Sentenza Nº 44878 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2019

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:44878PEN
Date05 Novembre 2019
Judgement Number44878
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BOSSI UMBERTO
ALDOVISI STEFANO
SANAVIO DIEGO
TURCI ANTONIO
BELSITO FRANCESCO
nato il 19/09/1941 a CASSANO MAGNAGO
nato il 26/06/1958 a MILANO
nato il 21/05/1960 a MILANO
nato il 03/05/1938 a MILANO
nato il 04/02/1971 a GENOVA
e dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI
APPELLO DI GENOVA
nei confronti di:
ALDOVISI STEFANO
SANAVIO DIEGO
TURCI ANTONIO
con le parti civili
SENATO DELLA REPUBBLICA
CAMERA DEI DEPUTATI
avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
1
Penale Sent. Sez. F Num. 44878 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 06/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
- udita la relazione svolta dal Consigliere Piero-MESSINI D'AGOSTINI;-
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco
DALL'OLIO, che ha così concluso: annullamento con rinvio, quanto al secondo
motivo di ricorso del Procuratore generale, in relazione ai capi c) e
c
-
bis);
inammissibilità del primo motivo di ricorso del Procuratore generale per carenza
di interesse; inammissibilità dei ricorsi degli imputati; applicazione nei confronti
di Belsito della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata
di anni cinque;
udito il difensore delle parti civili avv. Giancarlo CASELLI, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi delle parti private;
uditi i difensori degli imputati avv. Domenico MARIANI per Bossi, avv. Stefano
Emanuel GOLDSTEIN, anche in sostituzione dell'avv. Nerio Giuseppe DIODA', per
Aldovisi, avv. Alberto TALAMONE per Sanavio, avv. Luca TROYER per Turci, avv.
Angelo Alessandro SAMMARCO per Belsito, che hanno concluso per
l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e - quest'ultimo - per la declaratoria di
improcedibilità
ex
art. 129 cod. proc. pen., in relazione al capo d), data la
rinuncia tacita alla querela.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 24/7/2017 il Tribunale di Genova condannava
Umberto BOSSI, Francesco BELSITO, Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e
Antonio TURCI per i reati, loro rispettivamente ascritti ai capi a), b), c) e
c
-
bis)
dell'imputazione, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640
bis
cod. pen.), consumata e tentata, aggravati dall'aver cagionato alla
persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità; condannava
Francesco BELSITO anche per il delitto di appropriazione indebita, aggravata
dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma nn. 7 e 11, cod. pen., ascrittogli
al capo d), nonché Stefano BONET e Paolo SCALA per il reato di riciclaggio
contestato al capo e) dell'imputazione.
Gli imputati BOSSI, BELSITO, ALDOVISI, SANAVIO e TURCI venivano
condannati in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Senato
della Repubblica e Camera dei Deputati, da liquidare in separato giudizio (per il
danno patrimoniale nei limiti dell'ammontare non coperto dalla confisca) nonché
al pagamento di una provvisionale, quantificata avuto riguardo al solo danno non
patrimoniale.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 640
quater
cod. pen., ordinava altresì la
confisca del profitto dei reati di truffa aggravata, pari a 48.969.617 euro, nei
confronti della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania.
In particolare, i reati dei quali i ricorrenti venivano ritenuti colpevoli erano
stati contestati nei seguenti capi d'imputazione.
BOSSI Umberto, ALDOVISI Stefano, SANAVIO Diego, TURCI Antonio:
a) del delitto previsto dagli artt. 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p. perché in
concorso tra di loro e con BALOCCHI Maurizio (tesoriere del partito politico LEGA
NORD, deceduto), Umberto BOSSI nella qualità di legale rappresentante di tale
partito (definito dallo Statuto dell'associazione "Segretario Federale"), nonché
Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI in qualità di componenti il
Comitato di Controllo contabile di secondo livello del partito politico LEGA NORD,
con artifici e raggiri, ed in particolare attraverso la redazione e presentazione di
irregolare rendiconto riguardante l'esercizio annuale 2008 corredato da
relazione sulla situazione economico patrimoniale e sull'andamento della
gestione da redigersi ai sensi dell'art. 8 Legge nr. 2/1997, rendiconto pubblicato
su almeno due quotidiani dei quali almeno uno a diffusione nazionale, traendo in
inganno i revisori pubblici nominati dai presidenti di Camera e Senato deputati al
controllo di regolarità di tale rendiconto e traendo in inganno gli stessi Presidenti
di Camera e Senato che nell'agosto del 2010 disponevano la liquidazione dei
rimborsi, ottenevano in favore del partito politico LEGA NORD il rimborso
elettorale pari a euro 22.473.206 previsto dalla Legge nr. 157/99, la cui
liquidazione è subordinata dall'art. 1 comma 8 della stessa legge
all'accertamento della regolarità del rendiconto; artifici e raggiri consistiti nel
riportare nel rendiconto false informazioni circa la destinazione delle spese
sostenute, in assenza di documenti giustificativi di spesa ed in presenza di spese
effettuate per finalità estranee agli interessi del partito politico (in relazione alle
quali si è proceduto separatamente a carico di BELSITO Francesco, BOSSI
Umberto, BOSSI Renzo e BOSSI Riccardo per il reato di cui agli artt. 110, 81
cpv., 646, 61 nr. 7 e 11 c.p.), in modo tale da non consentire né ai soggetti
ingannati né a qualsiasi altro lettore del documento contabile di valutare
l'effettiva destinazione delle risorse finanziarie assegnate al partito politico dallo
Stato. Reato commesso da Umberto BOSSI e BALOCCHI attraverso la
sottoscrizione e presentazione del rendiconto avvenuta il 28.7.2009, con la
consapevolezza della sua irregolarità, e dai componenti il comitato di secondo
livello Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI con la falsa
attestazione della regolarità del rendiconto stesso certificata il 27.6.2008,
nonostante gli stessi componenti avessero di fatto volontariamente omesso ogni
attività di revisione o controllo.
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