Sentenza Nº 45268 della Corte Suprema di Cassazione, 08-11-2013

Presiding JudgeBARDOVAGNI PAOLO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:45268PEN
Judgement Number45268
Date08 Novembre 2013
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BROCCOLO MARIO N. IL 22/04/1963
avverso l'ordinanza n. 1305/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
-7 .
.
c
Aft
cAbz,370 Q
42. Ccote.; jLt.A.SUATO
otk
(
cjej-
f
r4.0
g J2
1
.7
j >044 lg .)-Ct.fu V l'o
010
1
0)
0
1
,
'ALCIA4k
r
vri
2
a.
Uditi difensor Avv.; C
c
L& 1Lq
C,0-4
GeICI
.12 'a Cc-ore:~
TO A(
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45268 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 27/09/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 23.5.2013 il Tribunale di Roma, decidendo ai
sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento introdotto da istanza di
Broccolo Mario, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il
delitto di omicidio emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 11.5.2013.
Le valutazioni del Tribunale riguardano, in punto di fatto, l'omicidio commesso ai
danni di Iacullo Alessandra ed avvenuto in Roma, località Dragona in data 2
maggio 2013, tra le ore 21.47 (orario in cui la Iacullo, per quanto si dirà in
seguito, è da ritenersi ancora in vita) e le ore 21.57 quando un passante nota il
corpo senza vita della Iacullo adagiato sul suo motorino ed avvisa il soccorso
pubblico.
Dai dati di generica si apprende che la vittima è stata colpita con un coltello, più
volte (in numero di venti), al volto, al collo e al torace e la morte è sopravvenuta
per le conseguenze cardiocircolatorie correlate alla avvenuta recisione della
carotide di destra.
Ad avviso del Tribunale vi è gravità indiziaria - come già ritenuto dal GIP - a
carico di Broccolo Mario, in virtù di talune emergenze fattuali e procedimentali
che possono così riassumersi :
- Iacullo Alessandra, giovane donna dalla personalità complessa, aveva
intrattenuto tempo prima una relazione sentimentale con il Broccolo, persona
con molti più anni di lei, ed era rimasta con lui in contatto, come è dimostrato
dalla verifica dei tabulati telefonici ;
- i due si erano di certo incontrati quella stessa sera, all'interno del bar
denominato " Caffè di Carlo" posto a breve distanza (definita in termini di
percorrenza tra i 5 e 7 minuti ad andatura sostenuta) dal luogo del rinvenimento
del corpo della Iacullo, intorno alle ore 20.45 e sino circa alle 21.10 (secondo la
deposizione resa dal teste Spagnoli Nikolai), avevano avuto una «discussione»
durante la quale la Iacullo rimproverava Broccolo di non fare nulla per aiutarla
(la Iacullo aveva di recente perso l'occupazione di baby sitter) e
successivamente avevano avuto dei contatti telefonici ;
- in particolare risulta dai tabulati che la Iacullo contatta Broccolo (su una utenza
non a lui intestata ma di certo a lui in uso) alle ore 21.46 per una breve
conversazione (22 secondi) e tale è l'ultima chiamata che la donna fa prima di
essere aggredita ;
- il Broccolo, sentito a sommarie informazioni nelle prime ore successive al
delitto nega di avere in uso l'utenza che risulta contattata dalla Iacullo e nega di
aver parlato con lei dopo la sua uscita dal bar ;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
il Broccolo afferma di essere andato a casa dopo l'incontro con la Iacullo e di
essere ritornato al bar verso le 22.50 lì dove sempre il teste Spagnoli (lavorante
nel bar) afferma di averlo di nuovo visto bel ba3 alle 22.00 ;
-
in un terreno adiacente al luogo del delitto viene rinvenuto il fodero di un
coltello che a dire di un teste (Renieri Alessio) sarebbe uguale a quello da lui
regalato (unitamente al coltello) tempo prima al Broccolo, suo fornitore di
cocaina.
Detti elementi ad avviso del Tribunale consentono di ritenere integrata la gravità
indiziaria, specie in riferimento alla falsità delle prime dichiarazioni rese ed al
dato obiettivo rappresentato dal fatto che il Broccolo è l'ultima persona ad avere
il contatto telefonico con la vittima e tra le varie persone di interesse
investigativo risulta l'unica presente in zona, quella sera, immediatamente dopo
il delitto (alle 22.00, nel bar).
Ciò posto, tuttavia il Tribunale sente il dovere di evidenziare una serie ulteriore
di circostanze meritevoli di approfondimento investigativo.
L'esame delle deposizioni rese da persone vicine alla vittima haDatS infatti
evidenziato la notevole problematicità del contesto relazionale vissuto dalla
stessa (lunga relazione con una donna sposata, da poco interrotta, altra
relazione con un soggetto che era solito chederle denaro e che abita nella zona
del commesso delitto, altri contatti con persone conosciute a mezzo
chat)
e
l'esistenza pertanto di possibili altre piste, specie a fronte della precarietà delle
ipotesi sul movente del gesto delittuoso (la discussione verificatasi all'interno del
bar viene ritenuta più uno sfogo della Iacullo che un vero e proprio litigio) .
Peraltro, la stessa deposizione del Renieri circa il riconoscimento del fodero del
coltello da lui regalato al Broccolo viene definita «non del tutto chiara» circa la
genesi, posto che il Renieri non era tra i soggetti emersi nel corso delle indagini
e il Tribunale non nega che il tempo di esecuzione del delitto, ove lo si ipotizzi
commesso dal Broccolo, è molto ristretto e che il teste Spagnoli - ritenuto
attendibile - ha affermato che alle 22.00 il Broccolo rientrò nel bar con il
medesimo abbigliamento che indossava in precedenza, senza mostrare tracce
ematiche visibili.
Da ciò una serie di indicazioni che vengono operate al fine di completare la
attività di ricerca della prova e stabilizzare il quadro indiziario, ivi compresa la
richiesta di approfondire il comportamento tenuto quella sera da un ulteriore
soggetto con cui pure vi era stato uno scambio di messaggi dal contenuto non
certo rassicurante, così come la verifica delle attività svolte dalla stessa vittima e
riferibili al possibile acquisto di armi (relative al contenuto di un appunto
rinvenuto).
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Quanto alle esigenze cautelari, va ricordato che Broccolo annovera un
precedente per omicidio, commesso nel 1990. Ciò, unitamente alla estrema
gravità della condotta rende di certo sussistente - ad avviso del Tribunale - il
pericolo di reiterazione ed adeguata la misura imposta.
2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Broccolo Mario,
deducendo vizio di motivazione del provvedimento
sub specie
contraddittorietà.
Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che l'iter motivazionale sposa una nozione
debole di gravità indiziaria e pone in evidenza, senza tuttavia trarne le dovute
conseguenze, numerose ed obiettive lacune investigative.
Sul piano del metodo, viene poi evidenziato che il Tribunale - seguendo sul punto
la linea tracciata dal GIP - finisce con il valorizzare, nell'economia della decisione,
la condotta dichiarativa dell'indagato ed in particolare il contenuto delle prime
sommarie informazioni, nell'ambito delle quali Broccolo non venne reso edotto
delle ragioni della investigazione e negò l'utilizzo del cellulare con cui aveva - in
ipotesi - parlato con la vittima. Sul punto, al di là della riserva circa il metodo
seguito, la difesa evidenzia che dall'esame dei tabultati emerge che era la Iacullo
a cercare - con insistenza - il Broccolo, ammesso che il telefono in questione
fosse in suo possesso . Delle 8 conversazioni o tentativi di conversazione
riscontrati - quel giorno - in ben sei occasioni la chiamata era diretta dalla Iacullo
verso Broccolo e solo in due occasioni costui rispose, tra cui quella delle 21.46
per brevissimo tempo. Ciò non potrebbe essere ritenuto elemento con concreta
portata indiziante, così come non riveste tale qualità il posizionamento
dell'utenza nella zona ove si è verificato l'omicidio, posto che l'indagato abita ad
una distanza di circa 800 metri da tale luogo.
Inoltre ancora più illogico viene ritenuto l'argomento della pretesa falsità
dell'orario - le 22.50 - indicato da Broccolo come ora di rientro nel bar, lì dove il
teste Spagnolo lo colloca alle 22.00, posto che l'orario indicato dal teste -
ritenuto attendibile - risulta più favorevole a fini di dimostrazione della estraneità
dell'indagato (dato il momento consumativo del delitto e la distanza che
intercorre tra il luogo dell'omicidio e il bar). Da ciò la considerazione per cui con
le prime dichiarazioni non vi era alcuna volontà del Broccolo di alterare la realtà
al fine di rendersi artificiosamente distante dal delitto, di cui non conosceva
l'esistenza e dunque le modalità.
Viene ancora ritenuta del tutto infondata l'affermazione - contenuta nel
provvedimento - circa la presenza, in zona, tra le numerose persone di interesse
investigativo, del solo Broccolo Mario. Dagli atti emerge che diverse tra queste
risiedono a poca distanza dal luogo del delitto e avrebbero potuto facilmente
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
raggiungerlo. Pertanto, l'intero apparato motivazionale appare del tutto
incongruo a sorreggere la decisione presa, lì dove si adotti una corretta nozione
di gravità indiziaria in termini di elementi capaci di rappresentare, seppure
nell'ambito di un giudizio prognostico, una qualificata probabibilità di condanna.
Viene infine ritenuta meramente apparente la motivazione in tema di esigenze
cautelari, posto che si basa esclusivamente sulla valorizzazione del precedente e
non individualizza il giudizio in tema di grado delle esigenze e scelta della
misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
1.1 Va in premessa chiarita - data l'incidenza nella economia della decisione - la
interpretazione preferibile - ad avviso del Collegio - della regola di giudizio
descritta dalla legge in tema di applicabilità delle misure cautelari personali.
Il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può
essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi
di colpevolezza» ha inteso utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato
tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha voluto, invece,
valorizzare il significato dell'intera locuzione (indizi. .di
colpevolezza)
creando un
doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile
esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale
responsabilità).
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non sono
che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta -
sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e
presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art.
292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità» al fine di rendere
possibile l'applicazione della misura sta a significare che l'esito di tale valutazione
incidentale (sia pure formulata allo stato degli atti) deve essere tale da far
ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della
futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto
destinatario della misura.
In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare
personale dovrà - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio
prognostico - confrontarsi :
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
a)
con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a
valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di
natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità) ;
b)
con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del
singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV
n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica,
con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare
caratteristica ontologica) ;
c)
con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento
di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc.
pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo
se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole
dubbio in proposito).
Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di
giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di
tipo cautelare (tranne i casi espressamente previsti dal legislatore all'art. 273
comma
1-bis,
peraltro espressione di un principio generale) ma di certo lo sono
in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità
di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli
elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative
tipizzate in tal sede (in tal senso, di recente, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011,
gli
Misseri, Rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio
prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di
incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2
e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo
essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già
raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di
possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») .
Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi
sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante
degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame,
senza poter ipotizzare la sopravvenienza di ulteriori elementi a carico
dell'accusato allo scopo di «fortificare» un quadro indiziario carente.
Tale aspettativa, infatti, potrebbe essere smentita dal prosieguo dell'attività di
indagine ed il sacrificio della libertà personale - ove nel frattempo disposto -
risulterebbe del tutto incongruo e frutto non già di una «prognosi» fondata su
elementi già esistenti, quanto, a ben vedere, di una «scommessa» fondata su
una aleatoria sopravvenienza di dati, tali da realizzare l'accrescimento qualitativo
dei materiali conoscitivi.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.2 Ciò posto, va constatato che nel caso in esame ad una prima affermazione di
«sussistenza» della gravità indiziaria, sulla base di taluni elementi raccolti, il
Tribunale ha fatto seguire una lunga serie di interrogativi (peraltro più che
legittimi e ben argomentati) e di richieste di integrazione istruttoria che appaiono
tali, per numero e valore dimostrativo, da smentire il contenuto del giudizio di
sussistenza dei gravi indizi poco prima formulato e che, pertanto, rappresentano
un pregnante esempio di contraddittorietà (da sempre intesa come
insormontabile contraddizione interna tra i diversi momenti di articolazione del
giudizio) e di motivazione «perplessa».
Lo sviluppo logico di tali elementi «antagonisti» porterebbe infatti ad escludere la
ricorrenza della gravità indiziaria a carico dell'attuale indagato, considerando - ad
esempio - la scarsa conciliabilità tra l'attribuzione al Broccolo dell'azione
omicidiaria e i contenuti testimoniali resi dal teste Spagnoli in merito all'orario in
cui lo stesso sarebbe rientrato nel bar (le 22.00, dunque a distanza di non più di
dieci minuti dalla consumazione del delitto, commesso in luogo non proprio
prossimo all'esercizio commerciale, dato che ad andatura sostenuta viene
indicato un tempo di percorrenza tra i 5 e i 7 minuti) ed all'assenza di tracce
ematiche sull'abbigliamento da lui indossato nel momento del rientro.
La stessa valorizzazione - in chiave di accusa - della breve conversazione
intervenuta alle 21.46, quando la Iacullo contatta Broccolo Mario sull'utenza
ritenuta a lui in uso, si espone a possibili confutazioni circa l'idoneità
dimostrativa a carico. La valenza indiziante di tale dato - che potrebbe avere, di
per sè, numerose spiegazioni alternative di pari dignità logica rispetto a quella
sostenuta nei provvedimenti applicativi della misura - è correlata, in effetti, alla
negazione operata dal Broccolo circa il possesso dell'utenza.
Ma tale atteggiamento negatorio, ponendosi nell'ottica del soggetto agente nel
momento in cui vengono richieste le informazioni (come è doveroso fare in sede
ricostruttiva
ex post)
ben potrebbe - dato il quadro emergente dalle attività di
indagine, nel cui ambito più volte si affacciano ipotesi di traffico di stupefacenti -
essere ricollegato a diversa esigenza di «autoprotezione» del dichiarante e
rappresenta, pertanto, un elemento dalla portata alquanto modesta e,
comunque, bisognoso di approfondimenti cognitivi e valutativi.
Lo stesso Tribunale, nel provvedimento impugnato, afferma che l'attuale
ricorrente non è da ritenersi il solo soggetto su cui gravano «sospetti» di
possibile ostilità verso la Iacullo ed anche in tal caso evidenzia una circostanza
che - in un quadro indiziario caratterizzato da elementi di segno contrastante -
non può che rifluire sulla valutazione complessiva.
Così come lo stesso Tribunale avanza - ma non sviluppa in modo adeguato -
dubbi sulla affidabilità della deposizione resa dal teste Renieri circa il preteso
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ttP)
cm
ec cc.
11)
LO
ai
e=
ai
t
a Vi CO
O 2.
o W
CO
E
o
«riconoscimento» del fodero di un coltello che sarebbe stato rinvenuto in un
terreno situato nei pressi del luogo del delitto (definito uguale a quello da lui
regalato al Broccolo tempo addietro). Anche in tal caso si tratta di deposizione
che, ove ritenuta affidabile, avrebbe obiettiva portata indiziante, ma le riserve
espresse nel provvedimento impugnato ne impongono la rivalutazione.
Va pertanto disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per
nuova valutazione al Tribunale del Riesame di Roma.
P.Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1
ter.
Così deciso il 27 settembre 2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT