Sentenza Nº 44299 della Corte Suprema di Cassazione, 05-10-2018

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:44299PEN
Date05 Ottobre 2018
Judgement Number44299
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CITO MARTINO N. IL 11/04/1978
avverso la sentenza n. 862/2016 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/10/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/08/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LOREDANA MICCICIIE'
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per .Y
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Udito, per la parte civile, l'Avv
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Penale Sent. Sez. F Num. 44299 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: MICCICHE' LOREDANA
Data Udienza: 07/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'Appello di Bari, sez. distaccata di Lecce, con sentenza emessa il 25 ottobre
2017, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Cito
Martino, nella qualità di legale rappresentante della Cito srl, società datrice di lavoro di
Mhamnned Aboussadaye, per il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 comma cod pen,
per aver cagionato al predetto operaio - che era stato investito dal crollo di una
porzione di solaio in demolizione - lesioni personali gravi, guaribili in un tempo superiore
a gg. 90. In particolare, si contestavano altresì al Cito, oltre che la grave negligenza e
imprudenza, la violazione di specifiche disposizioni della normativa antinfortunistica,
consistenti nella omessa previsione del rischio di crollo da demolizione nel DVR;
l'omessa realizzazione di opere di puntellamento atte ad evitare il pericolo di crolli,
l'omessa predisposizione della sorveglianza all'interno del cantiere; la mancata attività
di formazione in capo al lavoratore, l'omessa dotazione degli idonei dispositivi di
protezione individuale (fatti accaduti in Ostuni il 23 settembre 2010).
2.
I giudici di merito confermavano altresì le statuizioni civili della gravata sentenza, che
aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita
parte civile e al pagamento di una provvisionale pari ad C.5.000,00.
3.
La Corte d'Appello, disattendendo i motivi di gravame, ribadiva l'assoluta attendibilità
delle dichiarazioni del lavoratore, sorrette da importanti riscontri, circa il fatto che
l'incidente era avvenuto nell'esecuzione di lavori di demolizione di una porzione di
gabbiotto sito a mezza altezza tra il piano terra e il piano seminterrato del cantiere,
lavori cui era stato adibito senza alcun dispositivo di protezione individuale e privo di
adeguata formazione. Riteneva in proposito la Corte territoriale che sussistessero
molteplici e concordanti elementi per ritenere non veritiera la versione offerta dalla
persona offesa ai soccorritori immediatamente dopo l'incidente, secondo cui egli sarebbe
accidentalmente scivolato all'interno del cantiere, in quanto certamente influenzata dal
datore di lavoro, che aveva provveduto ad assumerlo lo stesso giorno in cui si era
verificato il sinistro. Inoltre, era emerso, dalle dichiarazioni del proprietario
committente„ che- nonostante nel piano di sicurezza non fossero previste demolizioni -
esisteva invece gabbiotto che separava il primo piano da quello interrato che doveva
essere demolito ( in conformità al racconto reso dalla parte offesa successivamente
all'incidente). Rilevava poi la Corte che la violazione delle misure di sicurezza era da
ritenersi accertata, non essendovi alcuna prova che l'imputato avesse formato il
lavoratore, assunto - come esposto - il medesimo giorno dell'infortunio, e che la
sentenza del primo giudice era opportunamente motivata anche sotto il profilo della
compatibilità delle lesioni con un crollo piuttosto che con una accidentale caduta. La
Corte, infine, rigettava l'appello della parte civile in ordine alla entità della provvisionale.
4.Ricorre per Cassazione Cito Martino a mezzo del difensore di fiducia.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
5. Con il primo motivo, l'imputato denuncia vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza del nesso causale. La Corte territoriale aveva violato i canoni di giudizio
della alta probabilità logica e dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, dal momento che gli
elementi di prova disponibili in ordine alla dinamica dell'infortunio erano del tutto carenti
e contraddittori. La relazione redatta dagli ispettori dello SPESAL, poi confermata in
sede dibattimentale, aveva specificato che la dinamica del sinistro non era stata chiarita
e che poteva essere ricondotta sia alla caduta accidentale sia al crollo di materiale
edilizio verificatosi durante lavori di demolizione, pur annotandosi che sia nel registro
infortuni che nel referto di pronto soccorso risultava riferita la caduta accidentale, i
medici sopraggiunti a prestare soccorso, escussi in giudizio non avevano parlato di
lesioni da schiacciamento, ma di lesioni probabilmente imputabili ad una caduta,
escludendo altresì di aver notato un martello pneumatico in loco; non era stata valutata
l'incompatibilità temporale relativa all'inizio della giornata lavorativa ( collocata alle ore
7.30) con il momento in
cui
si era verificato l'infortunio, incompatibile con l'ipotesi del
crollo, atteso che ambulanza era stata chiamata alle 7.47; non era stata adeguatamente
valutata la testimonianza del Cito Claudio, fratello dell'imputato, il quale aveva riferito di
aver visto la persona offesa in posizione eretta, che si toccava una gamba dicendo di
essersi fatto male; infine, era stata letta in modo del tutto parziale la testimonianza del
committente, il quale aveva riferito che, ai fini di eseguire la demolizione, aveva
proceduto ad incaricare un'altra ditta perché quella del Cito non possedeva l'attrezzatura
necessaria; da ciò, pertanto, la Corte territoriale non poteva inferire che fosse stato
proprio il lavoratore ad eseguire la demolizione, avendo il teste affermato il contrario.
5. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione della prova dichiarativa resa dalla persona offesa. I
giudici di merito non avevano sottoposto dette dichiarazioni a quel vaglio
particolarmente penetrante e rigoroso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità,
considerato che la
denuncia di infortunio del 16 novembre 2010 inoltrate allo SPESAL di
Brindisi, nella quale per la priva volta si era parlato del crollo, era del tutto contrastante
con
il racconto fornito dal lavoratore nell'immediatezza dei fatti, così
come erano
molteplici
le contraddizioni riscontrabili nella dichiarazioni
rese durante l'esame
dibattimentale. Né poteva trascurarsi l'oggettiva incompatibilità
del racconto della
persona
offese, che aveva riferito la caduta di blocchi di pietra addirittura
in testa e sulla
schiena,
con le lesioni poi riportate. In proposito, la Corte territoriale si
era limitata e
richiamare
le difficoltà di comprensione della lingua da parte dell'imputato e la possibile
influenza del cLatore di lavoro, presente al momento del sinistro, che lo aveva seguito
sino in ospede:e. Quanto, poi, alla inosservanza
dell'obbligo di fornire i dispositivi di
protezione, i giudici di merito avevano illogicamente disatteso la deposizione del teste
Claudio
Cito, valorizzando la insussistenza del
verbale di consegna dei predetti
dispositivi, dovuta alla stretta contestualità tra l'assunzione
e l'infortunio. Ancora, le
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dichiarazioni della persona offesa erano incompatibili con altri riscontri inerenti alla data
dell'inizio della prestazione lavorativa.
6. Con il terzo motivo, l'imputato denuncia vizio di motivazione in ordine alle doglianze
mosse in punto di pena, essendo del tutto insufficiente la generica valutazione circa la
congruità della stessa, espressione di una mera formula di stile; così come la Corte non
aveva fornito adeguata motivazione su analoga doglianza concernente la
determinazione della condanna provvisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per stretta connessione possono essere
trattati congiuntamente, sono infondati.
1.
Va rammentato che, nel caso in esame, si verte in ipotesi di cd " doppia conforme" (e cioè
doppia pronuncia di eguale segno), per cui l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di
secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso
motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze (Sez. 2,n.
19619 del 13 febbraio 2014, Rv. 259929; Sez. 2, 30838 del 19 marzo 2013, Rv. 257056;
Sez. 6, 53420 del 4 novembre 2014, Rv. 261839). E non è superfluo puntualizzare che, in
ipotesi di "doppia conforme" il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in
sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto
come oggetto di valutazione nella motivazione nella sentenza di appello. Invero, sebbene
in tema di g:udizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è sindacabile il vizio di travisamento della prova,
che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste
nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere
fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutunri" con
recuperi in sede di legitUrnità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla
critiche dei motivi di gravarne, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati
dal primo gudice (
ex multis
Sez 2, 24/1/2007, n. 5223,
Rv. 236130; Sez. 6,
Sentenza n. 3146 del 13/01/2014, Rv. 258774). Nella fattispecie in esame il giudice di
appello ha nesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo
avere presa Et':3 delle censure proposte dal Cito, è giunto alla medesima conclusione della
affermazione d: responsabilità.
2.
Tanto premesso, e svil:.2ppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che
non si ravvis.
-
a alcuna assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero
travisamento del fatto o della prova. I giudici di merito hanno ripercorso la puntuale
cronologia degli eventi, utile ad avvalorare logicamente la ricostruzione dei fatti così
come accertata in giudizio e a dotare di forza logica le argomentazioni utilizzate. In
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sintesi, era pacificamente emerso che il 23 settembre 2010, alle ore 8.20, il lavoratore
era giunto al pronto soccorso dell'Ospedale di Ostuni, ove gli era stata diagnosticata la
rottura di una vertebra; l'incidente si era verificato nel cantiere in cui operava la Cito
srl; l'assunzione del lavoratore da parte della Cito srl risultava effettuata nella
medesima data dell'infortunio; il lavoratore veniva sottoposto a intervento chirurgico e
dimesso il successivo 7 ottobre; la Cito srl lo aveva licenziato il 29 ottobre 2010; solo
successivamente il lavoratore aveva inviato una segnalazione al Servizio prevenzione
della ASL, che non era intervenuto sul cantiere nella immediatezza dei fatti, ma aveva
eseguito il sopralluogo, a seguito della segnalazione, soltanto nel gennaio 2012.
3. Ciò premesso in punto di fatto, il complessivo corpo argomentativo delle sentenze ha
diffusamente e puntualmente valorizzato gli elementi fondanti la penale responsabilità
del ricorrente, costituiti :
1)
dalla plausibi!ità logica della differente ricostruzione del sinistro rappresentata
nell'immediatezza del fatto ( riferito come " caduta accidentale" nella scheda di pronto
soccorso) dovuta alla accertata difficoltà del lavoratore di esprimersi in lingua italiana e
dalla comprensibile situazione di soggezione nei confronti del datore di lavoro che lo
aveva accompagnato in ospedale, era presente all'atto della accettazione al nosocomio
e lo aveva licenziato al termine del periodo di prognosi da infortunio;
2)
dalla oggettiva anomalia della coincidenza della data del sinistro (23 settembre 2010) e
di quella CellE, formale assunzione della persona offesa che, in dibattimento e alla
presenza de'"'interprete, aveva riferito di prestare attività lavorativa a favore
dell'impresa Cito sin dal mese di aprile 2010;
3)
dal fatto, quindi
;
che certamente il datore di lavoro era portatore di un rilevante
interesse a nascondere circostanze che avrebbero potuto essere foriere di dannose
conseguenze nei propr. confronti, in guanto aveva avviato al lavoro un operaio non
regolarmente assunto e sprovvisto di idonea formazione in ordine alle mansioni da
espletare; ez era altresì portatore di una rilevantissima influenza sull'operaio, essendo
titolare del pprere di p7ivario del posto di lavoro, come in effetti era avvenuto poco
tempo dopo;
4)
dalla testimonianza del cr.,
,
rnmittente de: lavori Paolo Palmisano, il quale, in modo del
tutto neutro e disinteressato aveva dichiarato che i lavori da eseguire prevedevano la
demolizione ci in gabbiotto posto tra il piano terra e il piano seminterrato, al fine di
aumentare l'a ezza del locale, così avvalorando la versione resa dall'operaio, secondo
cui l'incider.
-
ana avven_ t
-
o a seguito dell'esecuzione del lavoro di demolizione di un
muro e de..] ri. seguente crollo :lel solaio (il Palmisano aveva riferito - secondo precisi
stralci di testimonianza riportati anche nel testo del ricorso per cassazione - che il Cito
non aveva
eficaJernente proseguire i lavori di demolizione perché aveva in
dotazione solo martelletti pneumatici che " si surriscaldavano e si bruciavano dopo
un'ora di lavoro", con ciò ammettendo di aver affidato i lavori di demolizione
4)
/1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
all'imputato e di averli proseguiti con un'altra ditta solo dopo aver constatato
l'inidoneità delle attrezzature da questi possedute);
5)
dalla irrilevanza della relazione dei tecnici Spesa!, che avevano concluso per
l'impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, posto che questi ultimi erano
intervenuti sul cantiere solo nel gennaio 2012, a lavori ultimati e non nella
immediatezza del fatto;
6)
dalla assoluta assenza di qualsiasi prova circa il regolare adempimento del dovere di
formazione e informazione dell'operaio (assunto il medesimo giorno del sinistro), e dile
avviato alla esecuzione della attività
sul cantiere del
tutto sprovvisto dei necessari
dispositivi cfl protezione;
7)
dalla effett
i
va compatibilità delle lesioni riportate con lo schiacciamento per il crollo di
calcinacci, non esclusa dai medici intervenuti nella immediatezza del fatto, i quali
avevano semplicemente affermato di aver " pensato" ad una caduta, aggiungendo
altresì
di ave:
visto
che
l'infortunato era disteso su un luogo angusto, pieno di polvere e
calcinacci,
'a cui presenza era difficilmente
spiegabile con i semplici lavori di
intonacatura d
i
chiarati da; Cito.
4.
La
Corte tertitoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine alla inattendibilità
della deposzione resa Cal Cito Claudio, legato da stretti
vincoli di parentela con
l'imputato (
fratello) e della inverosimiglianza della versione dei fatti da questi fornita,
secondo cui l'operaio, dopo il sinistro, era in
posizione eretta, circostanza palesemente
smentita da: narrato dei :medici del pronto soccorso, che hanno invece riferito di aver
trovato l'infortunato disteso, impossibilitato e muoversi e di averlo posto sulla tavola
spinale, come prescrveva il protocollo in caso di sospetta frattura
vertebrale. Ancora,
nessuna
palese illogicita si coglie riguardo alle argomentazioni che hanno affermato la
piena compatib;!ità tra !a dinamica così come riferita dall'infortunato/Prario di inizio
delle lavorazIoni (7.3e) e 'orario di arrivo della ambulanza (7.56).
5.
Le
diffuse ar,:..Dmentazioni dei giudici di merito sono dunque sorrette da ineccepibile
coerenza :0(_3
-
_
-
a e risultano corrette anche in ordine alla applicazione dei consolidati
principi di d:r:J.to che dettano le regole di valutazione delle dichiarazioni della persona
offesa. E' stato
Til:etutamente affermato che la disposizione di cui all'art. 192,
comma te:zo
proc. pen, non si applica
alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali
possc..
-
.:. essere legittimamente poste anche
da sole a fondamento
dell'affern
-
ial:s.
-
.E. di ?e aie responsa
-
.):::à
dell'imputato, previa verifica, corredata da
idonea
cred:biiità soggettiva
del dichiarante e dell'attendibilità
intrinseca
da: suo
r
-
,=::cccr,to, che pera:ti
-
o deve in tal caso essere
più penetrante e
rigoroso .-
a quel:o :ui venoonc sottoposte le dichiarazioni di
qualsiasi testimone
(Sez. U, n.
::-:461 de 19
:
'::7/2C12, Rv. 253214;
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv.
265104). S a altres: o:
-
ecisato (Sez. 5 n. 1666 del 08/07/2014, Rv. 261730 ) che, a
tal fine, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-
giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il
silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di
deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo
necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,
invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale
deduzione. E, come esposto, il giudizio dei giudici di merito ha rispettato i suindicati
parametri, puntualizzando i coerenti, forti e logici elementi di fatto sopra indicati e
posti alla base della valutazione effettuata, senza che possano dirsi decisivi tutti i rilievi
in punto di fatto adombrati in sede di gravame, considerata la complessiva tenuta logica
della ricostruzione della vicenda in esame come sopra descritta.
6.
Parimenti infwdato è il motivo con cui il Cito si duole della severità del trattamento
sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Come
è noto, infatti la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della
pena rientra nei poteri discrezionali dei giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto
dei pararneul valutativi di cui all'articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo
quando sia fratto di mero arbitrio c di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve
senz'altro esc:udersi, essendo stata adeguatamente richiamata la palese gravità dei
fatti, che ctLstifica I severo trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri di cui
all'art.133 ,:.p. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è
sufficiente ricordare che
richiamo alla gravità del fatto come elemento decisivo per il
diniego è considerato su ciente e legittimo da questa Corte regolatrice
.
e che inoltre il
giudice di nnèi
-
ito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate
dalla difesa„ a neppure à tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati
dall'art.133
ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare
il potere dsc.
-
ezionale attribuitogli dall'art. 62 bis c.p. (Sez.3, 6 dicembre 2010
n.11963„ R"..249754; Sez.2, 5 giugno 2014 n.30228, Rv.260054). Del tutto
convincente e oertinentè è la valorizzazione dell'atteggiamento mantenuto riguardo alla
mancanza d
se
-
io
co:Ttributo al reale accertamento dei fatti; alla irregolarità della
gestione de.
-
-
-
Ey3porto la'.orativo e a! numero delle violazioni cautelari accertate, alla
serietà clel!‘è lesioni, creri analiticamente elencati dal giudice di primo grado e
richiamali ca.,a Corte
-
ritoriale in r.sposta ai motivi di gravame, riproposti nella
presente
sera
7.
Infine, quar
-
:: a a eztità della provvisionale liquidata, è sufficiente rilevare che non è
impugnable
fica
-
so per cassazic
la statuizione pronunciata in sede penale e
relativa
ala ::::
-.
.cessone a
quantificaz:c.;
-
Le di una provvisionale, trattandosi di decisione
di
natura c sè:
--
èzlcriale
;
i
-
nerarnente clelibativa e non necessariamente motivata, in
quanto per sua natura ,
--
isuscettibile
passare in giudicato e destinato ad essere
( uo(4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 3, n. 18663 del
27/01/2015, Rv. 263486 Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536).
8. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 7 agosto 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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