Sentenza Nº 44301 della Corte Suprema di Cassazione, 05-10-2018

Presiding JudgePICCIALLI PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:44301PEN
Date05 Ottobre 2018
Judgement Number44301
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIGATTO MICHELE ENRICO nato a MILANO il 28/09/1963
avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avv. Ettore Fausto Pucillo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. F Num. 44301 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data Udienza: 21/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di appello di Brescia con sentenza del 15/1/2018, in riforma
della sentenza assolutoria per insussistenza del fatto del Tribunale di Bergamo
del 13/4/2015, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l'imputato,
Enrico Michele Pigatto, in qualità di
amministratore unico e legale
rappresentante della s.r.l. Roplast, responsabile del delitto ascrittogli di lesioni
colpose in danno di Amdy Mbaye
ex
art.590, commi 1,2,3 cod.pen., e,
previamente concessegli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
contestate, lo ha condannato alla pena, sospesa e con il beneficio della non
menzione, di mesi uno di reclusione.
2.
L'imputato, quale datore di lavoro, è stato così ritenuto responsabile delle
lesioni gravi subite dal dipendente Amdy Mbaye (ustioni agli arti inferiori con
inabilità di 105 giorni), a titolo di colpa per violazione dell'art.255, comma 1, lett.
b), 17, comma 1, lett. a), e 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008, per la
sottovalutazione del rischio specifico di incendio provocato dall'utilizzo di
sostanze infiammabili e per la mancata adozione di adeguate misure
organizzative e procedurali, con il divieto di utilizzo del solvente Frekote 44 NC
in prossimità della zona di lavoro ove veniva utilizzata la smerigliatrice, e
dell'art.37, comma 1,
d.lgs.81/2008 per l'inadempimento agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento in tema del rischio specifico di
incendio provocato dall'utilizzo di sostanze infiammabili nell'ambito delle
mansioni svolte.
3.
Gli elementi essenziali dell'infortunio sono stati così
descritti nella
sentenza impugnata.
Amdy Mbaye lavorava dal 2005 presso la Roplast, impresa che si occupa di
stampaggio di materie plastiche.
Il 12/4/2011 il Mbaye stava lavorando su di uno stampo, utilizzando il
flessibile (ossia la smerigliatrice); nei pressi c'era una latta contente il solvente
Frekote, che veniva utilizzato dagli operanti prima di posizionare il materiale
sugli stampi, in modo da poter staccare successivamente più facilmente il
prodotto finale; il solvente nel bidone aveva preso fuoco a cause delle scintille
prodotte dalla smerigliatrice;resosene conto, il Mbaye aveva poggiato il flessibile
a terra, ma il bidone era caduto a causa di un urto, insieme al cotone usato per
stenderlo; il solvente si era incendiato e le fiamme si erano appiccate ai suoi
piedi; l'operaio era stato soccorso da alcuni colleghi che gli avevano tolto gli abiti
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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