Sentenza Nº 45347 della Corte Suprema di Cassazione, 07-11-2019

Presiding JudgeSCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:45347PEN
Judgement Number45347
Date07 Novembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DAPPIO GUIDO nato a ROMA il 26/08/1957
MORABITO FRANCESCO nato a PALMI il 10/04/1936
avverso la sentenza del 20/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio PER LA RIDETERMINAZIONE
DELLA PENA ACCESSORIA E RIGETTO NEL RESTO
udito il difensore
SI DA' PER FATTA LA RELAZIONE
L'AVV.TO CARPIN ELLA SI RIPORTA AL RICORSO ED ECCEPISCE LA PRESCRIZIONE
L'AVV.TO ROCCO FABIO SI RIPORTA AL RICORSO
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45347 Anno 2019
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: SESSA RENATA
Data Udienza: 13/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
.Con sentenza del 20 maggio 2016 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
pronuncia del Tribunale della medesima città, emessa anche nei confronti di Dappio Guido e
Morabito Francesco, ha assolto gli imputati dal reato di cui al capo A) limitatamente alle condotte
di
disC
-
azione sub n. 1, nonché il Dappio anche dalla condotta distrattiva sub n. 3, e ii Morabito
anche dalle ulteriori di cui ai punti A2, A4, AS, A7 e A8, ed, esclusa la recidiva per il Dappio,
ha
ridotto ia
pena inflitta a quest'ultimo ad anni 3 e mesi sei di reclusione e quella inflitta al Morabito
ad
anni 3 e
mesi due di reclusione.
2.Probongono ricorso per cassazione avverso I' indicata sentenza Dappio Guido e Iviorabito
Francesco, tramite i rispettivi difensori di fiducia ( uno dei quali comune ad entrambi ).
3.NeTinteresse di Morabito Francesco vengono articolati quattro motivi.
3 i.Co primo motivo si deduce illogicità della motivazione e violazione di legge in punto di
valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per
le
residue condotte di cui agli articoli 216 primo comma n. 1, 219 primo e secondo comrna n.1
e 223,
legge fall., limitatamente alle condotte distrattive sub nn. 3, 6 e 9 e di bancarotta
documentale fraudolenta di cui al punto n.10 del capo A.
In particolare,
si lamenta che il giudice non abbia proceduto alla valutazione atomizzata degli
elementi Ci prova per poi giungere
alla complessiva considerazione dell'intero compendio
p;
-
obatono al flne
di saggiare la valenza di ciascun indizio anche nell'ambito di una lettura unitaria
e complessiva;
nè sono state considerate le devoluzioni difensive in ordine a svariate circostanze
afferenti le indicate imputazioni.
Sl contesta, quindi
li ruolo attribuito
al Morabito con riferimento alla transazione" Eredi Bardi" di cui
al n.
6 del
capo A, avendo egli agito quale avvocato, ed esclusivamente
in tale ruolo ha redatto i
contratti; ne ha mai ammesso, come invece sostiene !a Corte territoriale, di avere avuto un
ruolo come contraente in tali atti, avendo
solo affermato di avere predisposto i contratti con
gli eredi Bardi in qualità di legale per l'acquisto dell'immobile di piazza Sant'Apollinare;
valore attribuito alle dichiarazioni rese dal coimputato Dappio Guido, che andavano
valutate ai fini della loro attendibilità unitamente agli altri elementi di prova non riscontrabili
nella fattispecie
de qua;
:i
valore attribuito alla lettera di Righetti Franco del 28 marzo 2006, che non può invece
assumere alcuna vaienza probatoria, trattandosi della dichiarazione unilaterale proveniente
dal
predetto contenente esclusivamente sue esternazioni e considerazioni personali dalle
.::Lìah
anzi traspare l'accollo da parte dello stesso di responsabilità personale n&la gestione
societaria;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT