.G.N.R. al capo C) della richiesta di rinvio a giudizio' del 21.7.2012, limitatamente
alla condotta determinatrice posta in essere nei confronti degli esponenti dell'associazione di
tipo mafioso "Cosa nostra" (con assoluzione per non aver commesso il fatto limitatamente
alla condotta determinatrice posta in essere nei confronti degli esponenti dell'associazione di
tipo mafioso denominata "clan Cappello"),
e lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione (determinata
partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, ritenuta l'equivalenza delle riconosciute
attenuanti generiche alle aggravanti contestate, senza operare un aumento per la
continuazione, e con la conclusiva riduzione per il rito), oltre alle statuizioni accessorie.
Pur non essendovene espressa menzione in dispositivo, anche il segmento
dell'imputazione di cui al capo C) in ordine al quale non vi era stata formale assoluzione, era
stato ritenuto assorbito nel reato di concorso esterno di cui al capo A) (così espressamente il
Tribunale a f. 260 della sentenza, nonché - riepilogativamente - la Corte d'appello a f. 1
della sentenza): a riprova di ciò, può immediatamente evidenziarsi che sulla pena-base
determinata per il reato di concorso esterno di cui al capo A) non risulta operato alcun
aumento per la eventuale continuazione.
2.
Su appello dell'imputato e del PM, la Corte d'appello di Catania, con sentenza
dell'8.11.2017, ha:
-
assolto l'imputato dal reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso
ascrittogli al capo A) dell'imputazione (artt. 110 e 416-bis c.p.) perché il fatto non sussiste;
-
dichiarato l'imputato colpevole del reato di c.d. corruzione elettorale ascrittogli al capo
B) dell'imputazione (artt. 110 c.p. - 86 d.P.R. n. 570 del 1960), esclusa la circostanza
aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 limitatamente all'essersi avvalso della forza
d'intimidazione dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra e delle condizioni di
assoggettamento ed omertà che ne derivano,
condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.400 di multa - pena
sospesa, con revoca delle pene accessorie e della misura di sicurezza, e con le statuizioni
accessorie di cui all'art. 102 d.P.R. cit.
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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