Sentenza Nº 45307 della Corte Suprema di Cassazione, 11-11-2013

Presiding JudgeTERESI ALFREDO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:45307PEN
Date11 Novembre 2013
Judgement Number45307
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INNALDLLE BALON ANDREI N. IL 01/06/1958
avverso la sentenza n. 1691/2010 TRIBUNALE di TIVOLI, del
08/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per (
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Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45307 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO
Data Udienza: 17/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1-
Con sentenza 8.11.2011 il Tribunale di Tivoli ha ritenuto
l
nnaldlle Balon
g.-
colpevole dei reati di cui agli artt. 674 cp e 256 D. Lvo n. 152/2006 o
i
ha condannato
alla pena di giustizia, rilevando che l'incenerimento di sterpaglie e di rifiuti generava
una colonna di fumo sgradevole e fastidiosa nei pressi di un centro abitato e che la
necessità di accertare il superamento dei limiti legali di tollerabilità ai fini della
configurabilità del reato di cui all'art. 674 cp si pone solo per le attività autorizzate che
producano immissioni moleste, mentre nei casi di attività non autorizzate è sufficiente
la semplice idoneità delle emissioni a creare molestia alle persone. Ha poi osservato
che l'incenerimento a terra dei rifiuti speciali non pericolosi integra la contravvenzione
di cui all'art. comma 1 lett. a dell'art. 256 del D. Lvo cit.
2.
Per l'annullamento della sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il
difensore dell'imputato denunziando con unico motivo l'inosservanza della legge penale
perché l'art. 674 cp richiede che le immissioni abbiano carattere effettivamente
molesto e dannoso per le persone interessate, mentre nel caso di specie non risulta
nessuna rimostranza da parte dei proprietari confinanti. Ha rimproverato inoltre al
Tribunale di avere ritenuto erroneamente la sussistenza della contravvenzione di cui
all'art. 256 lett. a del D. Lvo n. 152/2006 perché gli oggetti dati alle fiamme non
rientravano nella categoria dei rifiuti, atteso che la cenere viene ampiamente utilizzata
in agricoltura come concime naturale e disinfettante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato sotto il primo profilo.
Come già affermato da questa Corte, l'evento del reato di cui all'art. 674 cp
consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla
legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art.
844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti,
l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle
emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta
conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di
valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel
riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti" (cass. Sez. 3,
Sentenza n. 37037 del 29/05/2012 Ud. dep. 26/09/2012 Rv. 253675).
Nel caso in esame, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudizio sulla
intollerabilità delle immissioni si è basato esclusivamente sulla deposizione dei
Carabinieri intervenuti sul posto, i quali però, pur se a conoscenza diretta dell'incendio
- per averlo rilevato sul terreno - nulla avevano affermato circa l'intollerabilità delle
immissioni di fumo, essendosi limitati a riferire dell'esistenza di una colonna di fumo e
della presenza di un incendio di sterpaglie e rifiuti, tra cui anche piume.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il giudice di merito dunque si è discostato dal suddetto principio, avendo
ritenuto provata l'intollerabilità delle immissioni benché mancasse un giudizio di
intollerabilità fondato sull'oggettiva percezione da parte dei testimoni e non potendosi
attribuire alcun rilievo alle circostanze da essi apprese precedentemente ed
indirettamente: consegue necessariamente l'annullamento della sentenza in ordine al
reato di cui all'art. 674 cp parchè il fatto non sussiste
2.
Quanto alla ritenuta sussistenza della violazione dell'art. 256 D. Lvo n.
152/2006, che punisce anche l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti non
pericolosi (cfr. comma
1
lett. a), la sentenza non merita censura perché il giudice di
merito, sempre sulla scorta della deposizione dei militari intervenuti, ha accertato che
l'attività di incenerimento a terra posta in essere dall'imputato riguardava non solo le
sterpaglie ma anche piume di uccelli (cioè scarti da tessuti animali CER 02.01.02) e
anche altri rifiuti.
Corretta è, dunque, la decisione perché è evidente che l'attività di
"incenerimento a terra"
di scarti animali (quali appunto le piume di volatili) e di altri
rifiuti integra una operazione di smaltimento (cfr. punto D 10 Allegato B alla Parte IV
del D. L.vo n. 152/2006) e quindi il ricorso va per il resto rigettato.
Ai sensi dell'art. 620 lett. I cpp la Corte di Cassazione ben può provvedere alla
rideterminazione della pena attraverso la semplice eliminazione dell'aumento di C.
1.000,00 per la continuazione (aumento disposto dal primo giudice sulla pena base di
C. 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256 D. Lvo n. 152/2006, contestato
al capo B e ritenuto più grave).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A della
rubrica (art. 674 cp) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di C.
1.000,00 di ammenda; rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17.10.2013.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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