Sentenza Nº 44528 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:44528PEN
Judgement Number44528
Date31 Ottobre 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
GILBERTI ENRICO nato a ROBECCO D'OGLIO il 08/04/1947
(pure ricorrente)
ABULAIHA MOHAMED SALEH nato il 01/01/1950
YAMMINE NESS nato il 13/07/1963
BILLI GIULIANO GUERRINO nato a CREMONA il 08/05/1946
COLOMBO PIERLUIGI nato a ABBIATEGRASSO il 06/08/1958
parti civili:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI CREMONA
SOCI DELLA CANOT.BISSOLATI: VILLA LAURA E ALTRI
SOCI DELLA CANOT.BISSOLATI: MAURI ROSSANA E ALTRI
SOCI DELLA CANOT.BISSOLATI: TRIVELLA MICHELA E ALTRI
SOCI DELLA CANOT.FLORA: BOVERI CESARINA E ALTRI
LEGA AMBIENTE LOMBARDIA
RUGGERI GINO, COMUNE DI CREMONA
avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44528 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udienza: 25/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Roberto Aniello che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e per il rigetto del
ricorso di Gilberti Enrico.
uditi i difensori:
l'avvocato Giuseppe Rossodivita difensore della parte civile comune di Cremona
conclude per l' inammissibilità o per il rigetto del ricorso di Gilberti Enrico.
L'Avvocato Gennari Gian Pietro difensore della parte civile Soci della Canottieri
Bissolati: Villa Laura e altri conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso di
Gilberti Enrico.
L'Avvocato Tampelli Claudio difensore della parte civile Soci della Canottieri Bissolati:
Mauri Rossana e altri conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso di
Gilberti Enrico.
L'Avvocato Beretta Annalisa difensore della parte civile Associazione Dopolavoro
Ferroviario di Cremona conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso di
Gilberti Enrico.
L'Avvocato Romanelli Alessio difensore della parte civile Lega Ambiente Lombardia e in
qualità di sostituto processuale dell'Avv. Castelli Vito difensore della parte civile Soci
della Canottieri Bissolati: Trivella Michela e altri e Soci della Canottieri Flora: Boveri
Cesarina e altri conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso di Gilberti
Enrico.
L'Avvocato Lonati Simone, difensore di Abulaiha Mohamed Saleh, conclude per
l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso del PG.
L'Avvocato Lunghini Giacomo Umberto, difensore di Yammine Ness, conclude per
l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso del PG.
L'Avvocato Melzi D'Eri! Carlo, difensore di Billi Giuliano Guerrino ,Gilberti Enrico e
Colombo Pierluigi, conclude per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso
del PG e per l'accoglimento del ricorso di Gilberti Enrico.
L'Avvocato Villata Riccardo, difensore di Gilberti Enrico, conclude per l'inammissibilità
o in subordine per il rigetto del ricorso del PG e per l'accoglimento del ricorso di
Gilberti Enrico.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza resa in data 18.7.2014, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale
di Cremona dichiarava GILBERTI Enrico e BILLI Giuliano Guerrino colpevoli del reato di cui agli
see.
ntAC7
artt. 81 e 434, comma ,d
-
un, cod. pen., disastro innonimato doloso di natura ambientale, così
riqualificate le condotte di cui al capo B) della rubrica (in origine, avvelenamento di acque: art.
439 cod. pen.) e in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A), e GILBERTI
Enrico colpevole anche della contravvenzione di cui all'art. 257, comma primo, secondo
periodo, e comma secondo, D.L.vo n. 152/06 e, riconosciute ad entrambi le attenuanti
generiche, per GILBERTI equivalenti all'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 257 cit., e
applicata la diminuente del rito abbreviato, condannava:
-
GILBERTI Enrico, per il reato di cui agli artt. 81 e 434 cod. pen., alla pena di sei anni di
reclusione e per quello di cui all'art. 257 D.L.vo n. 152/06 alla pena di sei mesi di arresto e
9.000,00 euro di ammenda;
-
BILLI Giuliano Guerrino, per il reato di cui agli artt. 81 e 434 cod. pen., alla pena di tre
anni dì reclusione.
Venivano applicate ai predetti le pene accessorie di legge.
Dichiarava ABULAIHA Mohanned Saleh e COLOMBO Pierluigi colpevoli del reato di cui
all'art. 449, primo comma, cod. pen., disastro colposo innominato di natura ambientale, così
modificata l'originaria qualificazione del fatto di cui al capo B), in esso assorbito l'evento di
pericolo ambientale di cui al capo A), e altresì colpevoli entrambi della contravvenzione di cui
all'art. 257, comma primo, secondo periodo, e comma secondo D.L.vo n. 152/06 e,
riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al comma
secondo dell'art. 257 cit., e applicata la diminuente del rito, condannava:
ABULAIHA Mohamed Saleh e COLOMBO Pierluigi alla pena di un anno e otto mesi di
reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 449 cod. pen. e alla pena di quattro mesi di
arresto e 6.000,00 euro di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 257 D.L.vo n. 152/06.
Ad entrambi gli imputati veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale
della pena subordinato alla prosecuzione dei necessari interventi di bonifica e ripristino
ambientale.
Assolveva YAMMINE Ness da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso i fatti.
Assolveva BILLI Giuliano Guerrino dal reato di cui all'art. 257 D.L.vo n. 152/06 di cui al
capo B) perché il fatto al momento della sua condotta non era previsto come reato.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati GILBERTI, BILLI,
COLOMBO e ABULAIHA in relazione ai reati di cui agli artt. 137 e 256 D.L.vo n. 152/06 in
quanto estinti per intervenuta prescrizione.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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