Sentenza Nº 44441 della Corte Suprema di Cassazione, 04-11-2013

Presiding JudgeMANNINO SAVERIO FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2013:44441PEN
Judgement Number44441
Date04 Novembre 2013
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
sul ricorso proposto da
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SENTENZA
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avverso la sentenza in data 14/12/2012 della Corte di appello di Lec
P.C.
In caso di diffusione del
presente provvedimento
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gli
altri
a
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.
..
52
d.lgs.196/03
in quanto:
p disposto
d'ufficio
ci a richiesta di parte
ce,.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e
il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecca ha confermato
parzialmente la
sentenza del Tribunale di Brindisi in data 13/02/2012, con la
quale
P.C.
era stato dichiarato colpevole dei reati: a) di cui agii
art. 3 e 4, comma 1 n. 7), della
L.
n. 75/1958; b) di cui all'art. 572 c.p., a lui
ascritti
per
avere favorito la prostituzione di
L.M.M.
e
I
V.I.G. l,
nonché per avere sottoposto a maltrattamenti la propria convivente
R.E.
I
con continue minacce, lesioni e percosse, costringendola inoltre a
coabitare con la
L. ,
con la quale intratteneva una relazione.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44441 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Data Udienza: 02/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
risulta fondata sulle dichiarazioni della
persona offesa del delitto di maltrattamenti, sul servizio di osservazione svolto
dalla polizia giudiziaria, dalla quale era emerso che il
P.
aveva portato alle
due prostitute viveri, acqua e profilattici nel casolare ove esercitavano il
meretricio, e su altre risultanze probatorie, tra cui, per quanto interessa in sede
di legittimità, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal tunisino
M.
acquisite dai giudici di primo grado ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante
aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire i
tabulati telefonici relativi alle utenze intestate alla
L.
e chiesto
l'assoluzione dai reati ascrittigli. La Corte ha altresì negato all'imputato la
concessione delle attenuanti generiche, ma ha ritenuto il vincolo della
continuazione tra i reati, rideterminando la pena inflittagli nella misura ritenuta
di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore,
che la denuncia con tre mezzi di annullamento.
2.1 Nullità della sentenza con riferimento alla mancata rinnovazione parziale
dell'istruzione dibatti mentale.
Si sostiene il carattere decisivo della prova costituita dai tabulati telefonici
delle utenze intestate alla
I
L.
li
nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2010 per
ricostruire i movimenti della donna nei predetti giorni, da cui sarebbe emersa
una ricostruzione dei fatti diversa da quella riferita dagli organi di polizia
giudiziaria in ordine al servizio di osservazione da loro espletato.
2.2 Errata applicazione dell'art. 500, comma 4, c.p,p. e vizi di motivazione
della sentenza.
Si denuncia la inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dal cittadino
extracomunitario
M.O.
in sede di indagini di polizia giudiziaria, per
essere state acquisite le informazioni senza la presenza di un interprete, pur
risultando che lo stesso non era in grado di parlare e comprendere
compiutamente la lingua italiana, nonché la illegittimità della loro acquisizione,
non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 500, comma 4, c.p.p.. Sul punto si
denuncia anche carenza
di
motivazione della sentenza di appello, avendo
formato la denuncia di illegittimità dell'acquisizione oggetto di un apposito
motivo di appello.
2.3 Difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..
La sentenza ha rigettato la richiesta di concessione delle predette
attenuanti, omettendo di indicare gli elementi dai quali è stato desunto un
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
drimputato, benché lo stesso risulti anche
incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso non è fondato.
2.
Osserva la Corte in ordine ai primo motivo di gravame che il rigetto della
richiesta di rinnovazione dell'istruzione nel dibattimento di appello
ha
formato
oggetto di adeguata motivazione della sentenza mediante rilievi in ordine alla
completezza, ai fini della decisione, dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo
grado e alla irrilevanza dell'oggetto dell'accertamento richiesto dalla difesa in
relazione alla ricostruzione dei fatti già effettuata sulla base delle risultanze
probatorie acquisite, nonché alla inidoneità di ulteriori elementi per modificare la
valutazione che emerge da quanto già risultante con certezza sul punto
(dichiarazioni della Ramona, la cui credibilità aveva formato oggetto di esaustiva
motivazione nella sentenza di primo grado, e quanto osservato dagli operanti).
Sicché il rigetto della richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici delle
utenze intestate alla Lunganu costituisce corretta applicazione dell'art. 603,
comma I., c.p.p..
3.
L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del
I M.
I, per mancata
conoscenza della lingua italiana, non è fondata, essendo prevista la nomina di un
interprete dall'art. 143 c.p.p., a pena di nullità per violazione del diritto di difesa,
solo per l'imputato alloglotta e non anche per l'esame dei testi (cfr. sez. 2,
sentenza n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049; sentenze precedenti
conformi: n. 38508 del 2002 Rv. 222795, n. 22420 del 2005 Rv. 232089, n. 370
del 2007 Rv. 235848).
La mancata presenza di un interprete nell'esame della persona informata dei
fatti, pertanto, può rilevare solo ai fini del giudizio di attendibilità delle
dichiarazioni rese, che ha formato oggetto di adeguata valutazione nella sede di
merito (sentenza di primo grado).
Quanto alla violazione dell'art. 500, comma
4, c.p.p. la sentenza di primo
grado, che per l'uniformità della decisione integra quella di appello, risulta
correttamente motivata in ordine alla sussistenza di concreti elementi sintomatici
del verificatosi inquinamento probatorio.
Detta sentenza, invero, ha puntualmente dato conto degli elementi che
hanno supportato il giudizio in ordine alla necessità di acquisire le dichiarazioni
rese dal
M.
in sede di indagini preliminari, quali il fatto che il teste, citato
in udienza, si era reso irreperibile e si era presentato solo a seguito di espresso
ammonimento indirettamente indirizzatogli; la circostanza che in dibattimento
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
1de ed aveva addirittura fornito, in quella
sede, generalità false.
Sicché non è ravvisabile la denunciata inutilizzabilità delle predette
dichiarazioni.
Peraltro, per completezza di esame, osserva la
Corte che
dalle sentenze di
merito emerge che l'affermazione di colpevolezza del
P.
risulta fondata su
un apparato probatorio costituito soprattutto dalle dichiarazioni accusatorie della
persona offesa, la cui attendibilità ha formato oggetto di adeguata motivazione,
e sulle attività di osservazione diretta svolte dagli organi di polizia giudiziaria,
sulle quali gli stessi hanno deposto come testi, sicché deve altresì essere escluso
il carattere decisivo del mezzo di prova di cui si contesta l'utilizzabilità.
4. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, infine, la sentenza risulta
adeguatamente motivata mediante l'affermazione della inesistenza di elementi
positivi ai fini del loro riconoscimento, mentre la incensuratezza dell'imputato
costituisce un elemento neutro ex art. 62 bis, terzo comma, c.p.p..
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 02/10/2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
l
'O,.
rei
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri
dati significativi a norma dell'art. 52 del D. Lgs n. 196/2003 in quanto imposto
dalla legge.
Il Presidente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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