Sentenza Nº 44874 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:44874PEN
Judgement Number44874
Date05 Novembre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro
Ponissa Francesco, nato a Isola di Capo Rizzuto il 16/02/1960
Aprigliano Antonietta, nata a Crotone il 20/11/1990
Nicastro Anna Maria, nata a Crotone il 08/09/1977
Ventura Francesco, nato a Isola di Capo Rizzuto il 23/03/1957
Arena Salvatore, nato a Isola di Capo Rizzuto il 02/01/1959
che vedono anche come soggetto destinatario del ricorso del Procuratore
Generale Tarasi Luigi
avverso il decreto del 21/02/2018 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato in relazione alla misura di prevenzione personale
nonché, in accoglimento della doglianza del ricorrente Francesco Ponissa,
limitatamente alla sperequazione reddituale sebbene risulti che lo stesso nel
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44874 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: ALMA MARCO MARIA
Data Udienza: 25/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
corso dell'anno 2005 ha acquisito l'importo di 180 mila euro, con rigetto nel
resto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 21 febbraio 2018, la Corte di appello di Catanzaro,
in parziale riforma del decreto emesso in data 23 giugno 2017 dal Tribunale di
Crotone, Sezione Misure di Prevenzione Antimafia, ha:
a)
dichiarato l'inammissibilità della irrogata misura di prevenzione
personale nei confronti di Nicola Arena cl. 1937;
b)
disposto l'annullamento delle misure di prevenzione personali nei
confronti di Salvatore Arena cl. 1991, Pasquale Arena cl. 1967, Francesco
Ponissa e Luigi Tarasi;
c)
disposto l'annullamento del menzionato decreto del Tribunale di
Crotone limitatamente alla misura ablativa di un appartamento non accatastato
edificato su di un terreno intestato al Comune di Isola di Capo Rizzuto;
d)
confermato nel resto le statuizioni in ordine all'applicazione di misure di
prevenzione patrimoniali.
E' stata quindi confermata dalla Corte di appello la confisca di prevenzione
dei seguenti beni:
a)
per Antonietta Aprigliano (terza interessata) della ditta individuale
"L'isola del gusto" e di un rustico non accatastato edificato su di un terreno di
proprietà del Comune di Isola di Capo Rizzuto (rispettivamente nn. 4 e 5 del
decreto del Tribunale);
b)
per Nicola Arena cl. 1937, Salvatore Arena e Luana Arena della ditta
"San Giovanni di Arena Salvatore" e della società "San Giovanni S.n.c. di Arena
Salvatore & C." intestata a Luana Arena (rispettivamente nn. 1 e 8 del decreto
del Tribunale);
c)
per Francesco Ventura (terzo interessato) di un terreno agricolo sito in
Isola di Capo Rizzuto su cui insiste un fabbricato adibito a villa, ultimato ed
abitabile (n. 16 del decreto del Tribunale);
d)
per Russo Franceschina (terza interessata) di un'abitazione sita in Isola
di Capo Rizzuto e di una polizza assicurativa ramo-vita accesa con la CARDIF-
ASSURANCES RISQUES DIVERS (rispettivamente nn. 6 e 7 del decreto del
Tribunale);
e)
per Anna Maria Nicastro di un immobile sito in Isola di Capo Rízzuto
formalmente intestato a Franco Scino (n. 15 del decreto del Tribunale);
f)
per Francesco Ponissa di un terreno sito in Isola di Capo Rizzuto, di un
appartamento sito in Isola di Capo Rizzuto, loc. Fratte, di un immobile sito in
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