Sentenza Nº 45172 della Corte Suprema di Cassazione, 08-11-2013

Presiding JudgeSQUASSONI CLAUDIA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:45172PEN
Date08 Novembre 2013
Judgement Number45172
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.B.
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(omissis) I
avverso la sentenza n. 1866/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv.A.
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45172 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 03/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4.12.2012 ha confermato la
decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia con la quale,
in data 20.10.2011, ~1~ era stato dichiarato responsabile del delitto
di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, 609-ter cod. pen., per avere, in più occasioni,
costretto la nipotEl
G. L.
minore di anni 10 ed affidata alla sua cura,
a subire, abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica, atti sessuali
consistiti in rapporti vaginali ed anali, nell'indurla a farsi masturbare ed a
consumare un rapporto orale.
Con la medesima decisione veniva confermata anche la condanna inflitta ad
altro imputato
(I
A. N.
l)
per fatti analoghi commessi in danno della stessa
minore.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il solo
A.B.
2.
Con un
unico motivo di ricorso
deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che, essendo stata la minore escussa più volte, anche con
modalità diverse da quelle normalmente utilizzate nell'escussione di minori,
aveva sollecitato i giudici del gravame ad una attenta valutazione
dell'attendibilità della persona offesa, ritenuta inficiata dal condizionamento
indotto dai reiterati esami cui la bambina era stata sottoposta ed all'esito dei
quali la stessa aveva progressivamente ampliato il numero dei soggetti indicati
come autori di abusi sessuali nei suoi confronti.
Osserva, a tale proposito, che la Corte territoriale, disattendendo la specifica
doglianza, aveva fornito una risposta ritenuta illogica e non esaustiva, perché
concentrata sulla costanza di quanto narrato della persona offesa e non anche
sulla sua genuinità e sostanzialmente fondata sulla maggiore confidenza con gli
interlocutori acquisita nel tempo dalla minore.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale, nel richiamare ad integrazione della propria
motivazione, del tutto legittimamente, la decisione del primo giudice, che
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
dichiara di condividere appieno, ha ricordato come la minore abbia rivelato per la
prima volta gli abusi subiti in occasione di alcuni colloqui avuti con i responsabili
dei servizi sociali che la seguivano unitamente ad altri bambini e che le accuse
rivolte ai due congiunti (nonno e zio), come osservato dal G.I.R, risultavano
immutate nel tempo e particolarmente circostanziate rispetto ai singoli episodi,
riferiti peraltro manifestando cognizioni di natura sessuale giustificabili
esclusivamente sulla base di pregressi abusi, considerata la tenera età della
persona offesa.
Ricordano altresì i giudici del gravame che un riscontro alle dichiarazioni
rese dalla minore era rinvenibile nelle risultanze degli accertamenti cui la
bambina era stata sottoposta, i quali avevano consentito di appurare la
compromissione dell'integrità dei genitali esterni e la evidenza di una pregressa
penetrazione anale, oltre ad una corretta percezione della realtà da parte della
minore nonostante un quoziente intellettivo medio-basso.
Date tali premesse, la Corte territoriale procede poi all'analisi delle censure
mosse con l'atto di appello, alle quali ha fornito, ad avviso del Collegio, adeguata
e puntuale risposta.
Richiamando infatti i significativi dati probatori già valorizzati dal primo
giudice, i giudici del gravame, dopo aver preso in considerazione un dato fattuale
posto in rilevo dagli appellanti e concernente la collocazione temporale degli
episodi riferiti dalla minore abusata, hanno opportunamente rilevato come la
deduzione concernente la possibilità che la minore fosse stata suggestionata
dalle modalità di escussione utilizzate dal carabiniere che l'aveva sentita nel
corso delle indagini si poneva in evidente contrasto con la circostanza che il
disvelamento degli abusi era stato in precedenza effettuato dalla piccola vittima
agli assistenti sociali che la seguivano e che il suggerimento, da parte del
pubblico ufficiale, dei termini da utilizzare
(«pene»)
avesse lo scopo evidente di
consentire una corretta verbalizzazione del racconto e non anche ad alterarne il
contenuto.
In tal senso si è correttamente espressa la Corte di appello, escludendo, nel
ribadire quanto già osservato dal G.I.P., che le dichiarazioni rese dalla persona
offesa fossero frutto di suggestioni indotte da terzi come ipotizzato nell'atto di
appello con argomentazioni ritenute non suffragate da specifici riferimenti
concreti.
4. Altrettanto correttamente la Corte del merito ha escluso ogni rilevanza
alla mancata osservanza, nell'esame della minore, dei suggerimenti proposti con
la c.d. «Carta di Noto».
Occorre ricordare, a tale proposito, che, come osservato dalla giurisprudenza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
di questa Corte, non sussiste alcun obbligo di osservare, nell'esame di soggetti
minorenni abusati sessualmente, la cd. «Carta di Noto» che non ha alcun valore
normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle
dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. III n. 20568,
22 maggio 2008), con la conseguenza che l'eventuale inosservanza delle
prescrizioni in essa contenute non comporta nullità dell'esame (Sez. III n. 15157,
14 aprile 2011; Sez. III n. 6464, 11 febbraio 2008).
5.
I giudici del gravame hanno inoltre posto l'accento sulla spontaneità delle
accuse e la fluidità del racconto, fornendo anche motivata risposta all'ulteriore
rilievo difensivo concernente la estensione delle accuse anche ad altri soggetti.
Si rileva, infatti, dalla motivazione del provvedimento impugnato, che la
Corte territoriale ha attribuito particolare rilievo alla circostanza che l'accusa
rivolta al ricorrente sia rimasta immutata nelle diverse occasioni in cui la minore
è stata sentita e che l'estensione delle accuse, peraltro con riferimento a
condotte di gran lunga meno gravi, ai cugini e ad un amico, anch'essi minori,
potesse trovare giustificazione, nell'ambito di deposizioni che, come aveva già
notato il primo giudice, erano connotate da frequenti ritrattazioni, dal trauma
subito che avrebbe indotto la piccola vittima ad interpretare come abusi condotte
aventi finalità diverse, ovvero che condotte non appropriate dei suddetti
potessero essere state indotte dalla percezione di anomalie comportamentali da
parte della minore conseguenti agli abusi subiti dagli adulti.
Nel fornire tali risposte, i giudici del gravame osservano ripetutamente come
il compendio probatorio riguardante gli episodi contestati al ricorrente (ed
all'altro appellante) risulti del tutto univoco ed adeguato per un'affermazione di
penale responsabilità.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni pienamente sufficienti e
scevre da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, avendo la Corte del merito
compiutamente risposto alle censure formulate nell'atto di appello, pervenendo
poi ad un giudizio di credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni della minore
vittima di abusi sessuali che non risulta esclusivamente riferito alla intrinseca
coerenza interna del racconto, avendo i giudici del merito tenuto adeguatamente
conto delle altre circostanze concrete puntualmente indicate.
6.
Ne consegue che le censure mosse in ricorso risultano infondate,
superando agevolmente la sentenza impugnata il vaglio di legittimità cui è stata
sottoposta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 3.10.2013
Il Presidente
(Dott. Claudia SQUASSONI)
tt,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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