Sentenza Nº 44352 della Corte Suprema di Cassazione, 30-10-2019

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:44352PEN
Judgement Number44352
Date30 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SORBARA MARCO nato a AOSTA il 03/05/1967
avverso l'ordinanza del 13/02/2019 del TRIB. LIBERTA' di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
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9U-é7sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
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udite i difensore CUJJ
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I difensori presenti insistono nell'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44352 Anno 2019
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 27/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Torino
confermava il provvedimento del gip di quello stesso Ufficio del 07/12/2018
che aveva applicato a MARCO SORBARA la misura della custodia cautelare
in carcere in relazione al reato di concorso esterno in associazione a
delinquere di tipo "ndranghetista" ( capo 4) perchè, in qualità di assessore
e consigliere del Comune di Aosta, dopo avere ottenuto l'appoggio
elettorale da parte di Raso Antonio, esponente di vertice dell'associazione di
cui al capo 1, teneva costantemente informato il Raso dei lavori di Giunta, e
con lui si interfacciava anche per la gestione degli interessi della comunità
calabrese, residente nel territorio, e per la soluzione di tensioni e conflitti
all'interno del consiglio comunale.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino ha proposto ricorso
l'indagato con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto
l'annullamento svolgendo tre motivi:
2.1. Violazione di legge e correlato vizio della motivazione con
riferimento agli artt. 125, 192, 273,546 cod.proc.pen., nonché agli artt.
40,110,416bis cod. pen. , attingendo l'ordinanza impugnata nella parte in
cui ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ( artt. 606 comma 1
lett. B) ed E) cod.proc.pen.).. Si duole il ricorrente che il Tribunale non
abbia in alcun modo dimostrato, se non attraverso la costruzione di un
teorema intriso di presunzioni e di affermazioni apodittiche, sganciate da
elementi di fatto concreti e oggettivamente apprezzabili, l'appoggio
elettorale che si vuole offerto al Sorbara dal Raso Antonio, quale
personaggio di vertice del locale di `ndrangheta operante ad Aosta, e,
tanto, in assenza di episodi significativi di una raccolta del consenso e/o di
rastrellamento del voto con metodo mafioso in occasione delle consultazioni
amministrative del 2015. Analogamente sprovvisto di riscontro è l'altro polo
dello scambio sinallagmatico, ovvero la agevolazione dell'associazione che,
attraverso la propria condotta concorsuale, delineata nella imputazione a lui
ascritta, il Sorbara avrebbe assicurato al sodalizio espresso dal Raso. Del
tutto congetturali gli argomenti utilizzati dai giudici di merito a
dimostrazione del contributo rafforzativo offerto dal concorrente esterno
all'associazione, mancando l'indicazione di condotte, empiricamente
apprezzabili, in termini di efficacia causale sul rafforzamento ovvero sulla
sopravvivenza del sodalizio, essendo stati enucleati risibili episodi
asseritamente sintomatici di detto contributo ( il riferimento è ai fatti,
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